Agevolazioni per l’autoimpiego in forma di microimpresa

di Michele Ledda

8 Gennaio 2007 15:00

L'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro può passare per molti canali, anche da quello dell'impresa

Presentiamo una delle leggi di agevolazione più utilizzate per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali, le misure in favore dell’autoimpiego in forma di microimpresa hanno infatti l’obiettivo di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione, attraverso la creazione di imprese di piccola dimensione (massimo 10 dipendenti) nei settori della produzione di beni e della fornitura di servizi.

Possono usufruire delle agevolazioni di cui sopra coloro che vogliono avviare in forma di microimpresa una società di cui la metà numerica dei soci, che detenga almeno la metà delle quote di partecipazione sia:

  1. maggiorenne alla data di presentazione della domanda;
  2. priva di occupazione alla data di presentazione della domanda;
  3. residente da 6 mesi nei territori di applicazione della normativa.

La società al momento della presentazione della domanda deve essere già costituita, ma non deve aver avviato l’attività.

Le tipologie di forme giuridiche ammesse sono:

  1. società in nome collettivo (S.n.c.)
  2. società semplici (S.s.)
  3. società in accomandita semplice (S.a.s.).

Non sono ammissibili iniziative che contemplino un programma di investimenti superiore a euro 129.114,00, IVA esclusa.
Le agevolazioni per la realizzazione delle iniziative consistono in:

  1. un finanziamento a tasso agevolato e un contributo a fondo perduto per le spese di investimento che complessivamente possono arrivare a coprire il 100% degli investimenti ammissibili. Il mutuo a tasso agevolato non deve essere inferiore al 50% del totale delle agevolazioni concesse. Il tasso di interesse applicato è pari al 30% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto. Tale finanziamento non deve essere assistito da garanzie ed è rimborsabile in 7 anni, con rate trimestrali costanti posticipate;
  2. un contributo a fondo perduto per le spese di gestione sostenute nel primo anno di attività;
  3. servizi gratuiti di sostegno erogati da Sviluppo Italia nella fase di realizzazione e di avvio dell’iniziativa, per un periodo massimo di un anno. I servizi hanno l’obiettivo di accompagnare il beneficiario durante l’iter di erogazione delle agevolazioni e di rafforzarne le competenze gestionali in fase di start up dell’iniziativa.

Sono finanziate le seguenti spese di investimento:

  1. attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti;
  2. beni immateriali ad utilità pluriennale;
  3. ristrutturazione di immobili entro il limite massimo del 10% del valore degli investimenti ammessi.

Spese di gestione:

  1. materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi inerenti al processo produttivo;
  2. utenze e canoni di locazione per immobili;
  3. oneri finanziari;
  4. prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati;
  5. prestazioni di servizi.

Le attrezzature ed i macchinari possono essere anche usati, ma non devono essere stati oggetto di precedenti agevolazioni.

Sono ammissibili le spese (al netto di IVA) sostenute successivamente alla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni (e non alla data di presentazione della domanda).

Le domande vengono valutate tenendo conto dei seguenti aspetti:

  1. coerenza fra le caratteristiche del proponente e l’iniziativa proposta;
  2. esistenza delle condizioni formali e sostanziali per avviare l’iniziativa a partire dal momento della concessione dell’agevolazione;
  3. validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa;

Per poter presentare la domanda di agevolazione è necessario:

  1. compilare on line la domanda
  2. compilare gli allegati in forma cartacea, il cui standard è disponibile all’indirizzo internet sopra riportato;
  3. spedire tramite raccomandata A.R. entro 5 giorni lavorativi dalla compilazione on-line, copia cartacea della domanda, conforme a quella inviata on-line, completa degli allegati e dei preventivi relativi agli investimenti da realizzare.

La domanda deve essere indirizzata alla sede regionale di Sviluppo Italia competente per territorio in relazione alla localizzazione dell’attività.

L’istruttoria delle domande è articolata in due fasi:

  1. una verifica formale diretta ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari per accedere ai benefici di legge;
  2. una verifica di merito, effettuata sulla base dei criteri fissati dal CIPE, durante la quale le domande esaminate con esito positivo sono sottoposte ad un processo selettivo di orientamento/valutazione, inteso a verificare, in primo luogo, l’attendibilità professionale dei richiedenti in rapporto alla propria idea di autoimpiego, la coerenza e la fattibilità dell’idea stessa e ad individuare la misura incentivante applicabile e, successivamente, la validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa.

Al termine della valutazione di cui sopra, che viene completata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, Sviluppo Italia delibera l’ammissione alle agevolazioni richieste o il rigetto della domanda, dandone comunicazione scritta agli interessati.

Entro 15 giorni dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni, Sviluppo Italia stipula con il beneficiario un apposito contratto, con il quale sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari tra il concedente le agevolazioni ed il beneficiario medesimo.

Le agevolazioni vengono erogate con i tempi e le modalità previste nel contratto di finanziamento stipulato tra Sviluppo Italia e il beneficiario.

In generale l’erogazione viene effettuata in due soluzioni: anticipo e saldo.

Relativamente alle modalità di erogazione dei contributi per gli investimenti:

  1. il beneficiario può chiedere, successivamente alla stipula del contratto, un’anticipazione in misura non superiore al 20% del totale delle agevolazioni concesse.
  2. completati gli investimenti, il beneficiario può chiedere l’erogazione a saldo dei contributi, presentando le fatture che possono essere quietanzate anche successivamente all’erogazione del saldo stesso.
  3. L’erogazione a saldo ha luogo a seguito dell’esito positivo di una verifica da parte di Sviluppo Italia S.p.a.

Gli investimenti devono essere realizzati entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Entro lo stesso termine deve essere presentata la richiesta di erogazione del saldo delle spese sostenute per gli investimenti.
In merito alle modalità di erogazione dei contributi alle spese di gestione:

  1. Il beneficiario può chiedere, successivamente alla stipula del contratto, un’anticipazione in misura non superiore al 30% dell’importo dei contributi concessi in conto gestione. L’anticipazione è erogata dietro presentazione di idonea documentazione comprovante l’avvio dell’attività.
  2. L’erogazione a saldo del contributo ha luogo a seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione giustificativa di spesa debitamente quietanzata e subordinatamente all’esito positivo di una verifica da parte di Sviluppo Italia.

La richiesta di rimborso delle spese di gestione deve essere presentata entro 18 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

È necessario tener presente che:

  1. la società al momento della presentazione della domanda deve essere già costituita ma non deve aver avviato l’attività;
  2. l’attività deve essere svolta per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni;
  3. la gestione e la rappresentanza della società devono essere affidate a un socio in possesso dei requisiti di disoccupazione e residenza richiesti dalla normativa;
  4. i beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all’esercizio dell’attività finanziata per un periodo minimo di 5 anni dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni e comunque fino all’estinzione del finanziamento a tasso agevolato;
  5. le sedi legale, amministrativa ed operativa della società devono essere mantenute nei territori agevolati per un periodo di almeno 5 anni decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni;
  6. gli statuti delle società devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote o di partecipazione societaria che facciano venire meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza prestabilite, per almeno 5 anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni.

All’atto della presentazione della domanda e per i 5 anni successivi, i beneficiari non possono essere titolari di quote o azioni di altre società beneficiarie delle medesime agevolazioni o previste da altre leggi in favore dell’imprenditorialità giovanile.