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Bonus Bebè respinto: la domanda di riesame

di Barbara Weisz

Pubblicato 5 Agosto 2015
Aggiornato 14 Agosto 2015 09:43

È possibile ripresentare domanda per il Bonus Bebè se l'INPS ha dato risposta negativa, se viene accolta spettano gli arretrati: messaggio INPS.

L’INPS riesaminerà le domande di Bonus Bebè respinte, se il richiedente presenta apposita istanza, e nel caso in cui la riposta definitiva diventi positiva verserà le mensilità arretrate: lo comunica l’Istituto di previdenza con messaggio 5145, che spiega anche la nuova procedura telematica per comunicare eventuali variazioni nelle domande già presentate.

Bonus Bebè

Il Bonus Bebè, come noto, è l’assegno di natalità previsto dalla Legge di Stabilità (commi da 125 a 129 dell’articolo 1 della legge 190/2014), che spetta per ogni figlio nato fra il 2015 e il 2017 e va da 80 a 160 euro al mese a seconda dell’ISEE familiare. Il Bonus Bebè è pari a:

  • 960 euro annui (80 euro al mese) per nuclei con ISEE fino a 25mila euro;
  • 1920 euro (160 euro al mese), se l’indicatore della situazione economica equivalente è pari a 1920 euro.

=> Bonus Bebè: come fare domanda all’INPS

Domande respinte

La possibilità di riesaminare le domande respinte, con pagamento degli arretrati, scatta nel caso di prima risposta negativa con una delle seguenti motivazioni:

  • “non è stato reperito un ISEE valido”;
  • “dalla dichiarazione ISEE non risulta convivente con il figlio per il quale è richiesto l’assegno”.

Domanda di riesame

Il contribuente deve presentare apposita domanda di riesame, e la sede INPS competente avvierà una nuova istruttoria facendo le verifiche necessarie. Questo è in realtà possibile anche se la prima domanda è stata respinta con altre motivazioni, ma la novità è che l’INPS sottolinea che, nei caso sopra indicati, al termine della nuova istruttoria pagherà un assegno comprensivo anche delle mensilità arretrate spettanti.

=> Bonus Bebè fino a 36 mesi

Quindi, tenendo presente che il Bonus Bebè spetta per tre anni, a partire dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia del minore adottato), a condizione che la domanda sia stata presentata entro i primi 90 giorni, l’assegno spetterà fin dal primo mese di nascita del bambino anche nel caso in cui la prima domanda sia stata respinta e poi, in seguito a istanza di riesame, la seconda venga invece accolta. Questo, indipendentemente dal fatto che la seconda domanda sia arrivata o meno entro i primi 90 giorni. Se però la prima domanda era in ritardo rispetto alla scadenza dei 90 giorni, il Bonus Bebè spetta dal mese di presentazione della domanda (non più da quello di nascita). In questo caso, le mensilità arretrate corrisposte in caso di secondo esame positivo, scattano dal mese di presentazione della prima domanda.

=> Bonus Bebè: guida al contributo

La presentazione della domanda avviene in via telematica, accedendo all’apposito servizio sul sito INPS tramite:

  • PIN dispositivo;
  • Contact Center Integrato, numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, oppure numero 06 164.164, da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante;
  • CAF e intermediari abilitati.

Variazione domande

L’INPS comunica che sul sito web è anche disponibile la procedura di comunicazione di variazioni su domande già inviate, esempi: variazione codice IBAN, modalità di pagamento, recapiti). Bisogna seguire il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus Bebè ->invio comunicazioni.

Stato della domanda

Infine, sono in corso implementazioni del sistema per rendere più trasparente la funzione “Stato della domanda“: in particolare saranno visualizzabili i motivi per i quali è eventualmente necessario un approfondimento istruttorio (permesso di soggiorno non trovato, scaduto, adozione).

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