RITA: il Fisco chiarisce i dubbi d’imposta sulla rendita integrativa

di Redazione PMI.it

RITA: dall’Agenzia delle Entrate, nuovi chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.

L’Agenzia delle Entrate (con la Risoluzione n. 9 del 16 febbraio 2022) fornisce alcuni chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile alla RITA, la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata che permette – agli iscritti presso una forma di previdenza complementare he scelgono tale opzione – di ricevere in anticipo il capitale maturato, rimborsato a rate fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, fruendo di una sorta di pensione anticipata fino a 10.

Una rendita a sostegno del reddito

L’obiettivo principale della RITA è quello di sostenere il reddito dei soggetti rimasti senza lavoro, nel lasso di tempo che precede il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione.

La tassazione agevolata

Per quanto concerne il regime fiscale da applicare, è prevista una tassazione sostitutiva. Le disposizioni sul trattamento fiscale della rendita-ponte prevedono che l’imponibile dell’anticipo sia assoggettato alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari ed entro un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Qualora la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, inoltre, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15 punti.

I chiarimenti sull’aliquota

Il Fisco chiarisce che la misura dell’aliquota applicabile non si cristallizza al momento della accettazione della richiesta della RITA, ma continua a degradare man mano che aumenta l’anzianità di iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della rendita anticipata stessa. Tuttavia, per le prestazioni riferite a montanti maturati fino al 31  dicembre 2000, si applica la ritenuta del 15%, in quanto la tassazione è unitaria per l’intera prestazione richiesta.

Ad ogni modo, il percettore della rendita anticipata RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, indicandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi: in tal caso la rendita anticipata viene assoggettata alla tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di RITA, inoltre, come le altre prestazioni di previdenza complementare costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Ai fini della determinazione del relativo imponibile, la norma prevede che le somme erogate a titolo di RITA siano prioritariamente imputate agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e poi a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Liquidazione RITA e conguaglio imposte

Dato che la RITA non costituisce una prestazione “definitiva”, il conguaglio dell’imposta assolta a titolo provvisorio sull’anticipazione è effettuato al momento della liquidazione finale. Sono comunque imputati a titolo di RITA i montanti che non sono stati considerati ai fini dell’imputazione dell’anticipazione, con priorità di imputazione ai montanti più retrodatati e poi a quelli più recenti.