Un fondo pensione che distribuisce maggiorazioni a titolari di prestazioni maturate fino al 2006 applica la vecchia tassazione separata e non l’attuale aliquota del 15%, che invece si riduce con l’anzianità di iscrizione. Anche se le opzioni di liquidazione della rendita in forma di capitale unico sono esercitate in data recente e l’avanzo patrimoniale è successivo all’entrata in vigore del nuovo quadro normativo.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello 245/2025.
Tassazione delle rendite dei fondi pensione
La legge 252/2005 prevede che sui contributi versati a partire dal 2007 la tassazione della rendita sia pari al 15%. Dopo 15 anni di anzianità contributiva scende dello 0,3% all’anno, fino a una riduzione massima di sei punti percentuali. Dopo 35 anni di iscrizione, l’aliquota scende al 9%. Ai contributi versati prima del 2007 si applica la tassazione separata prevista dall’articolo 19 del TUIR, con meccanismo basato sulla media ponderata degli ultimi cinque anni.
Avanzo patrimoniale: quale imposta?
Il caso trattato nell’interpello riguardava alcuni iscritti ad un fondo di previdenza integrativa che avevano scelto nel 2021 di trasformare la rendita mensile in capitale unico. Tale opzione era stata esercitata in base a un accordo specifico e riguardava dipendenti cessati dal servizio prima del 2007, con capitale soggetto a tassazione separata di cui agli articoli 17 e 19 del Testo unico imposte sui redditi (TUIR). Nel 2023 era risultato un avanzo patrimoniale che il fondo aveva deciso di distribuire nel 2025, ma con un dubbio sulla forma corretta di tassazione da applicare.
Il Fisco ha risposto con la seguente che la regola di prassi: per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1° gennaio 2007, le nuove disposizioni relative alle modalità di tassazione si rendono applicabili alle prestazioni riferibili agli importi maturati da tale data. Per quelle maturate prima continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso di specie, anche se la facoltà di capitalizzazione era stata esercitata nel 2021, i beneficiari della maggiorazione risultavano titolari di prestazioni maturate al 31 dicembre 2006. Quindi, le somme da liquidare nel 2025 derivano dalla capitalizzazione di pensioni riferibili a prestazioni maturate anteriormente al 2007. Di conseguenza, di applica comunque la tassazione separata prevista dall’articolo 19 del TUIR.
Ai fini del calcolo del reddito, la maggiorazione si aggiunge alla somma già versata nel 2021. E si considera l’intera anzianità maturata dalla data di adesione al fondo alla cessazione del servizio. Dall’imposta si detrae poi quella già applicata nel 2021 sulle somme oggetto di capitalizzazione.