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Riforma Lavoro: assuzioni agevolate per donne al via

di Barbara Weisz

Pubblicato 12 Aprile 2013
Aggiornato 25 Luglio 2013 07:21

Il ministero del Lavoro firma il decreto attuativo dell'articolo della Rriforma che riconosce agevolazioni contributive alle aziende che assumono donne disoccupate in settori ad alta disparità di genere.

Via alle agevolazioni contributive per l’assunzione di donne disoccupate in settori caratterizzati da ampie disparità di genere: il ministro Elsa Fornero, ha firmato il decreto ministeriale che rende operativa la norma contenuta nella Riforma del Lavoro. Si tratta di quanto previsto dall’articolo 4, comma 11, della riforma, legge 92/2012:

=>Incentivi occupazione donne: ecco il decreto

La norma prevede una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, per 12 mesi, per assunzioni effettuate a partire dall’1 gennaio 2013 con contratto da dipendente, anche a tempo determinato o in somministrazione.

Nel caso in cui il datore di lavoro trasformi il contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino a 18 mesi.

=> Approfondisci altri casi di incentivi per le assunzioni

Si applica a donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea (le cosiddette aree svantaggiate) o nei settori caratterizzati da ampia disparità di genere (annualmente individuate con decreto ministeriale).

Si applica infine a donne, ovunque residenti, disoccupate da almeno 24 mesi.

=> Vai allo speciale sulle assunzioni agevolate 2013

Il decreto ministeriale attuativo di queste agevolazioni segue di poche settimane un altro provvedimento relativo all’assunzione agevolata di donne,  quello del 20 marzo scorso, che prevede uno sconto contributivo per le imprese che abbiano assunto, negli anni dal 2009 al 2012, donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in regioni caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione femminile.

Sempre il 20 marzo scorso è stato firmato anche il decreto che individua i lavoratori svantaggiati, a cui si possono quindi applicare gli incentivi contributivi (leggi qui i dettagli).

La Riforma del Lavoro prevede gli stessi incentivi (al comma 8 dell’articolo 4) anche per lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi (sempre per le assunzioni effettuate da inizio 2013).

Gli incentivi non spettano nei seguenti casi:

  • se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (anche in caso di somministrazione).
  • Se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine: questo principio vale anche nel caso in cui, prima di attivare un contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza (sempre per licenziamento da un rapporto a tempo indeterminato o per cessazione da un rapporto a termine).
  • Se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei  lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva.
  • Per i lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, dalla stessa azienda. La norma prevede esplicitamente la non applicabilità degli incentivi anche nei casi di datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulti  con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo. In caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore.

Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello  stesso  soggetto, a titolo di lavoro subordinato o  somministrato. Non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti oppure di collegamento o controllo.