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Multe autovelox: il punto sulle nuove regole dal 12 giugno

di Teresa Barone

10 Giugno 2025 09:56

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Le nuove regole sugli autovelox per gli automobilisti italiani sono ancora un cantiere aperto, tra lacune normative e sentenze avverse: cosa prevedono.

Per gli automobilisti il 12 giugno 2025 è una data da segnare nel calendario. A partire da giovedì, infatti, entrano in vigore le nuove regole per gli autovelox, con inevitabili ripercussioni su multe e sanzioni, ma non solo. Le nuove disposizioni mirano a migliorare la gestione dei rilevatori di velocità stradale e prevedono le seguenti novità:

  • blocco degli autovelox non omologati;
  • posizionamento degli autovelox rispettando distanze minime;
  • divieto di apparecchi non presidiati senza i necessari presupposti;
  • installazione solo previo parere obbligatorio dei Prefetti.

In realtà, lo scorso marzo lo stesso MIT ha deciso uno stop temporaneo all’entrata di vigore delle disposizioni sull’equiparazione degli apparecchi in attesa di ulteriori approfondimenti. Contemporaneamente ha disposto un censimento di tutti gli autovelox in circolazione:

Senza una verifica approfondita, non potremmo applicare in modo efficace le nuove normative e prevenire situazioni di incertezza.

Nel frattempo, una Circolare del Ministero dell’Interno ha tuttavia fatto proprio il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato secondo cui le procedure di omologazione e approvazione degli autovelox si equiparano nella sostanza e pertanto le multe sono da ritenersi valide. Di diverso avviso la Cassazione, che con numerose sentenze al riguardo lascia il campo aperto ai ricorsi. Analizziamo dunque il quadro normativo e spieghiamo bene cosa cambia e cosa no.

Autovelox non omologati ma approvati

Il 12 giugno entrano in vigore le nuove regole sugli autovelox disposte dal Ministero dei Trasporti (articolo 6, comma 1 del DM 11 aprile 2024), senza che il necessario provvedimento che ne eliminasse i punti controversi sia ancora stato emanato. Si tratta di misure che rischiano di generare caos e ricorsi da parte degli automobilisti, i quali potrebbero rivalersi contro i Comuni che adottano apparecchi non omologati e non disattivati entro la data prevista dal MIT.

Il punto controverso è il seguente: il decreto ministeriale del MIT 11 aprile 2024 (pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 28 maggio 20205 n. 123) ammette tutti i dispositivi approvati dal 2017 in poi, in quanto coerenti con le nuove regole sulla taratura e quindi considerati (secondo il Ministero dei Trasporti) automaticamente omologati. Tuttavia tali apparecchi non sempre sono effettivamente omologati secondo procedura formale, per cui le relative multe sono passibili di ricorso.

Questo, anche in considerazione di una nuova sentenza della Cassazione che ha ancora una volta bocciato la circolare attuativa del Ministero che equipara l’omologazione (certificazione tecnica) all’approvazione ministeriale (autorizzazione all’uso) degli autovelox. Per la Corte, questo non è possibile e pertanto le sanzioni inflitte a seguito di una rilevazione di superamento della velocità tramite apparecchi non omologati sono nulle.

Il Ministero dell’Interno, in realtà, lo scorso anno aveva avviato un’interlocuzione con l’Avvocatura Generale dello Stato, secondo cui si configura una sostanziale omogeneità tra le procedure tecniche e amministrative alla base dell’omologazione e dell’approvazione, da evidenziarsi in sede di eventuale giudizio con gli elementi documentali del caso. Di diverso avviso la Cassazione, per cui da un lato le multe restano irrogabili (secondo le indicazioni del Viminale alle Prefetture) ma dall’altro le sanzioni restano contestabili (secondo la Cassazione).

Del resto, il vuoto normativo è evidente. Lo schema di decreto MIT era stato inviato il 21 marzo alla Commissione UE (prevedendo come data di chiusura della valutazione del testo quella del 24 giugno) salvo poi subire un congelamento dell’iter di approvazione del provvedimento dallo stesso Ministero appena due giorni, dopo in attesa di “sviluppi” e chiarimenti derivanti dal censimento degli apparecchi in uso (ancora in corso) e di evidenze certe dal nuovo tavolo tecnico aperto sul tema.

Resta fermo che i dispositivi installati prima del 2017 e non omologati dopo tale data, devono essere disattivati se utilizzati per le postazioni non presidiate. Le nuove disposizioni non si applicano invece alle postazioni presidiate, per le quali c’è la contestazione immediata delle violazioni.

Localizzazione dei rilevatori di velocità

Le novità, comunque, non si limitano all’omologazione degli autovelox ma anche al loro posizionamento: dal 12 giugno le amministrazioni locali dovranno rispettare distanze minime tra una postazione e l’altra: almeno 1 km tra il segnale del limite di velocità e il dispositivo di rilevamento; almeno 4 km tra due autovelox in autostrada ed almeno 500 metri tra due apparecchi in città. Inoltre:

  • nelle strade extraurbane con limite di 110 km/h non si possono usare autovelox sotto i 90 km/h,
  • sulle strade provinciali con limite di 90 km/h non si può scendere sotto i 70 km/h.
  • in città sono vietati gli autovelox per limiti stradali inferiori a 50 km/h.

Infine, potranno installare i misuratori elettronici per il rilevamento a distanza della velocità rispetto ai limiti stradali  soltanto dopo il parere positivo dei Prefetti e soltanto laddove ricorrono i presupposti di legge, ossia se il Comune documenta l’impossibilità di ad agenti che fermino sul posto i mezzi ricorrere in quel tratto di strada.

Con l’insediamento dell’Osservatorio sulle multe stradali, infine, sarà possibile verificare le modalità in cui i Comuni utilizzano il relativo gettito.