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Domanda di invalidità civile senza delega al patronato per i documenti

di Anna Fabi

31 Agosto 2026 09:12

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Domanda INPS per prime istanze o aggravamenti di invalidità civile, handicap e disabilità: mandato digitale al patronato, canale di invio in base e provincia e pratica

Un solo mandato digitale al patronato copre ora l’intera pratica di invalidità civile, documenti sanitari compresi. La delega cartacea che il cittadino doveva firmare a parte per far arrivare i referti all’INPS non serve più. La semplificazione vale solo nelle 60 province dove è partita la nuova valutazione di base della disabilità, mentre altrove la domanda di invalidità civile segue ancora l’iter precedente, con la delega separata da consegnare al patronato.

In sintesi:

  • nelle 60 province in sperimentazione, la pratica parte con il solo certificato medico introduttivo, senza domanda;
  • il mandato digitale del patronato viene agganciato al certificato e copre anche l’invio dei referti;
  • fuori da quelle province il patronato invia i documenti su delega, secondo la procedura precedente;
  • ogni referto va caricato in PDF separato entro due megabyte, da struttura pubblica o privata accreditata;
  • dal 1° gennaio 2027 la procedura è unica su tutto il territorio nazionale.

Domanda di invalidità civile tra medico, cittadino e patronato

Il procedimento si apre con il medico certificatore, che redige e trasmette all’INPS il certificato medico introduttivo. Nelle province in cui è partita la nuova procedura quel certificato vale come avvio della pratica, quindi non serve più presentare una domanda amministrativa separata.

Al cittadino rimangono due adempimenti: comunicare i dati socio-economici e trasmettere i referti che la commissione medica dovrà valutare. Per entrambi può agire da solo con la propria identità digitale oppure farsi assistere da un patronato, che lavora sulla base di un incarico ricevuto dall’interessato.

Fuori dalle province in sperimentazione il patronato agisce ancora sulla base di una delega specifica per i documenti sanitari, raccolta al momento dell’assistenza, e il servizio di riferimento è quello attivo dal 2021 per la valutazione agli atti.

Domanda di invalidità civile Chi presenta i documenti
Pratica avviata con certificato medico introduttivo nelle province in sperimentazione cittadino con identità digitale, medico certificatore, patronato con mandato digitale attivo associato al numero domus del certificato
Prima istanza o aggravamento nei territori con accertamento in convenzione cittadino, medico certificatore, patronato su delega, associazione di categoria che ha presentato la domanda
Revisione sanitaria con data di rivedibilità indicata nel verbale cittadino su invito dell’INPS, patronato o associazione su delega, entro 40 giorni dalla lettera

Territori con vecchia e nuova procedura

La sperimentazione è partita il 1° gennaio 2025 in nove province, si è estesa dal 30 settembre 2025 ad altri territori e dal 1° marzo 2026 ha raggiunto complessivamente 60 aree, tra cui Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli e Venezia. Chi ha residenza o domicilio in una di queste rientra nella nuova procedura INPS, indipendentemente dal luogo in cui si rivolge al medico o al patronato.

L’elenco dei territori in cui si applica la riforma dell’accertamento della disabilità si è ampliato in tre fasi tra il 2025 e il 2026, mentre l’INPS ha ricostruito la procedura ancora valida fuori dalla sperimentazione nella circolare n. 42 del 17 febbraio 2025.

Documenti da allegare alla domanda di invalidità

La commissione valuta solo documentazione sanitaria rilasciata da struttura pubblica o privata accreditata, che comprovi la patologia secondo criteri diagnostici validati. Ogni referto va caricato come file PDF separato entro due megabyte.

Quando i documenti sono giudicati insufficienti per una valutazione obiettiva, l’INPS convoca l’interessato a visita diretta. Curare la completezza del corredo in partenza conviene per una ragione pratica: la carenza non produce un rifiuto formale, produce un allungamento dei tempi con il ritorno alla visita in presenza. Il servizio online di allegazione indica le tipologie ammesse per ciascun quadro clinico.

Domanda di invalidità tramite patronato e mandato digitale

Con il messaggio n. 2661 del 28 agosto 2026 l’INPS ha integrato la procedura DOCSAN, dedicata all’allegazione dei documenti nella valutazione di base, con la Piattaforma Intermediari che gestisce i mandati digitali. L’operatore di patronato non deve più far firmare una delega cartacea aggiuntiva a chi lo ha già incaricato per i dati socio-economici.

Il sistema esegue due controlli automatici sia nell’avanzamento sia nell’invio finale: verifica la presenza di un certificato medico introduttivo valido e la sussistenza di uno o più mandati digitali attivi conferiti dall’interessato allo stesso istituto. Se il mandato non è ancora abbinato al numero domus del certificato, la procedura effettua l’associazione da sola, dopo aver accertato che esista un mandato attivo abbinabile. L’abbinamento si perfeziona dopo la generazione della ricevuta, del protocollo e della firma.

Allegazione bloccata, revoca e subentro del mandato

Quando i controlli danno esito negativo la funzione di allegazione è inibita e compare un messaggio di errore. Se il sistema segnala l’assenza di mandati attivi, l’operatore deve accedere alla Piattaforma Intermediari e crearne uno nuovo prima di riprovare: senza quell’adempimento i documenti della domanda di invalidità non vengono acquisiti.

Le vicende del mandato producono effetti immediati sulla procedura, secondo queste regole:

  • in caso di revoca, l’istituto di patronato prima delegato perde la possibilità di allegare;
  • in caso di subentro, l’operazione spetta solo agli operatori dell’istituto titolare del nuovo mandato attivo;
  • sulla Piattaforma Intermediari è disponibile l’attestazione dell’avvenuta allegazione, accanto a quelle già previste per il certificato medico introduttivo e per i dati socio-economici.

L’accesso alla procedura richiede in ogni caso l’abilitazione come operatore di Patronato e l’autenticazione con identità digitale SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Procedura INPS di valutazione atti fuori dalla sperimentazione

Nei territori non ancora coinvolti dalla riforma l’invio dei referti serve alla valutazione agli atti, cioè al giudizio espresso dalla commissione medica sui soli documenti, senza convocazione a visita. La facoltà discende dall’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

La voce di menu dedicata consente di caricare i documenti anche dopo la trasmissione della domanda, finché l’iter sanitario non si è chiuso con un verbale definito. Il servizio è stato aperto ai medici certificatori e ai patronati con il messaggio n. 3574 del 1° ottobre 2022 e alle associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità con il messaggio n. 4454 del 14 dicembre 2023.

Revisione invalidità e invio documenti entro 40 giorni

Per le revisioni sanitarie di invalidità la commissione può chiedere i documenti in anticipo, consentendo di evitare la convocazione. L’interessato riceve una lettera quattro mesi prima della data prevista e ha 40 giorni dalla spedizione per trasmettere i referti che attestano la permanenza dei requisiti.

Superato quel termine, oppure quando i documenti non bastano, si procede alla visita diretta. L’assenza non giustificata comporta la sospensione della prestazione economica e dei benefici collegati; trascorsi 90 giorni dalla comunicazione di sospensione si arriva alla revoca. Le modalità sono fissate dal messaggio INPS n. 926 del 25 febbraio 2022.

Verso la procedura unica dal 1° gennaio 2027

La convivenza tra i due canali ha una scadenza già fissata. Dal 1° gennaio 2027 la valutazione di base disegnata dal decreto legislativo n. 62/2024 si applica su tutto il territorio nazionale e l’INPS diventa titolare esclusivo dell’accertamento, con il certificato medico introduttivo come unico atto di avvio della domanda di invalidità civile.

Fino a quella data chi assiste il richiedente ha due elementi da verificare prima di muoversi: la provincia di residenza o domicilio e l’esistenza di un mandato digitale attivo, perché il secondo condiziona l’accesso alla procedura tanto quanto il primo.