Bonus gasolio commerciale, domande di rimborso al via

di Anna Fabi

2 Aprile 2024 16:41

Le imprese di trasporto con diritto al bonus autotrasporto, possono presentare domanda di rimborso accise sul gasolio commerciale del 1° trimestre 2024.

Parte il bonus gasolio per autotrasporto commerciale. Per tutto il mese di aprile le imprese che hanno i requisiti per l’agevolazione fiscale possono presentare la dichiarazione di rimborso delle accise relativa al 1° trimestre 2024.

Il bonus accise (Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024) consente di recuperare le accise versate, pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio commerciale.

Il termine ultimo per richiedere il rimborso è il 30 aprile 2024. Vediamo come procedere.

Bonus gasolio autotrazione: come si presenta la domanda

Il rimborso delle accise sui consumi di gasolio è trimestrale (art 61 D.L. n.1/2012) e può essere richiesto entro il mese successivo al trimestre stesso.

La domanda di rimborso delle accise sul gasolio commerciale versate dalle aziende di autotrasporto si presenta per via telematica utilizzando il Servizio Telematico Doganale (E.D.I.) oppure in forma cartacea.

  • Nel primo caso, si utilizza il software aggiornato per la compilazione e la stampa della Dichiarazione relativa al I trimestre 2023 disponibile sul portale delle Dogane, all’indirizzo www.adm.gov.it (percorso: Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024).
  • Nel secondo caso, il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da presentare unitamente alla medesima dichiarazione.

A chi si invia la domanda di rimborso accise

L’invio va effettuato a diversi uffici a seconda della tipologia di impresa.

  • Imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
  • imprese unionali obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
    imprese unionali non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: ciascun esercente unionale identifica l’Ufficio delle Dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato
  • Membro di appartenenza (su portale delle Dogane è allegata la tabella da utilizzare per identificare il corretto ufficio).

Imprese di autotrasporto ammesse al bonus

Possono presentare la domanda di rimborso carburante le imprese che effettuano attività di trasporto merci o persone, con le seguenti caratteristiche.

  • Per le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva fino a 7,5 tonnellate, sono ammesse persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, persone fisiche o giuridiche con licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco apposito, e imprese stabilite in altri Stati Membri UE con i requisiti previsti dalla disciplina UE per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
  • Per le attività di trasporto di persone nell’ambito del servizio pubblico.

Come si utilizza il bonus carburante

Nella domanda, l’impresa deve indicare se preferisce il rimborso diretto oppure l’utilizzo in compensazione.

In quest’ultimo caso, si compila il modello F24 con il codice tributo 6740 e si accede alla compensazione entro il 31 dicembre 2025.

Dopo questa data, si può presentare l’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, entro il 30 giugno 2026.

Le indicazioni operative sono contenute nell‘informativa agli operatori del settore dello scorso 20 marzo dell’Agenzia delle Dogane.