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Riforma Cassa Forense: Pensione Avvocati con il contributivo

di Teresa Barone

Pubblicato 10 Novembre 2022
Aggiornato 18:54

Pensione Avvocati: dal 2024 la riforma della Cassa Forense applica il calcolo interamente contributivo e modifica aliquote e coefficienti.

Con l’approvazione della riforma della previdenza pe la Cassa Forense, a partire dal 2024 cambia il sistema pensionistico dell’Avvocatura segnando il passaggio graduale dal calcolo retributivo delle pensioni a quello contributivo.

Restano invariate le regole per l’accesso alla pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità ma, per gli iscritti dal 2024, i tre istituti saranno riunificati in pensione di vecchiaia, con calcolo interamente contributivo.

Per i casi di maternità, adozione e paternità è invece previsto un ulteriore beneficio in sede di pensionamento, con il riconoscimento del coefficiente di trasformazione aumentato di un anno rispetto all’età anagrafica.

La riforma, che entrerà in vigore dopo l’approvazione ministeriale a partire dal 1° gennaio 2024, è stata preceduta da due anni di studio condotti da una apposita Commissione e si basa su alcuni punti fondamentali:

  • ai futuri iscritti si applicherà il sistema di calcolo contributivo delle prestazioni in modo integrale;
  • per gli avvocati con anzianità di iscrizione inferiore a 18 anni al 31 dicembre 2023 si applicherà un sistema di calcolo “misto”, mentre per gli avvocati già iscritti con un’anzianità di almeno 18 anni continuerà ad applicarsi l’attuale sistema retributivo, con la modifica del coefficiente di rendimento per il calcolo della pensione da 1,40% a 1,30% solo per gli anni che seguiranno l’entrata in vigore della riforma;
  • l’aliquota per il calcolo del contributo soggettivo verrà gradualmente aumentata di due punti (16% dal 2024 e 17% dal 2026), mentre il contributo soggettivo minimo verrà ridotto da circa 3.000 euro attuali a 2.200 euro;
  • per i primi quattro anni di iscrizione sarà valida una contribuzione soggettiva direttamente proporzionale al reddito professionale prodotto, senza obbligo di contributo minimo. Dal quinto all’ottavo anno, il minimo soggettivo sarà ridotto al 50% (1.100 euro);
  • l’aliquota per la contribuzione modulare volontaria viene elevata dal 10 al 15%;
  • viene aumentata dal 7.5% al 10% l’aliquota del contributo soggettivo dovuto dai pensionati che proseguano nell’attività professionale.

La modifica si è resa necessaria per rispondere alle previsioni emerse dall’ultimo bilancio tecnico attuariale, in base alle quali potranno verificarsi nel lungo periodo problemi di sostenibilità finanziaria legati ai cambiamenti che riguardano la demografia della professione.