Le truffe bancarie rappresentano una delle frodi più insidiose e diffuse, trattandosi un fenomeno dalle dimensioni preoccupanti, veicolato attraverso tecniche che negli ultimi tempi hanno assunto forme sempre più complesse. Le vittime hanno quasi sempre la possibilità di ottenere il rimborso delle somme perse, tuttavia questa possibilità non è prevista in alcune casistiche.
Una decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario del Collegio di Bologna, datata 12 febbraio 2025, ha fatto chiarezza al riguardo.
Trattando un caso di truffa bancaria con social hacking (tipologia di frode che vede la manipolazione di un soggetto affinché quest’ultimo disponga pagamenti a favore di un altro soggetto truffatore), l’ABF ha analizzato le responsabilità nei casi in cui la vittima del raggiro sia stato indotto a effettuare pagamenti a favore di un truffatore, spacciatosi telefonicamente per un conoscente, un operatore della banca o un agente delle forze dell’ordine.
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In casi come questi, il soggetto truffato non c’è diritto ad alcun rimborso delle somme da pare della banca: se le operazioni sono eseguite interamente dal pagatore, infatti, sono considerate autorizzate e l’intermediario non ha responsabilità sull’accaduto, con la conseguenza che non si ha accesso ad alcuna tutela.
Come chiarito dalla giurisprudenza ABF in casi analoghi, si legge nella decisione del Collegio di Bologna:
per quanto la volontà del cliente di effettuare tali operazioni sia stata viziata per effetto del raggiro subìto dal terzo ignoto, l’intermediario non poteva che considerare autorizzati i pagamenti effettuati personalmente dal titolare dello strumento di pagamento, non avendo alcuna possibilità di accorgersi della truffa perpetrata ai danni del cliente.