Crisi di liquidità: sanzioni imposte dovute

di Noemi Ricci

27 Febbraio 2018 09:10

La crisi di liquidità non giustifica l'impresa che paga in ritardo le imposte: sentenza di Cassazione chiarisce quando le sanzioni sono comunque dovute.

Con Ordinanza n. 3049/2018 la Corte di Cassazione ha dichiarato che il mancato o ritardato pagamento delle imposte per mancanza di liquidità non rientra tra le cause di forza maggiore che giustificano l’azienda.

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Cause di forza maggiore

La suprema Corte chiarisce il concetto di “forza maggiore”: una situazione caratterizzata dal verificarsi di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, che obbliga la persona a comportarsi in maniera differente da quanto voluto e, nonostante tutte le precauzioni del caso, lo costringono a commettere violazioni tributarie.

Nella sentenza si legge in particolare:

Con la sentenza della Corte di Giustizia CE C/314/06,i nfatti, al punto 24, è stato specificato che la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze Ric. 2015 n. 27958 sez. MT – ud. 20-12-2017-2-Corte di Cassazione – copia non ufficiale anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (cfr. anche Ord. 18.1.2005 Causa C-325/03 P, Zuazaga Meabe/UAMIpunto 25); è stato, altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore non si limita all’impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (CGCE sent. 15.12.1994 causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, punto 31, nonché sent. 17.10.2002 causa C-208/01, Parras Medina punto 19). Cfr. Cass. n. 22153/2017.

Sotto il profilo naturalistico, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate.

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Ritardo pagamenti

Questo significa che l’impresa in crisi di liquidità dovuta all’elevata morosità dei propri clienti, anche se tra essi sono presenti amministrazioni pubbliche inadempienti, dovrà comunque pagare le sanzioni per il ritardato pagamento delle imposte, come nel caso analizzato dalla Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Fonte: Corte di Cassazione