


Per poter utilizzare la detrazione in dichiarazione dei redditi degli interessi passivi del mutuo prima casa nel caso di immobile occupato, bisogna inviare lo sfratto entro tre mesi dall’acquisto e adibirlo ad abitazione principale entro un anno. Se questi termini non vengono rispettati, non è possibile utilizzare l’agevolazione (cfr: interpello AdE 13/2024).
Ci sono infatti due casi specifici in cui bisogna infatti applicare l’articolo 15, comma 1, lettera b, del TUIR (Testo unico imposte sui redditi) sull’agevolazione mutuo prima casa:
- se dopo avere acquistato una casa già locata si attiva una procedura di rilascio dell’immobile senza inviare l’atto di “intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione, in beneficio non spetta;
- se si attiva la procedura di cui alla Legge 392/1978, in base alla quale se il conduttore non libera la casa «il locatore può convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall’articolo 447-bis del codice di procedura civile», senza però attivare alcuna procedura giudiziale di sfratto.
L’agevolazione spetta dunque a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.