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Recupero crediti: si può pagare cedendo il risarcimento bancario

di Anna Fabi

17 Novembre 2025 10:32

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Cessione credito risarcitorio del consumatore: la Corte di Giustizia apre alla possibilità di utilizzarlo per pagare la società di recupero crediti.

Con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 9 ottobre scorso (causa C-80/24), è stato chiarito un interessante principio che ha effetti non da poco sia sulle imprese che operano nei campo dei servizi finanziari sia per i consumatori: la possibilità per un titolare di un credito bancario , di cederlo a una società terza, incaricata del recupero crediti.

In Italia, dove la legislazione nazionale sul credito al consumo recepisce la Direttiva 2008/48 e prevede la possibilità di recupero risarcitorio del consumatore per inadempimenti informativi, la sentenza fornisce maggiore chiarezza su come gestire la cessione dei crediti ed offre ai consumatori un nuovo strumento di tutela: la possibilità di cedere a terzi il proprio credito risarcitorio contro la banca confermata a livello europeo.

Cessione risarcimento bancario per il recupero crediti

La vicenda riguardava una società che aveva acquisito da un consumatore un credito derivante da inadempimento informativo della banca e aveva agito direttamente nei confronti della banca stessa. La Corte è stata chiamata a rispondere a due domande fondamentali:

  • Un consumatore può cedere a un soggetto terzo (non consumatore) il credito risarcitorio verso la banca?
    Sì. La Corte ha affermato che la direttiva europea sul credito al consumo non vieta questa possibilità. Se la legge nazionale lo consente, la cessione è pienamente valida.
  • Il giudice deve controllare automaticamente se la clausola di cessione sia abusiva?
    Non in modo automatico. Il controllo sulle clausole abusive riguarda il rapporto principale tra consumatore e banca; non scatta d’ufficio per i contratti tra consumatore e cessionario, a meno che la clausola in sé diventi rilevante nella controversia.

Nello specifico, la Corte ha prima di tutto chiarito che la direttiva 2008/48/CE non impedisce alle normative nazionali di prevedere che un consumatore ceda il proprio credito risarcitorio verso la banca a un soggetto terzo non consumatore. A seguire, ha illustrato la procure per gli istituti finanziari e gli operatori del credito al consumo in merito alla cessione del credito stesso:

  • visto che la normativa nazionale consente la cessione a soggetti terzi del credito risarcitorio del consumatore, le banche devono considerare che la controparte possa essere non solo un consumatore ma anche un cessionario;
  • non si è obbligo di controllo d’ufficio da parte del giudice sul carattere abusivo della clausola.

Le imprese specializzate nel recupero crediti, le fintech e le banche devono quindi ridefinire modelli contrattuali e policy di gestione dei contenziosi, includendo la verifica della legittimità della cessione e la valutazione dei rischi associati.

In termini pratici, le banche dovranno aggiornale le proprie procedure di risk management: prevedere l’analisi della titolarità del credito ceduto, includere nella due diligence della pratica di recupero la verifica dell’effettivo diritto ceduto, e riflettere nelle tabelle del contenzioso il rischio che un consumatore abbia ceduto a terzi il proprio diritto risarcitorio.

Cosa cambia per chi ha debiti con società finanziarie

La Corte di Giustizia UE ha quindi aperto alla possibilità di cedere a una società terza il proprio credito risarcitorio, vantato nei confronti di una banca, quando il danno deriva dalla violazione degli obblighi informativi previsti dalla normativa sul credito al consumo (direttiva 2008/48/CE).

In parole semplici: se la banca non ha rispettato le regole sulla trasparenza del finanziamento – per esempio non spiegando correttamente costi, TAEG o caratteristiche del credito – e il consumatore ha diritto a un risarcimento, tale diritto può essere ceduto a un soggetto specializzato che agirà al suo posto.

Per il consumatore significa che non perde tutela: mantiene tutti i diritti previsti dalla normativa a suo favore, ma può decidere che sia un soggetto specializzato a gestire il recupero per suo conto. È un meccanismo simile a quello usato nel mercato dei crediti deteriorati, ma applicato su scala “consumer”, ed era da anni oggetto di incertezze interpretative. Ora queste incertezze sono superate.

La sentenza chiarisce peraltro che la cessione non può in alcun modo limitare il diritto del consumatore a essere informato in modo chiaro né la finanziaria può aggirare la tutela prevista in caso di pratiche scorrette della banca. La tutela del consumatore resta quindi centrale: il fatto che il diritto venga ceduto non lo indebolisce.

Ancora: il consumatore può delegare il contenzioso a una società specializzata ma non deve necessariamente affrontare il costo e la complessità del procedimento contro la banca: cedendo il credito, ottiene infatti un meccanismo di tutela accessibile.

Prima di cedere il credito

La sentenza autorizza la cessione, ma invita comunque alla prudenza. Prima di firmare un contratto di cessione è necessario leggere con attenzione la clausola di compenso o percentuale e controllare come verranno utilizzati i propri dati personali. Questo, perchè i giudici non controllano automaticamente se la clausola è abusiva pertanto i consumatori devono prestare la massima attenzione prima di firmare.