Bilancio: novità contabili per terreni e fabbricati

di Nicola Santangelo

20 Aprile 2015 13:00

Il valore dei terreni su cui insistono fabbricati deve essere scorporato e deve partecipare in bilancio con una voce a sé. E’ questa la condotta che occorre seguire in sede di chiusura del bilancio 2014 tenendo conto delle novità introdotte dal nuovo Oic 16. Il valore dei terreni, quindi, deve essere sempre scorporato da quello dei fabbricati anche in previsione di oneri futuri da sostenere per la bonifica o il ripristino del terreno.

=> Terreni e fabbricati nella Dichiarazione dei Redditi

La precedente versione del principio contabile Oic 16 disponeva che, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche quello dei terreni sui quali essi insistono, il valore dei terreni va scorporato ai fini dell’ammortamento sulla base di stime. Tuttavia, lo stesso Oic 16, prevedeva che qualora il valore del terreno sottostante venisse meno a causa di costi di bonifica che azzeravano il valore stesso, anche il terreno doveva essere ammortizzato unitamente al costo del fabbricato. Con le modifiche introdotte al nuovo Oic 16, applicabili già a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, è stabilito che se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni su cui insistono, il valore dei fabbricati va scorporato, anche in base a stime, per essere ammortizzato. Il valore dei terreni è, quindi, determinato come differenza residua al valore dei fabbricati oggetto di stima. Il valore dei terreni non è mai oggetto di ammortamento, ad eccezione dei casi in cui gli stessi abbiano una utilità destinata ad esaurirsi nel tempo. Tipici esempi di terreni ammortizzabili sono le cave o le discariche.

Nella nuova versione, pertanto, non c’è più traccia della clausola che prevedeva la facoltà di ammortizzare cumulativamente terreni e fabbricati quando il valore del terreno coincideva con i costi necessari al ripristino o con i costi di bonifica del sito. Ciò vuol dire che nel bilancio in chiusura al 31 dicembre 2014, gli amministratori dovranno determinare il valore del fabbricato sovrastante e, per differenza, calcolare il valore del terreno. Il valore del terreno, così calcolato, dovrà essere iscritto nell’attivo dello Stato Patrimoniale alla voce B.II.1 – Terreni mentre per quanto riguarda il fondo ammortamento esistente al 31 dicembre dell’anno 2013 e riferito al terreno, secondo il documento presentato dalla Fondazione Nazionale Commercialisti, dovrà essere imputato in un fondo di ripristino ambientale.