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Detrazioni mutuo prima casa occupata con sfratto entro tre mesi

di Anna Fabi

28 Gennaio 2025 10:56

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Detrazione mutuo prima casa con immobile occupato, necessaria l'intimazione di sfratto entro tre mesi dal rogito: procedura caso per caso.

Per poter utilizzare la detrazione in dichiarazione dei redditi degli interessi passivi del mutuo prima casa nel caso di immobile occupato, bisogna inviare lo sfratto entro tre mesi dall’acquisto e adibirlo ad abitazione principale entro un anno. Se questi termini non vengono rispettati, non è possibile utilizzare l’agevolazione (cfr: interpello AdE 13/2024).

Ci sono infatti due casi specifici in cui bisogna infatti applicare l’articolo 15, comma 1, lettera b, del TUIR (Testo unico imposte sui redditi) sull’agevolazione mutuo prima casa:

  • se dopo avere acquistato una casa già locata si attiva una procedura di rilascio dell’immobile senza inviare l’atto di “intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione, in beneficio non spetta;
  • se si attiva la procedura di cui alla Legge 392/1978, in base alla quale se il conduttore non libera la casa «il locatore può convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall’articolo 447-bis del codice di procedura civile», senza però attivare alcuna procedura giudiziale di sfratto.

L’agevolazione spetta dunque a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.