Rimborsi bancari: Guida Mef al Salva Risparmiatori

di Barbara Weisz

Pubblicato 11 Settembre 2019
Aggiornato 12 Gennaio 2022 11:07

Sul portale del Ministero una guida online per i contribuenti coinvolti dai crac dalle banche: norme, presentazione domanda, regole, tempistiche.

Diritto agli indennizzi, importi, domande, procedure, piattaforma informatica, pagamento: una vera e propria mini guida online quella messa a disposizione dal Ministero delle Finanze sul FIR, il Fondo Indennizzo per i risparmiatori rimasti coinvolti nei crac bancari, in base alle norme contenute nella Legge di Bilancio 2019 e nel Decreto Crescita.

Indennizzo diretto

Il diritto all’indennizzo è automatico per chi ha un reddito imponibile fino a 35mila euro o un patrimonio mobiliare inferiore ai 100mila euro, elevabile a 200mila euro subordinatamente all’approvazione della Commissione europea. Si tratterebbe di circa il 90% della platea.

Valutazione della Commissione

Per il restante 10% della platea l’indennizzo dipende invece dalla valutazione di una commissione tecnica. Viene comunque prevista una forma di indennizzo con processo di verifica semplificata, attraverso la tipizzazione delle violazioni e dei criteri che permettono comunque l’indennizzo. Fra le violazioni che permettono il rimborso:

  • vendita o collocamento di strumenti finanziari senza che siano state osservate le disposizioni che prevedono la valutazione della consapevolezza e dell’adeguatezza dell’acquirente rispetto al profilo di rischio;
  • realizzazione di tali azioni insieme all’erogazione di finanziamenti (ad esempio le operazioni baciate) o assegnazione di un grado di rischio e di un orizzonte temporale di investimento incongruo con l’età del cliente;
  • produzione e pubblicazione di dati fuorvianti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della banca stessa.

=> Investimenti e risparmi: novità 2019

La domanda si presenta utilizzando l’apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Consal: i termini si sono aperti lo scorso 22 agosto 2019 e si concludono dopo sei mesi ( 22 febbraio 2020). Per informazioni sulla compilazione dell’istanza è attivo il call center al numero 02/49525830, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.

Hanno accesso al Fondo:

  • persone fisiche,
  • imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti,
  • organizzazioni di volontariato,
  • associazioni di promozione sociale,
  • microimprese con meno di dieci persone e fatturato annuo o totale di bilancio annuo fino a 2 milioni di euro.

L’indennizzo spetta anche ai successori mortis causa, al coniuge, al convivente more uxorio o di fatto, ai parenti entro il secondo grado.

In tutti i casi, devono essere in possesso di azioni e obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

  • Per gli obbligazionisti subordinati, indennizzo al 95%, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.
  • Per gli azionisti, indennizzo al 30%, sempre entro il tetto di 100mila euro.

La guida è raggiungibile dalla home page del sito ministeriale e contiene tutte le regole, i link ed i riferimenti normativi. La Consap mette invece a disposizione una piattaforma informatica con le informazioni sulle modalità di presentazione dell’istanza.