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Pensioni all’estero: calcolo detrazioni

di Barbara Weisz

24 Giugno 2016 10:31

Criteri più stringenti per le detrazioni da carichi di famiglia delle pensioni INPS all'estero: differenza fra residente UE o in altri paesi e tetto di reddito.

Novità per i pensionati residenti all’estero, con la normativa relativa alle detrazioni per carichi familiari che comporta un diverso trattamento fiscale per gli anni dal 2014 al 2016: le regole per le pensioni all’estero sono dettagliare dall’INPS nel messaggio 2757/2016. La regola generale è la seguente: per poter applicare le deduzioni e detrazioni IRPEF i pensionati residenti all’estero devono produrre almeno il 75% del proprio reddito in Italia.

=> Pensioni: detrazioni fiscali 2016

E’ stata la legge 161/2014, con l’articolo 7, comma 1, a cambiare l’articolo 24 del TUIR (testo univo imposte sui redditi), introducendo il comma 3 bis, che recita:

«nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l’imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito dallo  stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza». Ecco quali sono gli effetti di questa norma sulle detrazioni applicabile alle pensioni all’estero nel 2014, 2015, e 2016.

L’Agenzia delle Entrate specifica che, con riferimento all’anno di imposta 2014, l’Istituto era tenuto a riconoscere a tutti i pensionati residenti all’estero, in Stati che assicurino un adeguato scambio d’informazioni, indipendentemente dal rapporto fra pensione e reddito complessivo, le detrazioni previste dall’articolo 13 del TUIR e quelle per carichi di famiglia di cui all’art. 12 dello stesso TUIR.

Per il periodo d’imposta 2015, invece, interviene una restrizione relativa ai carichi familiari. Le detrazioni previste dall’articolo 13 del TUIR restano fruibili da parte di tutti i residenti all’estero in paesi con adeguato scambio di informazioni con l’Italia. Le detrazioni per carichi familiari, invece, sono riservate ai cosiddetti non residenti Schumacher (residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo). Per accedere alle detrazioni, obbligatoria attestazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di tutti i seguenti requisiti:

  • Stato di residenza fiscale;
  • di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
  • di non godere, nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo, di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
  • dati anagrafici e grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all’articolo 12 del citato TUIR, con l’indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
  • che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a 2mila 840,51 euro.

Per questi contribuenti, l’INPS ha messo a disposizione un servizio online, che consente la registrazione negli archivi informatici dell’attestazione necessaria al riconoscimento delle detrazioni: è accessibile tramite PIN, o attraverso i patronati, seguendo i percorsi:

  • cittadino: www.inps.itAccedi ai serviziServizi per il CittadinoFascicolo previdenziale cittadino D.21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero.
  • patronati: www.inps.itAccedi ai serviziPer tipologia di utentePatronatiServizi per i PatronatiServiziGestione Residenti Estero D. 21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero.

La piattaforma ha ricalcolato la tassazione 2015 a partire dalla rata di marzo 2016 sia per i pensionati residenti all’estero in stati non UE, sia per i residenti Schumacher che hanno presentato la dichiarazione entro lo scorso 31 dicembre 2015. Per questi ultimi c’è una precisazione importante: se hanno diritto alla detrazione e non l’hanno usata, possono farla valere in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Infine, per il 2016, la norma relativa al tetto di reddito si applica non  più solo ai residenti Schumacher, ma a tutti i pensionati all’estero in paesi con adeguato scambio di informazioni. Da quest’anno, avverte l’INPS,  tutti i pensionati residenti all’estero possono utilizzare il servizio online INPS per attestare i requisiti che danno diritto alle detrazioni. Attenzione: a partire dalla mensilità di luglio 2016 saranno azzerate le detrazioni per carichi familiari attualmente applicate sulle pensioni dei residenti all’estero che non abbiano già fatto pervenire la dichiarazione di spettanza. Tuttavia, il recupero delle detrazioni già concesse per le mensilità da gennaio a giugno 2016 sarà avviato a partire dalla rata di ottobre 2016, in cinque rate, e nei confronti dei pensionati che, nel frattempo, non avranno fatto pervenire la dichiarazione di spettanza in tempo utile per il ricalcolo della suddetta mensilità. Eventuali dichiarazioni che dovessero pervenire successivamente al blocco delle detrazioni o all’avvio del recupero delle detrazioni applicate nel primo semestre, in presenza delle condizioni di spettanza, produrranno la riattivazione delle detrazioni ed i conseguenti conguagli sulla prima rata utile.