Aggiornamento Istat assegno di mantenimento: l’adeguamento

di Anna Fabi

Pubblicato 17 Aprile 2023
Aggiornato 18:24

Rivalutazione Istat 2023 dell’assegno di mantenimento, nuova tabella indici FOI: come funziona, quando si applica l'aumento e come chiedere gli arretrati.

La rivalutazione dell’assegno mantenimento ha lo scopo di preservare il potere d’acquisto di chi lo riceve, andando ad adeguare l’importo dovuto al coniuge economicamente più debole o ai figli, adeguandolo all’andamento del costo medio della vita registrato dall’Istat (Indice FOI), in aumento o diminuzione.

Vediamo come cambiano gli importi dell’assegno in base agli ultimi dati Istat relativi all’inflazione di marzo 2023.

Rivalutazione assegno mantenimento: tabella indici ISTAT

La rivalutazione dell’assegno di mantenimento deve essere effettuata ogni anno secondo gli indici di rivalutazione ISTAT, in assenza di altri parametri indicati dalle parti o dal giudice. Tale adeguamento è previsto dalla legge sul divorzio (legge 898/1970 nell’articolo 5, comma 7) e, per analogia, deve essere applicato anche in caso di separazione secondo l’orientamento delineato da alcune sentenze della Corte di Cassazione.

=> Assegni di mantenimento: normativa e casi particolari

L’adeguamento automatico deve essere applicato sempre, indipendentemente da fatto che esso sia stato pattuito o meno dai coniugi in sede di accordo o dal giudice con la sentenza di separazione o di divorzio. Nell’ipotesi di diminuzione del costo della vita, o deflazione, l’assegno rimane lo stesso poiché la regola generale prevede che non sia possibile ridurre il contributo di mantenimento risultante dalla sentenza. La riduzione è consentita solo nei casi in cui, pur applicando l’indice ISTAT negativo, l’importo dell’assegno risultante resta comunque superiore a quello stabilito dal giudice. Diversamente, rimarrà inalterato.

Indice ISTAT (FOI) e calcolo rivalutazione 2023

Per la rivalutazione annuale degli assegni di mantenimento si utilizza l’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei consumi dei tabacchi, che viene pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale. Il FOI viene utilizzato per rivalutare il  canone di affitto, le pensioni e l’assegno di mantenimento all’ex coniuge.

L’ultimo indice FOI calcolato dall’Istat (base di riferimento 2015=100) a marzo 2023 presenta una variazione annua in misura pari a +7,4% e mensile in misura pari a –0,4%.

Periodo di riferimento Marzo 2023
Indice generale FOI 118
Variazione % rispetto al mese precedente -0,4%
Variazione % rispetto allo stesso mese dell’anno precedente +7,4%
Variazione % rispetto allo stesso mese di due anni precedenti 14,2%

Per il calcolo della rivalutazione bisogna prendere come riferimento l’indice pubblicato dall’Istat rispetto al mese del primo pagamento dell’anno precedente dell’assegno di mantenimento deciso dal tribunale.

Esempio di rivalutazione assegno di mantenimento

Se il giudice ha stabilito un contributo di mantenimento da pagare di 800 euro a partire dall’1/04/2023,  l’assegno andrà rivalutato prendendo come riferimento l’ultimo indice noto all’1/03/2022. La nuova quota costituirà poi la somma sulla quale applicare l’indice di FOI l’anno successivo per determinare la nuova rivalutazione e cosi via, ogni anno.

Per effettuare il calcolo in modo più semplice, è possibile utilizzare il nostro calcolatore della rivalutazione Istat, sempre aggiornato secondo l’indice dei prezzi al consumo.

L’applicativo calcola automaticamente la somma dovuta, comprensiva di rivalutazione, a partire dall’importo da rivalutare e delle date di riferimento (quella di inizio percezione dell’assegno e quella per la quale si vuole la rivalutazione).

Rivalutazione arretrata

In caso di omessa rivalutazione dell’assegno di mantenimento spettante al coniuge e ai figli in caso di separazione o di divorzio, è possibile chiedere gli arretrati e gli interessi maturati sulle somme non versate entro i termini di prescrizione, ovvero relativamente ai 5 anni precedenti. Il coniuge beneficiario dovrà predisporre un atto di precetto e, in caso di mancato adempimento da parte dell’ex coniuge, o di mancato accordo tra le parti, avviare tramite avvocato una procedura espropriativa davanti al giudice.