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Iperammortamento: proroga in Legge di Bilancio

di Anna Fabi

22 Gennaio 2019 13:04

Le novità legate alla disciplina dell’iperammortamento introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, che ha prorogato la misura e ha innalzato la maggiorazione.

La Legge di Bilancio per il 2019 (Legge n. 145/2018,commi da 60 a 65) ha prorogato l’iperammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico e digitale secondo il modello Industria 4.0, di ammontare fino a 2,5 milioni di euro, elevando la maggiorazione fino al 170%. Non è invece stata prorogata la disciplina relativa al superammortamento.

=> Legge di Bilancio 2019: misure tributarie per investimenti

Proroga iperammortamento

La Legge di Bilancio 2019 è intervenuta sulle disposizioni dettate dall’articolo 1, comma 9, della legge 232/2016, estendendo l’agevolazione anche agli investimenti in beni strumentali materiali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, purché, entro il 31 dicembre 2019, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Nuove maggiorazioni

Il beneficio, volto a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0, viene suddiviso in tre scaglioni, in funzione della consistenza dell’investimento effettuato:

  • 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Il comma 61 limita l’incentivo a 2,5 milioni di euro, escludendo la maggiorazione per gli investimenti eccedenti i 20 milioni.

Beni immateriali

Per i soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento 2019 il comma 62  conferma la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali, funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello “Industria 4.0” (allegato B alla legge 232/2016, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 205/2017). Anche in questo caso sono agevolabili anche i beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Tra i costi agevolabili con la maggiorazione del 40%, il comma 229 introduce anche quelli sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloud computing, a beni immateriali di cui all’allegato B, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

Documentazione

Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 60 e 62, l’impresa e’ tenuta a produrre la documentazione di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

Sostituizione beni agevolati

Confermate le norme relative agli investimenti sostitutivi previsti dall’articolo 1, commi 35 e 36, legge 205/2017: la sostituzione di un bene agevolato non determina la revoca del beneficio a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario . Se l’investimento sostitutivo è di costo inferiore a quello del bene originario, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.