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Voucher Lavoro: acquisto, uso e rimborso

di Barbara Weisz

Pubblicato 22 Aprile 2013
Aggiornato 7 Febbraio 2023 17:35

Modalità telematiche, poste, banche, sedi Inps, tabaccai: modalità e regole per acquistare i voucher lavoro da parte del committente, modi e tempi di riscossione del lavoratore.

Dal 22 aprile è possibile acquistare i voucher per il lavoro occasionale anche presso gli sportelli della Banca Popolare di Vicenza: l’istituto si aggiunge così a quelli abilitati per l’acquisto e la riscossione dei buoni lavoro, secondo le regole previste dall’Inps.

Vediamo come si utilizzano, ricordando che nella normativa in materia di lavoro accessorio sono state introdotte novità dalla Riforma del Lavoro.

=>Leggi le regole INPS 2013 per l’uso di buoni lavoro

Acquisto voucher

I buoni hanno valore nominale di 10 euro e sono disponibili anche multipli da 50 euro (equivalenti a cinque, non separabili) e voucher da 20 euro (equivalente a due, non separabili).

Si tratta di valori lordi, comprensivi di contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS accreditata sulla posizione del prestatore, di contribuzione INAIL per l’assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso all’INPS per la gestione del servizio (5%).

Il valore netto del voucher da 10 euro nominale è pari a 7,50 euro, quello del buono multiplo da 50 euro è pari a 37,50 euro e quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.

=>Scopri quando spetta il voucher lavoro accessorio

I buoni valgono 24 mesi e sono acquistabili nei seguenti modi.

  • Online sul sito INPS (Servizi On-Line >Per il cittadino >Lavoro occasionale accessorio >Accesso ai servizi).
  • Cartacei presso le Sedi INPS, con la ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato a INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.
  • Dai tabaccai con la tessera sanitaria o il tesserino del codice fiscale.
  • Agli sportelli bancari con codice fiscale e commissione di 1 euro complessivi, fino ad un ammontare di 5mila euro di buoni per singola operazione.
  • Negli Uffici Postali con tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale o comunicando la partita IVA della società (commissione di 2,50 euro + IVA per la singola operazione di emissione dei buoni lavoro, fino ad un massimo di 25 voucher, equivalenti ad un carnet). Il limite giornaliero di acquisto è di 5mila euro lordi.

Riscossione buoni lavoro

Il lavoratore che è stato pagato con i voucher, può riscuotere i relativi importi in diversi modi, anche in base a come sono stati acquistati dal committente:

  • Buoni telematici: la riscossione può avvenire tramite l’INPSCard (se attivata) o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici postali. In caso di cambio di indirizzo da parte del prestatore, l’Inps non risponde delle conseguenze del mancato ricevimento di comunicazioni, INPSCard, bonifici domiciliati e ritardi nella riscossione. Per comunicare il cambio di indirizzo, bisogna recarsi presso una Sede INPS provinciale per la sostituzione in archivio e l’automatico invio della comunicazione corretta a Posteitaliane. E’ l’Inps a procedere automaticamente ai pagamenti: in caso di bonifico, bisogna recarsi a riscuoterlo entro la scadenza, che è il mese successivo alla data di emissione.
  • Buoni distribuiti presso le sedi Inps: la riscossione può avvenire presso tutti gli uffici postali entro 24 mesi dal giorno dell’emissione. Il buono va regolarmente compilato (codice fiscale del datore di lavoro, codice fiscale del lavoratore, data di inizio e di fine prestazione).
  • Buoni acquistati presso i rivenditori autorizzati (tabaccai): possono essere riscossi  presso i rivenditori dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale ed entro un anno dal giorno dell’emissione.
  • Sportelli bancari: bisogna andare presso lo stesso circuito bancario, tenendo presente che i buoni sono abilitati dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro occasionale ed entro un anno dal giorno dell’emissione.
  • Uffici postali: questi buoni sono pagabili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro due anni dal giorno dell’emissione, presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale.

Rimborso buoni non utilizzati

I datori di lavoro che hanno acquistato voucher e non li hanno utilizzati, possono chiederne il rimborso entro 24 mesi. Il controvalore di rimborso è pari a 9,5 euro per i buoni da 10 euro, 19 euro per quello da 20 euro, 47,50 euro per il voucher da 50 euro. Può essere richiesto nei seguenti modi:

  • Per i voucher acquistati in modalità telematica o alle Poste bisogna recarsi presso le sedi INPS e utilizzare il modulo apposito ‘Mod. SC52 (scaricabile dal sito INPS, sezione Moduli), così come anche per quelli ivi acquistati.
  • I voucher acquistati presso le banche vengono rimborsati presso gli istituti di credito, quelli acquistati in tabaccheria vengono rimborsati dai rivenditori per un massimo di 500 euro mentre per importi superiori bisogna presentare richiesta a Banca ITB (Banca dei tabaccai), compilando l’apposito modulo da chiedere al numero 800813813.

Voucher scaduti

Sono rimborsabili, sia al committente sia al lavoratore, solo se cartacei e acquistati presso tabaccai o sportelli bancari. Bisogna utilizzare il modulo SC52 e presentarlo, anche per via postale, presso una sede INPS competente.

Infine si ricorda che in caso di furto o smarrimento di voucher cartacei, bisogna presentare la relativa denuncia, con la quale poi recarsi alla sede INPS per ricevere assistenza.