Redditometro: come calcolare le spese del coniuge

di Barbara Weisz

5 Febbraio 2013 14:00

Le spese effettuate dal coniuge rientrano nel Redditometro: se ad esempio un marito presta alla moglie i soldi per acquistare un immobile, ne risponde con il proprio reddito.
E il Fisco può legittimamente contestare l’eventuale scostamento fra reddito dichiarato dal marito e spesa sostenuta per l’immobile dalla moglie sulla base di un accertamento sintetico.

Lo stabilisce un’ordinanza di Cassazione del dicembre 2012, ma lo prevede anche il decreto attuativo del Redditometro.

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Il caso in esame, ordinanza 23293 della Corte di Cassazione del 17 dicembre 2012, riguarda appunto l’acquisto di un immobile da parte della moglie di un contribuente, con somme prestate da quest’ultimo, che però risultavano superiori al reddito dichiarato. Il fisco ha emesso due avvisi di accertamento Irpef, basati sull’articolo 38 del Dpr 600/1973 (la norma sull’accertamento sintetico, appunto), ricostruendo una base imponibile superiore a quella dichiarata sulla base della capacità  di spesa espressa dall’acquisto dell’immobile.

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Il contribuente ha impugnato gli avvisi, contestando di non essere né utilizzatoreacquirente dell’immobile, e ritenendo quindi che non gli si potesse addebitare la conseguente capacità  contributiva.

La Cassazione ha dato ragione al Fisco, spiegando che la questione non riguarda «la disponibilità  o proprietà  dell’immobile», bensì «la disponibilità  delle somme» utilizzate dal contribuente per «consentire al coniuge di acquistare l’immobile».

A tal proposito si possono considerare due cose: in effetti, la legge sull’accertamento sintetico (art.38 del Dpr 600/1973) prevede che il Fisco possa «sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile».

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Come si vede, contano le spese sostenute, non l’eventuale intestazione o disponibilità  dei beni e servizi acquistati.

In secondo luogo, il nuovo decreto sul Redditometro 2013 (che però è stato pubblicato dopo la sentenza in questione) prevede esplicitamente il caso del coniuge. Recita la seconda parte del comma 1 dell’articolo 2: «Si considerano sostenute dal contribuente, le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico».

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