Rimborso IVA tassa rifiuti: a chi spetta e come ottenerlo

di Noemi Ricci

11 Dicembre 2023 09:35

L'applicazione dell'IVA alle tasse sui rifiuti come TARI, TIA, TARSU o TARES è illegittima e in caso di applicazione da parte del Comune è possibile chiedere il rimborso: ecco come fare.

Il rimborso IVA sulla tassa per i rifiuti è una possibilità che spetta ai cittadini che hanno pagato l’Imposta sul Valore Aggiunto sulle tasse per la raccolta della spazzatura. In passato è infatti accaduto che alcuni Comuni applicassero l’IVA alle tasse sullo smaltimento rifiuti solidi urbani, come se si trattasse di una tariffa per un servizio reso ai cittadini e non una tassa.

Tale pratica è stata ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale e di Cassazione, stabilendo, in linea con l’orientamento della comunità europea, che la somma dovuta dai cittadini per la raccolta e lo smaltimento della spazzatura fosse una tassa e non una tariffa.

Applicare l’IVA alle tasse sui rifiuti è dunque illegittimo, in quanto viola il principio di divieto di doppia imposizione fiscale. Vediamo perché e come ottenere il rimborso per l’IVA indebitamente applicata alle tasse per i rifiuti.

Quanto è l’IVA sui rifiuti

L’aliquota IVA al 10% è quella che, erroneamente, è stata applicata in alcuni Comuni alle tasse sui rifiuti. L’ammontare del rimborso spettante per l’IVA applicata alla tassa sui rifiuti può variare da poche decine a qualche centinaio di euro, a seconda del consumo di rifiuti e della tariffa applicata dal Comune.

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Chi può chiedere il rimborso: i requisiti

Possono chiedere il rimborso dell’IVA pagata sulla tassa per i rifiuti i contribuenti che hanno pagato l’imposta applicata sul tributo negli ultimi dieci anni.

Quali sono i termini di prescrizione per il rimborso IVA

Il rimborso dell’IVA ingiustamente addebitata sulla tassa rifiuti può essere richiesto solo per gli ultimi 10 anni, in quanto gli anni precedenti sono andati in prescrizione.

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Come avere lo sconto sulla tassa rifiuti

Come richiedere il rimborso IVA sulla tassa rifiuti? Per farlo bisogna presentare istanza di rimborso all’Ufficio Tributi del proprio Comune, oppure agli sportelli delle associazioni dei consumatori, tramite un modulo apposito, allegando la documentazione comprovante il pagamento del tributo con applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto, come fatture, comunicazioni o ricevute. Le date apposte su queste fanno anche fede per quanto riguarda i termini di prescrizione.

Come precisato da alcune associazioni dei consumatori, come Federconsumatori, non è possibile richiedere il rimborso dell’IVA sulla tassa sui rifiuti mediante una semplice domanda, ma è necessario intraprendere un’azione collettiva contro il Comune. Per fare ciò, i cittadini possono delegare un’associazione di tutela dei consumatori ai sensi dell’articolo 140-bis del Codice del Consumo. È importante notare che solo i privati possono richiedere il rimborso dell’IVA sulla tassa sui rifiuti e non le imprese che hanno già detratto l’IVA durante la liquidazione periodica, tranne per la quota pro-rata di indetraibilità.

Modulo di rimborso IVA tassa sui rifiuti

Non esiste un documento ufficiale, ma riportiamo di seguito un possibile fac-simile di modulo da presentare per il rimborso dell’IVA indebitamente addebitata insieme alla tassa sui rifiuti.

Fac-simile

Spettabile Società . . . . . . . . . . . . . . . . (indicare la società di gestione del servizio)

Spett.le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indicare il Comune di competenza)

Oggetto: richiesta di rimborso dell’IVA relativa al pagamento della Tariffa sui Rifiuti

Il/la sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nato/a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . /. . / . . . . . . . , e residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via/P.zza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . cap. . . . . . . . . , C.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

in qualità di

  •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (proprietario, affittuario, ecc.) dell’immobile sito in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Via/P.zza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . ., iscritto al Catasto del Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., Sezione . . . . . . , Foglio. . . . . . . ., Particella. . . . . . . . . , Sub . . . . . . . , Zona . . . . . . , Categoria . . . ., Classe . . . . . .;
  • Utente-fruitore del servizio di smaltimento rifiuti, n. contratto . . . . . . . . . . . . . , n. utente . . . . . . . . . . . . . . . . , soggetto a Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.);

Premesso che:

  • con sentenza n° 238 del 24 luglio 2009 la Corte Costituzionale ha stabilito che la TIA e le tasse equivalenti costituiscono un’entrata di natura tributaria e che, pertanto, ad essa non è applicabile l’imposta sul valore aggiunto (IVA);
  • con sentenze n° 3756 del 2012 e n° 5078 del 2016 la Corte di Cassazione ha riaffermato in modo inequivocabile che gli importi pretesi dal Comune a titolo di tariffa di igiene ambientale non sono assoggettabili a IVA;
  • il termine di prescrizione ordinaria per la ripetizione dell’indebito è fissato in 10 anni dal pagamento (art. 2946 cod. civ.);

Atteso che detta imposta è stata assoggettata illegittimamente ad IVA dall’anno . . . . . . . . . e che pertanto il sottoscritto ha pagato delle somme non dovute.

Con la presente chiede formalmente:

  1. la cancellazione fin dalla prossima fattura della suddetta imposta;
  2. la restituzione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della presente, dell’IVA addebitata e documentata dalle fatture/cartelle in allegato per un totale di € . . . . . . . . . . . . . . . .

In mancanza, agirà in ogni sede ritenuta opportuna a tutela dei propri diritti ed interessi.

Cordiali saluti.

[Luogo e Data]

Firma

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Allegati:

  • bollettini di pagamento in copia
  • copia documento di identità

La normativa di riferimento sull’IVA sui rifiuti

  • Sentenza n. 238/2009 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittima l’IVA versata sulla tassa rifiuti.
  • Sentenza n. 5078/2016, con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito l’illegittimità dell’applicazione dell’IVA alla tassa sui rifiuti, avendo questa natura tributaria. La causa riguardava l’IVA applicata alla TIA ( Tariffa di igiene ambientale) poiché l’Agenzia delle Entrate l’aveva ritenuta non una tassa, ma un servizio offerto ai cittadini da parte del Comune, il che avrebbe reso possibile applicare l’IVA. Ipotesi scartata dei giudici della Cassazione, che si tratti di TIA, TARSU, TARES o TARI.
  • Articolo 2946 del Codice Civile per il termine di prescrizione di 10 anni.
  • Articolo 140-bis del Codice del Consumo per le class action.