Anticipo TFS: scadenza certificazione?

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 6 Ottobre 2020
Aggiornato 7 Ottobre 2020 05:08

lola chiede:

Sono una pensionata che vorrebbe richiedere l’anticipo del TFS – D.L.4/2019. Ho richiesto e ricevuto la certificazione dall’INPS con la quantificazione dell’importo. Dovrei presentarla ad un istituto bancario ma vi è al momento un solo istituto. Il termine di 15 giorni per presentare il certificato in banca è perentorio oppure posso aspettare che l’elenco si aggiorni di altre banche o Poste Italiane?

Non mi pare ci sia un termine di 15 giorni per presentare il certificato in banca per la richiesta di anticipazione del TFS: non ci sono riferimenti normativi in questo senso, quindi una volta acquisita la certificazione del diritto da parte dell’INPS, ritengo che lei possa aspettare prima di presentare la domanda vera e propria alla banca, aspettando anche di poter comparare le proposte di più istituti di credito nel momento in cui dovessero aderire all’opzione.

Se poi la banca ritiene di voler concedere il prestito solamente sulla base di una certificazione molto recente, questo rientra nelle valutazioni proprie, ma non si tratta di un vincolo di legge. Tra l’altro, sul sito INPS non risulta ancora attiva una funzione apposita per la richiesta della certificazione: suppongo che lei abbia dunque ottenuto tale attestato in maniera difforme dalla procedura standard.

La legge di riferimento per l’anticipo TFS è il DL 4/2019 (articolo 23), il decreto ministeriale attuativo è il Dpcm 51/2020: in nessuno di questi testi si trova riferimento al limite temporale da lei indicato. Nemmeno nelle brevi istruzioni che sono pubblicate sul portale ministeriale mi pare ci sia questo riferimento.

=> Anticipo TFS: in Gazzetta il modello di domanda

Molto in sintesi, le regole sono le seguenti: l’INPS ha 90 giorni da domanda per certificare il diritto (ma questo è un passaggio che non le interessa perché lo ha già concluso).

Successivamente, lei può presentare la domanda alla banca, che invia la comunicazione all’ente erogatore della prestazione di liquidazione (per esempio, il datore di lavoro pubblico). Quest’ultimo ha 30 giorni di tempo per rispondere. Infine, entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto, la banca esegue il versamento.

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