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Calcolo Pensione Avvocati, guida alle nuove regole 2024

di Noemi Ricci

15 Febbraio 2024 10:04

Guida alla nuova pensione degli Avvocati: a chi si applica la riforma, i sistemi di calcolo, i contributi dovuti alla Cassa, gli esoneri e le sanzioni.

Per gli Avvocati la pensione si calcola in modo diverso rispetto a quello previsto per i trattamenti INPS, essendo i contributi previdenziali versati alla Cassa Forense  che, entro determinati limiti, stabilisce regole di calcolo proprie e differenti decorrenze.

Con la riforma applicata a partire dai nuovi iscritti 2024, si delinea però un doppio binario per il calcolo dell’assegno. Vediamo di seguito cosa cambia e quale pensione spetta per le prossime decorrenze.

Calcolo Pensione Avvocati prima e dopo la riforma

La riforma pensioni avvocati prende il via per gli iscritti dal 2024, con l’introduzione di un sistema di calcolo contributivo volto a garantire maggiore equità tra versamenti e trattamento pensionistico.

Per gli iscritti dal 2024, dunque, si applicherà il calcolo contributivo delle prestazioni in modo integrale.

Per gli iscritti fino al 2023, invece, la pensione erogata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (CNPAF) viene erogata con le precedenti regole (quota retributiva + modulare) e restano percorribili le precedenti opzioni di pensione, agli importi, gli obblighi contributivi e le sanzioni per gli inadempienti.

Con meno di 18 anni di iscrizione al 31 dicembre 2023, infine, si applica la pensione con calcolo misto, mentre con almeno 18 anni si continuerà ad applicare il vecchio sistema retributivo, con la modifica del coefficiente di rendimento per il calcolo della pensione da 1,40% a 1,30% per gli anni che seguono l’entrata in vigore della riforma.

Come si calcola la pensione retributiva?

Per gli iscritti fino al 2023, la pensione erogata dalla Cassa Forense si compone di due quote:

  • quota di base: calcolata con criterio retributivo. L’importo annuo della pensione in base alla quota di base viene calcolato applicando al reddito pensionabile individuale un coefficiente dell’1,40% per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione;
  • quota modulare: calcolata con metodo contributivo. Si tratta fondamentalmente di una liquidazione erogata al compimento dell’età stabilita per la pensione di vecchiaia.

I contributi versati dall’iscritto vanno a formare il montante contributivo individuale rivalutato ogni fine anno su base composta al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa in tale periodo, con un valore minimo dell’1,5% garantito da un fondo di riserva di rischio alimentato dal rimanente 10% del rendimento non attribuito all’iscritto.

Come si calcola la pensione contributiva?

Con la riforma delle pensioni degli avvocati, per gli iscritti dal 2024 l’aliquota del contributo soggettivo è gradualmente aumentata di due punti (16% dal 2024 e 17% dal 2026), mentre il contributo soggettivo minimo viene ridotto a 2.200 euro ma, per i primi quattro anni di iscrizione, la contribuzione soggettiva è proporzionale al reddito professionale prodotto (senza obbligo di contributo minimo). Dal quinto all’ottavo anno, poi, il minimo soggettivo è ridotto al 50% (1.100 euro).

L’aliquota per la contribuzione modulare volontaria è elevata dal 10 al 15% ed è aumentata al 10% quella del contributo soggettivo dovuto dai pensionati che proseguano nell’attività professionale.

Quanti anni servono per la pensione di Avvocato?

L’attuale sistema previdenziale degli avvocati prevede la possibilità di andare in pensione con i seguenti requisiti anagrafici e contributivi:

  • pensione di vecchiaia: 70 anni di età e 35 anni di contributi;
  • pensione anticipata:
    • con 35 anni di contributi, gli avvocati possono anticipare il pensionamento al raggiungimento di una età compresa tra 65 e 70 anni, previa applicazione di un coefficiente di riduzione dell’importo di pensione pari allo 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto all’età anagrafica prevista;
    • con 40 anni di contributi, la pensione anticipata è possibile dal 65° anno di età, senza penalizzazioni sull’importo dell’assegno previdenziale;
  • pensione di vecchiaia contributiva, accessibile su domanda dell’avvocato raggiunta l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia (70 anni), non potendosi avvalere, al fine del riconoscimento del trattamento di vecchiaia retributiva, né della ricongiunzione né della totalizzazione o del cumulo: per chi può vantare almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione (è escluso il diritto all’integrazione al trattamento minimo, di cui all’art. 48 del Regolamento Unico della previdenza forense);
  • pensione di anzianità, corrisposta a domanda dell’interessato, che nel 2020 abbia 62 anni di età e almeno 40 anni di contributi (la pensione è subordinata alla cancellazione dagli Albi forensi ed è incompatibile con la re-iscrizione (è prevista l’integrazione al trattamento minimo di cui all’art. 48 del Regolamento Unico Della Previdenza Forense).

E’ prevista pensione di inabilità o invalidità per Avvocati?

È possibile richiedere la pensione di inabilità anche per gli Avvocati, in presenza di:

  • capacità all’esercizio della professione esclusa a causa di malattia o infortunio in modo permanente e totale;
  • malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione;
  • iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età;
  • effettiva iscrizione e contribuzione per almeno 5 anni;
  • cancellazione da tutti gli Albi forensi;
  • regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa.

L’importo della pensione di inabilità per gli Avvocati è determinato in base alle stesse modalità di calcolo stabilite per la pensione di vecchiaia e non può comunque essere inferiore a quello minimo stabilito dall’art. 48, comma 1 del Regolamento unico della previdenza forense.

La pensione di invalidità per Avocati spetta invece in presenza di:

  • capacità all’esercizio della professione ridotta, in modo continuativo, a meno di 1/3;
  • motivo invalidante sopravvenuto all’iscrizione o, se preesistente, aggravato dopo l’iscrizione o, sopraggiunte nuove infermità tali da ridurre la capacità lavorativa a meno di 1/3;
  • iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età;
  • effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa da almeno 5 anni, sia che l’infermità derivi da malattia sia che dipenda da infortunio;
  • regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa.

Il riconoscimento della pensione di invalidità non comporta obbligo di cancellazione dall’Albo. L’importo della pensione è pari al 70% di quello spettante per la pensione di inabilità, è determinato con le stesse modalità di calcolo della pensione di vecchiaia e non può essere inferiore al 70% di quello minimo stabilito dall’art. 48 del Regolamento unico della previdenza forense.

Quanti contributi versano gli Avvocati?

Gli avvocati devono versare un contributo minimo soggettivo pari al 15% del reddito professionale dichiarato ai fini IRPE fino al reddito massimo di 105.000 euro. Per i redditi al di sopra il contributo è del 3%. Il contributo minimo di 2.945 euro, salvo le agevolazioni previste per i primi anni di iscrizione.

Il contributo integrativo (che in fattura figura come rivalsa) è pari al 4% dei corrispettivi assoggettati a IVA. Il contributo soggettivo modulare (facoltativo) può variare dall’1% al 10% del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF.

Ci sono agevolazioni contributive per i giovani avvocati?

Sì. I neo iscritti alla Cassa forense godono di una riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo, per i  primi sei anni qualora l’iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età.

Il contributo integrativo minimo risulta non dovuto per il periodo di praticantato e per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all’Albo, poi viene ridotto alla metà per i successivi quattro anni, se ad iscriversi alla Cassa è un neo avvocato under 35.

Come funziona l’esonero contributivo per Avvocati?

L’art. 27 del Regolamento Unico Della Previdenza Forense prevede che, nei casi particolari previsti dal comma 7 dell’art. 21 della L. n. 247/2012, gli avvocati possano chiedere un periodo di sospensione temporaneo, per un solo anno (fino a tre in caso di maternità o adozione), nell’arco dell’intero periodo di iscrizione alla Cassa, conservando la validità dell’intero anno di contribuzione ai fini pensionistici.

L’esonero temporaneo riguarda sia il versamento del contributo minimo soggettivo che quello integrativo, ma non il versamento del contributo percentuale sul reddito e sul volume d’affari prodotti.

Cosa rischia l’avvocato che non versa i contributi?

In caso di mancato o ritardato adempimento di obblighi previdenziali degli avvocati vengono applicate sanzioni pecuniarie e disciplinari sulla base delle norme vigenti al momento dell’inadempimento. I seguenti schemi riassumono la misura delle sanzioni applicabili agli avvocati inadempienti in base alla tipologia di infrazione e al regime sanzionatorio vigente.

Irregolarità Sanzione amministrativa
(rif. Mod.5/2020)
Omesso invio mod. 5 *  448,00
Ritardato invio mod. 5 entro 30 gg.
dalla scadenza del termine
  88,00
Ritardato invio mod. 5 oltre 30 gg.
ma entro il 31 dicembre dell’anno
in cui deve essere presentata la dichiarazione
 179,00
Ritardato invio mod. 5 oltre il 31 dicembre
dell’anno in cui deve essere presentata la dichiarazione
270,00
CASI PARTICOLARI
Ritardato invio 1° e 2° anno
iscrizione Albo
nessuna sanzione
Ritardato invio periodo di
praticantato con iscrizione Cassa
nessuna sanzione
Ritardato invio mod. 5 con reddito
e volume IVA pari a zero
  88,00

* È prevista segnalazione all’Ordine per la valutazione dell’iscritto sul piano disciplinare (art. 9 L. 141/92)

Irregolarità
(omesso e/o ritardato versamento)
Sanzione
(rif. dall’anno 2010 –  Mod.5/2011)
Omissione totale versamenti 24%
Omissione parziale dei versamenti 12%
Ritardo nei versamenti entro 8 gg
dalla scadenza del termine
Solo interessi
Ritardo nei versamenti da 9
a 30 gg dalla scadenza del termine
4%
Ritardo nei versamenti da 31
a 150 gg dalla scadenza del termine
6%
Ritardo nei versamenti oltre 150 gg
dalla scadenza del termine
10%

Un avvocato che non ha pagato i contributi può rimediare?

Sì. È possibile regolarizzare la propria posizione contributiva prima della formale contestazione da parte della Cassa, spontaneamente, usufruendo dell’abbattimento delle sanzioni previste nella misura del 50%.

Come vedere i contributi pagati alla Cassa Forense?

Gli avvocati possono visualizzare il proprio estratto conto contributivo accedendo alla propria Area Riservata. Una volta entrato, il professionista dovrà:

  • cliccare su “Info Previdenziali”;
  • selezionare dal menu “Dati Previdenziali” la voce: “Estratto Contributivo”.

Scegliendo la visualizzazione riepilogativa, si ottiene un prospetto in cui vengono riportate, sotto forma di totali, tutte le somme dovute e versate a titolo contributivo dal professionista alla Cassa Forense, per ogni anno di iscrizione. La tabella è divisa in quatto sezioni:

  • anni nei quali è sorto un obbligo contributivo nei confronti dell’Ente;
  • dati reddituali dichiarati, per ogni anno di iscrizione Cassa: reddito IRPEF e volume affari IVA, nonché, quando presenti, il reddito IRPEF e IVA accertati;
  • dati contributivi: le somme totali degli accertamenti dovuti e dei versamenti per ogni anno di riferimento;
  • dettagli: schermata di approfondimento relativa alle voci che compongono i totali del punto precedente.

Si può anche accedere ad una visualizzazione di dettaglio in cui viene riportata la scomposizione, nelle relative voci, delle somme dovute e versate relative all’anno selezionato nella scheda riepilogativa dell’estratto contributivo. La visualizzazione è divisa tra dati reddituali e dati contributivi, raggruppati secondo una classificazione tipo e causale che identifica in modo più specifico la quota accertata.

È possibile stampare le informazioni relative all’estratto contributivo, sia nella visualizzazione riepilogativa che in quella di dettaglio.

Iscrizione Cassa Forense: obbligatoria per chi non pratica?

A partire dal 2014, il regime delle iscrizioni alla Cassa Forense è stato modificato e non è più sottoposto all’accertamento di condizioni reddituali o di effettività dell’esercizio della professione ma prevede che dalla semplice iscrizione in un Albo Forense discenda l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense.

Non è peraltro ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. L’iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti nel Registro dei praticanti.