La mia compagna è turnista e lavora come infermiera in ospedale. Ha 61 anni e da 39 anni lavora come turnista. Stiamo raccogliendo la documentazione per rientrare nella categoria usuranti con turni notturni. Lei ha quasi sempre fatto turni da 12 ore di cui 8 considerate notturne come dai vari CNLL Sanità. Abbiamo letto che se le ore notturne sono incluse in un turno complessivo di 12 ore il conteggio delle notti/anno va moltiplicato per 1,5. E’ vero?
La regola a cui lei fa riferimento esiste, ma si applica esclusivamente se il turno da 12 ore è previsto da un accordo collettivo già sottoscritto al 31 dicembre 2016. Per gli infermieri turnisti notturni che intendono accedere alla pensione anticipata per lavori usuranti, quindi, il primo passo è verificare se il CCNL applicato all’ospedale — o eventuali accordi di secondo livello firmati entro quella data — prevedesse il turno di 12 ore. Se la previsione c’è, l’applicazione del coefficiente 1,5 è corretta ed è prevista dalla manovra 2018.
Il coefficiente 1,5 per i turnisti notturni usuranti
Per la precisione, il comma 170 della Legge 205/2017 prevede che se il turno è di 12 ore, di cui almeno 6 devono comprendere l’intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino, i giorni lavorativi effettivamente svolti siano moltiplicati per 1,5. Nel caso descritto — con 8 ore notturne per turno — il requisito delle 6 ore è soddisfatto. Il coefficiente si applica soltanto quando i giorni di lavoro notturno nell’anno sono inferiori a 78: chi supera già quella soglia rientra nella fascia massima senza bisogno di rivalutazione.
Moltiplicatore e conteggio notti per infermieri turnisti
Con il moltiplicatore 1,5 ogni notte lavorata vale 1,5 notti ai fini previdenziali. Con 52 notti effettive si raggiungono 78 notti equivalenti — fascia massima, quota 97,6, cioè 61 anni e 7 mesi con 35 anni di contributi per i dipendenti. Con 43 notti si arriva a 64,5, sufficiente per rientrare nella fascia minima (64-71 notti) e accedere alla quota 99,6.
La Legge di Bilancio 2026 ha confermato che per gli usuranti e i turnisti notturni questi requisiti non subiranno adeguamenti alle aspettative di vita fino al 31 dicembre 2028.
Accordo aziendale entro il 2016 per gli infermieri ospedalieri
Se non c’è un accordo collettivo firmato entro la fine del 2016, vale la regola ordinaria prevista dalla legge sulla pensione usuranti, decreto legislativo 67/2011, secondo cui il turno notturno utile è quello di almeno 6 ore comprendenti l’intervallo fra mezzanotte e le cinque. Per il diritto alla pensione usuranti, nel caso di maturazione dei requisiti successiva al primo luglio 2009, ci vogliono almeno 64 turni notturni nel corso dell’anno.
Un elemento da tenere presente: il CCNL Comparto Sanità non fissa a livello nazionale i turni a 12 ore, lasciando l’articolazione oraria alla contrattazione integrativa aziendale. L’INPS richiede quindi la copia dell’accordo aziendale firmato entro il 31 dicembre 2016 — il contratto nazionale da solo non basta. Il primo passo è richiederlo alla direzione risorse umane dell’ospedale.
Documenti per gli usuranti notturni
Oltre all’accordo aziendale, vanno acquisiti i modelli LAV-US per l’attestazione dei turni notturni che il datore di lavoro trasmette annualmente all’Ispettorato del Lavoro e all’INPS con il numero di notti svolte per ciascun anno. Tutta la documentazione va allegata alla domanda tramite modulo AP45 sul portale INPS, da presentare entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello in cui si maturano i requisiti agevolati.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz