Cassa integrazione operai agricoli: istruzioni online

di Alessandra Gualtieri

9 Aprile 2020 11:49

Cassa integrazione speciale per operai e impiegati agricoli: online requisiti e procedura di domanda INPS per causale Covid19 CISOA.

Con Messaggio n. 1541, l’INPS ha fornito le istruzioni di domanda per la cassa integrazione con causale Covid-19 CISOA per il trattamento di cassa integrazione speciale per operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti di imprese agricole.

=> Cassa Integrazione: i contributi che si maturano

Datori di lavoro ammessi

  • Aziende agricole anche in forma associata che svolgono attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali o attività connesse (dirette alla trasformazione e all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura);
  • Amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato);
  • Imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;
  • Consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
  • Imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all’esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca);
  • imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto;
  • imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto (legge 5 febbraio 1992, n. 102).

=> CIGO e CIGS e CIGD: differenze

Lavoratori ammessi

Lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) con contratto a tempo indeterminato e per gli apprendisti, di cui all’articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, che svolgono annualmente almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda.

Soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti, con previsione dell’instaurazione di un rapporto di lavoro con la cooperativa di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.

Il requisito delle 181 giornate lavorative in un periodo annuale, concomitante a quello di erogazione delle prestazioni, non può che essere verificato alla  fine dell’anno cui si riferiscono le integrazioni salariali, ad eccezione dei casi di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno solare, in cui la verifica viene effettuata anche con riferimento ai dodici mesi successivi o antecedenti.

È necessario, infine, che il lavoratore non abbia superato il limite di 90 giornate di fruizione CISOA nell’anno.

=> Incentivi RdC in Agricoltura: chiarimenti INPS

Presentazione domande

Le domande di accesso alla CISOA, con la causale indicata, devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (cfr. la circolare n. 47/2020, paragrafo e.2).

Per inoltrare la richiesta è necessario utilizzare il portale INPS (www.inps.it) al percorso: Servizi per le Aziende ed i Consulenti (tramite codice fiscale e PIN ) > Cig e Fondi di Solidarietà.

Se l’azienda ha già inoltrato domanda di CISOA con altra causale ma si evince che è dovuta alla situazione emergenziale in atto, la causale verrà convertita d’ufficio in “COVID-19 CISOA”. Se l’azienda ha già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, è possibile chiedere la tutela della cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi e gli stanziamenti a livello regionale o di Provincia autonoma (cfr. la circolare n. 47/2020, paragrafo F).

Pagamento

Tenuto conto della situazione emergenziale, è prevista la possibilità di chiedere il pagamento diretto per gli operai senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa. Per gli impiegati resta invece ferma esclusivamente la modalità del pagamento diretto.

Alle prestazioni di CISOA erogate con causale “COVID-19 CISOA” si applicano le previsioni degli importi massimi delle prestazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015.

L’integrazione salariale può essere concessa fino ad un massimo di 90 giornate nell’anno solare.