Compensazione orizzontale dei crediti IVA

di Roberto Grementieri

22 Gennaio 2010 12:45

L’articolo 10 del d.l. n. 78/2009, in materia di compensazioneorizzontale” di crediti IVA superiori a 10.000 euro stabilisce che, a partire dal 1 gennaio 2010, l’eccedenza IVA che superi detta soglia possa essere utilizzata in compensazione esclusivamente a partire dal 16esimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza di rimborso/compensazione trimestrale.
Tale norma si applica ai crediti maturati nel 2009.

Per le eccedenze residue relative ad anni precedenti, anche superiore al limite fissato, valgono le vecchie regole, ovvero queste possono essere utilizzate anche prima della presentazione della dichiarazione annuale.

Il limite di 10.000 euro va riferito all'anno di maturazione e alla tipologia del credito.
I contribuenti che, nel 2010, hanno a disposizione sia crediti annuali 2009 sia trimestrali 2010, dispongono di due diversi plafond: il primo riguarda l'eccedenza Iva maturata nel 2009, il secondo è costituito dalla somma dei singoli crediti indicati in ciascuna istanza presentata nel 2010.
Per questi ultimi, il rispetto del tetto va calcolato facendo riferimento alla somma degli importi maturati nei tre trimestri.

Sempre in materia dei crediti IVA infrannuali, qualora l'eccedenza compensabile superi la soglia dei 15.000 euro, non c'è l'obbligo del visto di conformità  sull'istanza trimestrale, condizione invece indispensabile per i crediti che emergono da dichiarazioni.

Cade l'obbligo di agganciare la dichiarazione Iva al modello di dichiarazione unificata; obbligo che resta in piedi per i soli contribuenti che hanno un saldo Iva a debito.

In caso di operazioni straordinarie, i crediti Iva maturati in capo a soggetti diversi dall'utilizzatore costituiscono ciascuno un plafond autonomo a disposizione dello stesso utilizzatore, che potrà  disporne attraverso modelli F24 distinti.

Nell'ipotesi di tassazione di gruppo per fruire della compensazione è necessaria la preventiva presentazione delle dichiarazioni Iva dei cedenti, anche se l'importo indicato è inferiore a 10.000 euro.
Altri chiarimenti sono contenuti nella circolare n. 1/E del 15 gennaio scorso, che ha risposto a molti dei dubbi sollevati dalle associazioni di Pmi che, lamentando le eccessive complessità  di calcolo IVA, hanno chiesto formalmente un anno di moratoria con relativo congelamento delle nuove direttive, al fine di dare tempo ai contribuenti aziendali di mettersi in conformità  con le regole introdotte.