Categorie protette e riconoscimento INAIL con invalidità INPS?

Risposta di Anna Fabi

19 Gennaio 2026 08:35

Giuseppe chiede:

Ho un verbale sanitario per il riconoscimento dell’Invalidità Civile pari al 35% rilasciato dall’INPS: come posso farmi riconoscere l’invalidità lavorativa dall’INAIL per l’iscrizione alle categorie protette?

Il riconoscimento dell’invalidità civile e quello dell’invalidità lavorativa sono due valutazioni distinte, affidate a enti diversi e basate su presupposti differenti. Un verbale INPS che attesta un’invalidità civile del 35% non consente, da solo, l’iscrizione alle categorie protette né può essere automaticamente “convertito” in invalidità lavorativa.

Invalidità civile e invalidità lavorativa: la differenza

L’invalidità civile ai sensi della Legge 104 e accertata dall’INPS valuta la riduzione della capacità lavorativa generica in relazione a menomazioni fisiche o psichiche, indipendentemente dall’origine della patologia. L’invalidità lavorativa per danni derivanti derivanti da infortunio sul lavoro o malattia professionale, invece, è di competenza dell’INAIL con riferimento ad una capacità lavorativa specifica.

Per questo motivo, il verbale INPS non può essere utilizzato per ottenere un riconoscimento INAIL se la menomazione non è riconducibile a una causa lavorativa.

Categorie protette: quali requisiti sono richiesti

L’iscrizione alle categorie protette è disciplinata dalla legge n. 68/1999 e richiede il possesso di requisiti precisi. In particolare, possono iscriversi:

  • invalidi civili con una percentuale pari o superiore al 46%;
  • invalidi del lavoro riconosciuti dall’INAIL con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 33%.

Con un’invalidità civile del 35%, quindi, non è possibile accedere alle liste del collocamento mirato sulla base del solo verbale INPS.

È possibile ottenere l’invalidità lavorativa INAIL?

L’invalidità lavorativa INAIL può essere riconosciuta solo se la menomazione deriva da un evento tutelato dall’INAIL. Per avviare la procedura è necessario che:

  • vi sia stato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale;
  • l’evento sia stato denunciato all’INAIL nei termini previsti;
  • la menomazione residua sia valutata dall’INAIL in misura almeno pari al 33%.

In assenza di una causa lavorativa, non è possibile richiedere né ottenere una valutazione di invalidità lavorativa da parte dell’INAIL.

Quali alternative sono possibili

Se le condizioni di salute sono peggiorate rispetto al precedente accertamento, è possibile presentare all’INPS una domanda di aggravamento dell’invalidità civile. Solo in caso di riconoscimento di una percentuale pari o superiore al 46% si potrà procedere all’iscrizione alle categorie protette tramite il Centro per l’Impiego ai fini di un collocamento mirato.

In alternativa, se emergono elementi che collegano la patologia all’attività lavorativa svolta, può essere valutata – con il supporto medico-legale – la possibilità di una denuncia tardiva all’INAIL, nei limiti consentiti dalla normativa.

Per ulteriori dettagli su questo argomento, può leggere il seguente approfondimenti su invalidità civile e assegno di inabilità.

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