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Esodati Quinta Salvaguardia: istruzioni e modelli per istanze DTL

di Barbara Weisz

Pubblicato 22 Aprile 2014
Aggiornato 24 Gennaio 2023 12:11

Istruzioni per gli esodati della quinta salvaguardia che presentano domanda alle Dtl: la circolare del ministero con i modelli di domanda.

Online le indicazioni operative e tutti i moduli per gli esodati tutelati dalla quinta operazione di salvaguardia, prevista dalla Legge di Stabilità 2014: le istruzioni sono contenute nella INPS n.10 del Ministero del Lavoro del 18 aprile, riguardano 17mila lavoratori rimasti senza stipendio e senza pensione dopo la riforma delle pensioni e la norma di riferimento è la legge 147/2013 (commi 194 e 196), regolamentata dal DM 14 febbraio 2014 in Gazzetta Ufficiale del 16 aprile.

=> I dettagli sulla quinta salvaguardia

Attenzione: le istruzioni riguardano solo i lavoratori che devono presentare richiesta alle Dtl (Direzioni territoriali del lavoro), e non i salvaguardati dallo stesso provvedimento che presentano domanda direttamente all’INPS. Vediamo tutto.

Domanda Dtl

Devono rivolgersi alle Direzione territoriale del lavoro i lavoratori esodati previsti dalle lettere b,c,d, dell’articolo 2 del DM 14 febbraio. La domanda va presentata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta, quindi entro il 16 giugno 2014 (sarebbe il 15 ma è domenica), con modalità diverse a seconda delle tipologie di lavoratori:

  • 400 lavoratori firmatari di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, anche se hanno svolto dopo questa data attività lavorative non riconducibili a rapporti a tempo indeterminato: se l’accordo è collettivo, devono presentare domanda alla Dtl presso la quale l’intesa è stata sottoscritta. Se l’accordo è individuale, la domanda va presentata alla Dtl competente per territorio. Devono allegare l’accordo sindacale.
  • 500 firmatari di accordi individuali o collettivi che hanno risolto il rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2012 ma entro il 31 dicembre dello stesso anno (pur se hanno successivamene svolto altre attività senza contratto a tempo indeterminato). Come nel caso precedente, se l’accordo è collettivo l’istanza è indirizzata alla Dtl presso la quale è stato sottoscritto, altrumenti a quella competente per territorio. L’accordo va allegato.
  • 5200 lavoratori licenziati fra il primo gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 che dopo la cessazione hanno svolto altre attività non a contratto indeterminato. L’istanza va sempre presentata alla Dtl competente in base alla residenza del lavoratore.

A visionare le domande saranno specifiche commissioni, formate in base a quanto previsto dal decreto interministeriale: i dirigenti responsabili delle Dtl devono immediatamente attivarsi per perdisporle in tempo utile.

Le istanze possono essere presentate via PEC (posta elettronica certificata), agli indirizzi destinati a questo utilizzo, o per raccomandata con ricevutta di ritorno. Tutte le operazioni che riguardano l’organizzazione degli uffici delle Dtl e la formazione delle commissioni vanno terminate entro il 16 maggio («la puntuale realizzazione delle attività richieste» incide sulla valutazione delle performance).

I modelli

Allegati alla circolare ci sono: il modello di istanza di ammissione al beneficio; tre modelli per la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione (uno per ogni diversa tiplogia di salvaguardato), con i quali si autodichiara di non esercitare altre attività con contratto dipendente a tempo indeterminato; due modelli relativi all’accoglimento delle istanze da parte della commissione, uno per esito positivo e l’altro per l’eventuale esito negativo.

Domanda INPS

Ricordiamo che tutti gli altri lavoratori salvaguardati dalla Legge di Stabilità presentano domanda direttamente all’INPS entro il termine del 16 giugno 2014, ma si attendono ancora le istruzioni operative. Ecco la platea dei beneficiari (lettere a,e,f, dell’articolo 2 del DM):

  • 900 lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011, che possono far valere almeno un contributo accreditato o accreditabile entro il successivo 6 dicembre 2011, anche se hanno poi svolto altre attività (che non possono essere con contratto dipendente a tempo indeterminato).
  • 1.000 lavoratori collocati in mobilità entro il 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria successivamente a questa data che, raggiungano i requisiti per la pensione con le regole per riforma entro sei mesi dalla fine della mobilità.
  • 9mila lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi prima del 4 dicembre 2011 con almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa fra il primo gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 (purché entro questa data non abbiano avuto alcun contratto a tempo indeterminato).