Tratto dallo speciale:

Lavoro: nuove tutele in caso di malattia grave

di Teresa Barone

Pubblicato 7 Agosto 2025
Aggiornato 22 Settembre 2025 09:02

logo PMI+ logo PMI+
Malattia: le novità della Legge 106/2025 a tutela dei lavoratori affetti da patologie di particolare gravità, oncologiche, croniche o invalidanti.

Con la pubblicazione in Gazzette Ufficiale della Legge 106/2025 arrivano nuove tutele per i lavoratori in malattia affetti da patologie di particolare gravità, oncologiche, croniche o invalidanti. La legge, che entra in vigore il 9 agosto, introduce in particolare nuove disposizioni per la conservazione del posto di lavoro e in merito ai permessi retribuiti per esami e cure mediche.

Con il nuovo provvedimento, ad esempio, viene riconosciuto il diritto al congedo straordinario non retribuito fino a 24 mesi, conservando il posto di lavoro e con la possibilità di riscatto contributivo del periodo di assenza e di rientro con smart working in quanto lavoratori fragili.

Conservazione posto di lavoro ai malati gravi

I lavoratori dipendenti, sia pubblici sia privati, affetti da malattie oncologiche, croniche, invalidanti o rare che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono richiedere un congedo straordinario dal lavoro per un periodo massimo di 24 mesi, continuativo o frazionato durante il quale scatta la conservazione del posto di lavoro ma non percepisce alcuna retribuzione e non può svolgere altre attività lavorative.

Il periodo di congedo inizia dopo che il dipendente abbia utilizzato eventuali altre assenze giustificate (retribuite o meno) a cui ha diritto. Il congedo è cumulabile con altri benefici economici o giuridici eventualmente spettanti, ma non viene calcolato ai fini dell’anzianità lavorativa né ai fini previdenziali. Tuttavia, il lavoratore può riscattare il periodo di congedo versando autonomamente i relativi contributi, come previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente. Restano comunque valide eventuali disposizioni più favorevoli stabilite dai contratti collettivi o da norme specifiche applicabili al rapporto di lavoro.

Una volta completato il congedo, infine, i lavoratori possono accedere più facilmente allo smart working, se compatibile con le mansioni svolte, , secondo quanto previsto dalla legge 22 maggio 2017, n. 81.

Anche i lavoratori autonomi che prestano attività continuativa per un committente possono sospendere la propria attività lavorativa per un massimo di 300 giorni per ciascun anno solare, se affetti dalle stesse malattie sopra indicate.

Permessi aggiuntivi per sè o figli minori gravi

Vengono anche previste 10 ore annue di permessi retributivi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal proprio CCNL, retribuiti e da utilizzare per visite, esami e cure mediche (previa prescrizione del medico). Questo nuovo dritto riguarda dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Lo stesso diritto, oltre che per se stessi, si applica a beneficio dei lavoratori con figli minori che sono affetti da patologie gravi con le medesime caratteristiche sopra riportate.

Con la nuova normativa, lo ricordiamo, nasce anche un Fondo per concedere premi di laurea in memoria di pazienti oncologici, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.