Bonus vacanze: codice tributo per il credito d’imposta

di Alessandra Gualtieri

25 Giugno 2020 12:41

Codice tributo e istruzioni per il credito d'imposta riservato alle strutture ricettive che accettano di applicare il bonus vacanze come sconto soggiorno.

Disponile il codice tributo (6915) per ottenere il credito d’imposta meglio noto come Bonus Vacanze, denominato “Bonus vacanze – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, , n. 34”.

Operativo dal 1° luglio 2020, deve essere utilizzato in compensazione tramite F24 da presentarsi in via telematica (o ceduto anche parzialmente) dal fornitore del soggiorno o villeggiatura di persone o famiglie con i requisiti per spendere il bonus presso strutture ricettive in Italia.

Presso la struttura ricettiva si può utilizzare l’80% del bonus, sotto forma di sconto sul prezzo della vacanza mentre il restante 20% corrisponde ad una detrazione in dichiarazione dei redditi.

Il bonus è utilizzabile dal primo luglio e fino al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti da imprese turistico ricettive, agriturismo e bed & breakfast. I beneficiari devono avere ISEE in corso di validità non superiore a 40mila euro. Hanno diritto ad un bonus da 500 euro (almeno tre persone nel nucleo familiare), 300 euro (coppie) o 150 euro (single).

=> Bonus vacanze: se l'albergo rifiuta lo sconto?

Procedura di sconto

  1. Il fornitore applica lo sconto tramite procedura web nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
  2. dal giorno lavorativo successivo recupera l’importo come credito d’imposta (utilizzabile in compensazione);
  3. il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

Il codice tributo va riportato nella sezione Erario, colonna importi a credito compensati o, se si riversa l’agevolazione, colonna importi a debito versati. Anno di riferimento 2020.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a terzi (anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi), a istituti di credito o a intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente.

N.B.  Il credito in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, anche in considerazione di fruizioni già avvenute o  eventuali cessioni del credito a terzi.