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Malati gravi e disabili: nuovi congedi per dipendenti e autonomi

di Barbara Weisz

22 Settembre 2025 11:46

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Due anni di congedo ai dipendenti disabili e poi smart working prioritario, 300 giorni di sospensione attività per gli autonomi malati gravi, posto e incarico garantiti.

Le novità della legge 106/2025 sulla malattia dei lavoratori, in vigore dal 9 agosto, introducono nuove possibilità di congedo per i lavoratori affetti da gravi patologie e da malattie oncologiche invalidanti e croniche che comportano una disabilità pari almeno al 74%. Ai dipendenti del pubblico e del privato spettano 24 mesi non retribuiti mantenendo il posto e dal 2026 dieci ore annue di permesso per effettuare visite ed esami diagnostici. I lavoratori autonomi possono invece sospendere le prestazioni presso il committente per 300 giorni.

In entrambi i casi è garantita la conservazione del posto di lavoro o dell’incarico.

Due anni di congedo ai dipendenti disabili o malati gravi

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, la malattia grave che dà diritto alle ulteriori tutele di legge deve essere certificata dal medico. Il nuovo congedo, non necessariamente continuativo, può durare fino a 24 mesi, non è retribuito né coperto da contribuzione né rileva ai fini dell’anzianità di servizio ma si può riscattare mediante contribuzione volontaria. Durante il periodo in cui lo utilizza, inoltre, il lavoratore non può svolgere alcuna attività lavorativa. Una sorta di aspettativa con la conservazione del posto di lavoro, che si aggiunge ad altri eventuali benefici economici e giuridici e può essere utilizzato dopo che sono stati esauriti altri periodi di assenza giustificata previsti dalla legge.

Decorso il periodo di 24 mesi, il lavoratore ha diritto ad accedere con priorità allo smart working. Prevalgono eventuali condizioni migliorative previste dalla contrattazione collettiva.

Ogni anno 10 ore di permesso per visite ed esami

Previste anche 10 ore annui di permesso ai dipendenti per effettuare visite mediche o esami clinici, a partire dal primo gennaio 2026. Anche in questo caso, la disposizione riguarda i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Ed è necessaria la prescrizione del medico.

Le ore di permesso sono retribuite in base alle normative che regolamentano la malattia dei lavoratori: i datori di lavoro riconoscono l’indennità in busta paga e le recuperano tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale.

Lavoratori autonomi: in tutto 300 giorni di malattia

Per i lavoratori autonomi, la nuova norma Va a modificare l’articolo 14, comma 1, della legge 81/2017, e riguarda i casi di malattia, gravidanza, e infortunio.

La disposizione si limita a precisare il diritto a sospendere le prestazioni presso i committenti, senza perdere l’incarico, raddoppiando la durata dagli attuali 150 a 300 giorni.