Videosorveglianza sul lavoro: nuove indicazioni INL

di Barbara Weisz

4 Giugno 2025 10:54

logo PMI+ logo PMI+
Le imprese possono presentare un'unica domanda di autorizzazione per gli impianti di videosorveglianza in diverse sedi: nota dell'Ispettorato del Lavoro.

Le imprese che devono chiedere l’autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro per l’installazione di impianti di videosorveglianza possono presentare un’unica domanda in relazione a eventuali diverse sedi che si trovano sotto la competenza della stessa sede territoriale dell’INL. Lo chiarisce una nota dello stesso ispettorato, (4757/2025), che in particolare interessa le aziende che non hanno un accordo sindacale sull’utilizzo di queste apparecchiature.

Le regole sulla sorveglianza dei lavoratori sono contenute nell’articolo 4 della legge 300/1970. Prevedono che le aziende non possano intenzionalmente adottare pratiche di controllo a distanza dei lavoratori. Possono però utilizzare strumenti tecnologici, come ad esempio le telecamere di video-sorveglianza, che abbiano finalità specifiche, ad esempio di sicurezza. Questi strumenti, consentendo di fatto anche il controllo a distanza dei lavoratori, devono essere oggetto di accordo con le rappresentanza sindacali.

Nel caso in cui non ci sia questo accordo, possono invece chiedere l’autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro. Il documento di prassi chiarisce che non devono presentare una singola domanda per ogni sede in cui installano queste apparecchiature. Se ci sono, ad esempio, uffici dislocati in diverse province, ma che ricadono sotto la giurisdizione di un’unica sede dell’ispettorato si può presentare una domanda sola.

Esempio: «se l’impresa istante ha le sedi ubicate nell’ambito di due province diverse, ma queste ultime afferiscono ad un solo ufficio territoriale dell’Ispettorato (con competenza su più province), l’impresa potrà presentare una sola istanza, per tutte le unità produttive interessate dalla richiesta installazione, indifferentemente presso una delle due sedi dell’ufficio».