


Agenti e rappresentanti che non hanno ancora aggiornato la propria posizione al registro imprese o al REA (repertorio economico-amministrativo), possonom ancora godere dello slittamento al 30 ottobre (dietro il pagamento di sanzioni), ma solo per le imprese attive al 12 maggio 2012 (per le persone fisiche il termine è definitivamente scaduto). Le istruzioni sono contenute nella circolare 3662/c del Dipartimento Impresa e Internazionalizzazione del Ministero per lo Sviluppo Economico. Il problema dei vecchi ruoli, soppressi con il Dlgs. 59/2010 riguarda agenti e rappresentanti di commercio, mediatori d’affari, marittimi e spedizionieri. Non tutti gli appartenenti a queste categorie, iscritte agli ex ruoli, hanno provveduto ai necessari adempimenti, malgrado i termini siano scaduti. Ebbene, il ministero disingue fra due diversi casi.
Imprese
Le imprese, che siano ditte individuali o altre tipologie societarie, che erano attive al 12 maggio 2012, possono essere sottoposte a un procedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività. L’avvio di questa pratica concede la possibilità di aggiornare le proprie posizioni entro il 30 ottobre. Se non lo fanno rispettando questa ultima scadenza, scatterà il divieto a proseguire l’attività (pena, le sanzioni per esercizio abusivo della professione). Se invece procedono entro fine mese, l’iscrizione verrà accettata dietro pagamento di una sanzione, pari a 10 euro per ciascun legale rappresentante. Nel caso in cui la pratica telematica venga inviata dopo il 30 ottobre, e non sia ancora stato emesso il divieto definitivo di prosecuzione dell’attività, la possibilità di conformarsi resta ma pagando una sanzione più alta, pari a 51,33 euro per ogni legale rappresentante.
Persone fisiche
Se invece l’agente è una persona fisica, che risultava inattiva al 12 maggio 2012, decade la possibilità di iscriversi al REA. Resta ferma però la possibilità di riavviare l’attività entro il 12 maggio 2016 per gli ex mediatori ed entro il 12 maggio 2017 per ex agenti e rappreserntanti.