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Importazioni, regole per la sanatoria IVA

di Anna Fabi

21 Marzo 2019 14:22

Domanda entro aprile anche per la sanatoria IVA alle Dogane, procedura analoga alla rottamazione: scadenze, pagamento e rateazione, caso per caso.

Il contribuente che ha debito con l’Agenzia delle Dogane può sanarli con la rottamazione ter presentando domanda entro il 30 aprile: per rientrare nel provvedimento di pace fiscale, i debiti devono essere stati affidati all’agente della riscossione fra il 2000 e il 2017. La modulistica è quella predisposta dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, scaricabile dal portale.

=> Rottamazione Ter: i moduli di adesione

Per debiti che riguardano risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea, entro il 30 giugno 2019 il contribuente riceverà risposta alla sua domanda di definizione agevolata, con l’indicazione dell’ammontare complessivo delle somme dovute, del numero di rate e delle scadenze di pagamento. E’ possibile sanare l’intera somma in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, oppure pagare in 18 rate, che scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2019 (ciascuna di importo pari al 10%), mentre dal 2020 ci sono quattro rate annuali di pari importo il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.

=> Rottamazione Ter nel Decreto Fiscale: come funziona

Diverse le scadenze nel caso in cui la definizione agevolata riguardi l’IVA riscossa all’importazione. In questo caso, la risposta arriva entro il 31 luglio 2019, il pagamento nel caso in cui venga scelta l’opzione in unica soluzione scade il 30 settembre 2019, la rateazione in 18 rate ha le scadenze 2019 il 30 settembre e il 30 novembre, le restanti rate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno dal 2020.

La definizione agevolata si perfeziona pagando per intero la somma originariamente dovuta alle Dogane e l’aggio dell’agente della riscossione. Esclusivamente nel caso delle risorse proprie dell’UE a decorrere dal primo maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, si pagano anche gli interessi di mora sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione. Per tutti i debiti rientranti nell’articolo 5 del decreto (risorse proprie UE e Iva all’importazione), dal 1° agosto 2019 e fino alla data di scadenza dell’unica o delle singole rate si applicano interessi al tasso del 2% annuo.

L’interruzione del piano dei pagamenti, o il mancato pagamento in tutto o in parte del’unico versamento previsto, fanno decadere l’intero procedimento di definizione agevolata. Il fisco trattiene i versamenti effettuati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto e l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero senza poter accettare nuove richieste di rateazione.