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Trattenuta sindacale su pensione: notifica INPS e revoca

di Anna Fabi

16 Luglio 2020 07:36

Obblighi informativi verso i pensionati che subiscono una trattenuta sindacale: avviso INPS e procedura di revoca per la quota del sindacato.

Ritenute sindacali evidenziate dall’INPS ai pensionati nel provvedimento di liquidazione pensione, nel cedolino mensile e nella certificazione annuale: l’istituto di previdenza indica, con circolare 85/2020, in che modo attua le disposizioni normative del dl 4/2019 sugli obblighi informativi verso i pensionati sulle eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.

La ratio della norma, precisa l’INPS, è quella di «garantire la massima trasparenza dei trattamenti pensionistici ai rispettivi percettori».

Se la presentazione della delega sindacale avviene contestualmente alla domanda di pensione, l’informazione relativa all’applicazione della trattenuta viene esposta nel prospetto di liquidazione della pensione. In caso di acquisizione di una nuova delega sindacale su una pensione vigente, il pensionato viene informato con una e-mail inviata in automatico alla casella di posta elettronica presente nell’anagrafica associata al suo PIN.  Se il pensionato non ha il PIN e richiede l’attivazione/variazione di una trattenuta sindacale, l’INPS invierà un’apposita comunicazione a mezzo posta ordinaria.

Le comunicazioni INPS devono contenere la denominazione dell’organizzazione sindacale di iscrizione, la decorrenza della trattenuta sindacale e l’importo.

Il documento di prassi INPS riepiloga tutte le modalità attraverso le quali i pensionati possono presentare ed eventualmente revocare la delega sindacale.

Il principale riferimento normativo è l’articolo 23-octies del decreto legge 267/1972, in base al quale «i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL, attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensione».