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Bonus affitto: codici tributo per cessionari

di Alessandra Gualtieri

14 Luglio 2020 08:14

Pubblicati i due codici tributo per l'utilizzo dei crediti d’imposta sulle locazioni commerciali e aziendali, in in compensazione tramite F24.

Istituiti i codici tributo per usufruire dopo la cessione, i crediti d’imposta sulle locazioni per autonomi e imprese danneggiati dal Coronavirus: si tratta dei due bonus affitti previsti dai decreti  Cura Italia (articolo 65, per botteghe e negozi)  e Rilancio (articolo 28, per immobili ad uso non abitativo).

I codici tributo sono il 6930 ed il 6931, istituiti con la risoluzione n. 39/E del 13 luglio e consentono l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei due tax credit ottenuti tramite cessione del bonus.

I due bonus affitto

  • L’articolo 65 del Dl n. 18/2020 riconosce agli esercenti attività d’impresa un credito d’imposta del 60% rispetto all’importo del canone di locazione elativo al mese di marzo 2020, per immobili della categoria catastale C/1,
  • L’articolo 28 del Dl n. 34/2020 prevede un credito d’imposta rapportato all’ammontare dei canoni di affitto, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo o dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo.

=> Bonus affitti, cessione credito dal 13 luglio: modello e istruzioni

I diversi codici tributo

Per la fruizione diretta del credito d’imposta erano già stati istituiti i codici tributo, rispettivamente 6914 e 6920, rivolti dunque ai primi beneficiari, che invece della cessione preferiscono utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti d’imposta.

In alternativa, i beneficiari possono cedere anche parzialmente i crediti ad altri soggetti (comprese le banche, elenco completo dei soggetti ammessi nell’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del Dl Rilancio), fino al 31 dicembre 2021. In questo caso, dopo la cessione, i cessionari possono utilizzare i codici tributo di nuova istituzione, ossia 6930 e 6931.

La cessione del credito

I cessionari possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta che risultano dalle comunicazioni inviate dai beneficiari cedenti all’Agenzia, accettando tali crediti attraverso apposita Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

  • 6930 – Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020;
  •  6931” – Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono indicati nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, se il cessionario procede al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato quello in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 o 2021), riportato anche nel proprio Cassetto fiscale, nell’apposita sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.