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Apprendistato: Regioni, nuovo contratto e incentivi

di Barbara Weisz

Pubblicato 13 Marzo 2013
Aggiornato 24 Giugno 2013 12:17

Le Regioni chiedono al Ministero del Lavoro misure correttive sul contratto di apprendistato di primo livello: stipendi proporzionati all'impegno in azienda, durata dei contratti più flessibile, incentivi e ampliamento dei diplomi conseguibili.

Più flessibilità retributiva per l’apprendistato, nuova durata del contratto, introduzione di eventuali incentivi: sono alcune delle proposte che le Regioni hanno presentato al Ministero del Lavoro.

Questo strumento contrattuale in Italia ha subito numerosi aggiornamenti normativi ma, almeno per ora, senza particolare efficacia. In base ai dati INPS, nel 2012, infatti, non c’è stato il boom sperato: nei primi otto mesi l’utilizzo in azienda è anzi calato del 6,2%.

=>Il Contratto di Apprendistato dopo la Riforma del Lavoro

Una dinamica non soddisfacente, soprattutto se messa in relazione alle novità legislative intervenute: prima la riforma Sacconi (testo unico dell’apprendistato, Dlgs 167/2011), quindi le modifiche introdotte dalla riforma del Lavoro, (legge 92/2012).

=> Confronta con il Testo Unico dell’Apprendistato

Da qui, le richieste di correttivi da parte delle Regioni, in particolare sull’apprendistato di primo livello (per la qualifica o il diploma professionale).

  • Compensi: troppo oneroso in relazione al monte ore di formazione necessario a conseguire la qualifica o il diploma (400 ore annue), porta in sé una sorta di disincentivo, che ha l’effetto di rendere più conveniente l’apprendistato di secondo livello (professionalizzante).
    La proposta è quella di introdurre elementi di flessibilità contrattuale per cui l’azienda paghi il lavoro effettivamente svolto dall’apprendista e non le ore di formazione.
  • Durata del contratto: il problema riguarda l’ipotesi in cui l’apprendista non consegua la qualifica o il diploma al termine del triennio o quadriennio contrattuale.
    La proposta è di poter stipulare un secondo contratto, mentre se si consegue la qualifica o il dip0loma in anticipo si dovrebbe poter estendere il contratto fino alla scadenza dei tre o quattro anni.

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Le Regioni propongono anche al ministero di valutare possibili sgravi contributivi, ad esempio in proporzione all’impegno formativo.

Infine, chiedono che venga ampliato il numero di qualifiche e diplomi conseguibili in apprendistato,ad esempio sulla base del modello tedesco, che include circa 360 qualifiche, mentre in Italia sono previste 22 figure per la qualifica e 21 figure per il diploma professionale.

L’apprendistato oggi

  • primo livello (per giovani di 18 – 25 anni), finalizzato ad una qualifica (3 anni) o diploma (4 anni)
  • professionalizzante o contratto di mestiere: (per giovani di 19 – 29 anni) , finalizzato ad una qualifica professionale (3/5 anni tra formazione regionale e tirocinio in azienda).
  • alta formazione e ricerca: di durata variabile, è finalizzato a conseguire titoli di studio di secondo e terzo livello (compresi lauree e dottorati di ricerca) o di svolgere attività di ricerca o praticantato per accedere alle professioni ordinistiche.