Sussidi ai terremotati: i beneficiari

di Noemi Ricci

29 Marzo 2017 11:00

Al via la Convenzione tra Ministero del Lavoro e Regioni per il sostegno al reddito di lavoratori e autonomi delle zone terremotate: i beneficiari.

Via libera al sussidio per i lavoratori delle zone colpite dal terremoto dello scorso anno (24 agosto e 26 ottobre 2016) e che, a causa di tale evento, hanno dovuto interrompere l’attività: Ministero del Lavoro e Regioni hanno siglato la Convenzione che consentirà di erogare fino a 4 mesi di sussidi a dipendenti, lavoratori autonomi, anche titolari di impresa, professionisti iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza e collaboratori coordinati e continuativi.

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L’indennità verrà erogata entro un limite di spesa di 134,8 milioni di euro, una tantum, per un importo pari a 5mila euro nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Le Regioni interessate sono: Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Il Ministero del Lavoro ha illustrato i contenuti della Convenzione prevista dall’articolo 45 del decreto legge 189/2016, come successivamente modificato dalla legge 229/2016, esplicitando i beneficiari del sussidio, con la Circolare 8/2017.

Entrando nello specifico dei lavoratori beneficiari, si tratta di:

  • lavoratori dipendenti del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa per via del sisma. Se impossibilitati solo in parte, l’indennità erogata dovrà essere proporzionalmente commisurata in relazione alla percentuale di riduzione dell’attività lavorativa;
  • dipendenti di aziende o soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni coinvolti nelle zone sismiche e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciali;
  • lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e i professionisti, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici sopra indicati e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni colpiti dai due eventi sismici. Il criterio di esclusività o prevalenza è soddisfatto anche quando è dato dalla somma delle attività svolte in più Comuni coinvolti dal sisma. L’indennità deve essere riconosciuta in favore del singolo titolare dell’attività di impresa, a prescindere dal numero di imprese di cui sia titolare. Stesso discorso per i professionisti;
  • soci lavoratori di società di persone e ai soci di società a responsabilità limitata, in quanto rientranti comunque nella categoria dei lavoratori autonomi, sempreché ricorra il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata ovvero alle Gestioni commercianti o artigiani;
  • i professionisti di studi associati, che vengono equiparati dalla Convenzione alle società di persone;
  • collaboratori familiari di un’impresa familiare, ai sensi dell’articolo 230 – bis del codice civile, nel caso in cui sia ravvisabile un rapporto di collaborazione che si concretizza in una prestazione coordinata e continuativa e sia possibile dimostrare l’avvenuto versamento di contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, derivanti dall’iscrizione alla Gestione separata o alle Gestioni commercianti e artigiani.

Sono invece esclusi i soci lavoratori delle società di capitali, essendo titolare dell’impresa in questo caso la società.

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Il Ministero precisa poi che tale indennizzo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

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