Tratto dallo speciale:

Legge di Bilancio 2020: pensioni, proroghe e novità

di Barbara Weisz

11 Novembre 2019 14:59

Requisiti e scadenze per Quota 100, APE Sociale e Opzione Donna dopo la proroga, in Legge di Bilancio anche la rivalutazione di alcune pensioni e l'istituzione di commissioni tecniche in vista di una riforma previdenziale organica.

Proroga APE Sociale e Opzione Donna, rivalutazione piena fino a quattro volte il minimo, conferma Quota fino al 2021: sono gli interventi in materia di pensioni contenuti nella Legge di Bilancio 2020, che prevede anche la ricostituzione di due commissioni tecniche, sui lavori gravosi e sulla spesa pubblica in materia previdenziale e assistenziale, per formare le quali sono necessari appositi decreti attuativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le altre misure previste, invece, saranno immediatamente operative a far data dal prossimo primo gennaio 2020 (previa eventuale pubblicazione dei documenti di prassi da parte dell’INPS). Vediamo tutto con precisione.

=> Opzione Donna, APE Social e Quota 100: le novità 2020

APE Sociale

L’anticipo pensionistico regolamentato dalla legge 232/2016, comma 179, resta valido anche per tutto il 2020. Spetta, lo ricordiamo, a coloro che hanno almeno 63 anni di età, ricadono in una delle quattro tipologie ammesse e hanno 30 anni di contributi oppure 36 nel caso di addetti a mansioni gravose.

Le regole sono le stesse applicate negli scorsi anni: utili strumenti di prassi sono la circolare INPS 100/2017 e la sezione dedicata alle FAQ (risposte alle domande più frequenti) sul portale dell’istituto di previdenza. La proroga è contenuta nell’articolo 56 del ddl di Bilancio, e riguarda l’intero 2020.

Hanno diritto all’APE Social tutti coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2020. La presentazione delle domande sarà regolamentata da apposito provvedimento dell’INPS (come già avvenuto nel 2019).

Le scadenze sono le stesse applicate quest’anno: la prima domanda, di certificazione dei requisiti, va presentata all’INPS entro il 31 marzo oppure entro il 15 luglio: nel primo caso, l’INPS risponde rispettivamente entro il 30 giugno o entro il 15 ottobre. Resta aperta la possibilità di presentare la richiesta di certificazione del diritto anche successivamente al 15 luglio, ma entro il 30 novembre: in questo caso però non c’è la certezza che la domanda venga accolta anche nel caso di possesso di tutti i requisiti: l’INPS lavorerà queste richieste solo se ci sono ancora risorse disponibili. Dopo aver ottenuto la certificazione del diritto da parte dell’INPS, si può presentare la domanda vera e propria.

Ricordiamo in estrema sintesi che le quattro categorie di lavoratori con accesso all’APE Sociale sono i disoccupati involontari (licenziamento, scadenza contratto a termine, dimissioni per giusta causa), i caregiver, i lavoratori con disabilità pari almeno al 74%, e gli addetti a mansioni gravose. Per ognuno di queste categorie sono necessari specifici requisiti.

L’APE Social consiste in un assegno che accompagna il lavoratore alla maturazione della pensione vera e propria, che è pari alla pensione maturata al momento della domanda, e viene versato in 12 mensilità. Il trattamento è totalmente a carico dello Stato (contrariamente all’APE Volontario, prestito finanziato dal sistema bancario e con restituzione sulla pensione).

Opzione Donna

Questa forma di pensione anticipata destinata esclusivamente alle donne viene estesa alle lavoratrici dipendenti nate nel 1961 e alle autonome nate nel 1960. In pratica, si tratta delle lavoratrici che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2019 (e non più entro il 31 dicembre 2018): 58 o 59 anni di età (rispettivamente se dipendenti o autonome), e 35 anni di contributi.

Restano valide tutte le regole precedentemente applicate: l’Opzione Donna comporta il calcolo interamente contributivo della pensione, c’è una finestra per la decorrenza della pensione di 12 mesi per le dipendenti e di 18 mesi per le autonome. Le lavoratrici della Scuola devono presentare domanda entro il 29 febbraio 2020.

La proroga è contenuta nell’articolo 57 del ddl di Bilancio. Non sono previsti ulteriori decreti attuativi, si attendono solo le istruzioni INPS per la presentazione della domande 2020.

Rivalutazione pensioni

Dal 2020, vengono rivalutate al 100% le pensioni fino a quattro volte il minimo (2mila 054 euro lordi). Per le altre fasce, restano le attuali percentuali di rivalutazione:

  • 77% fra quattro e cinque volte il minimo,
  • 52% fra cinque e sei volte il minimo,
  • 47% fra sei e otto volte il minimo,
  • 45% fra otto nove volte il minimo, 40% per le pensioni più alte.

Tutto questo vale per il biennio 2020-2021. A partire dal 2022 salgono anche le percentuali di rivalutazione per gli assegni superiori a quattro volte il minimo, nel seguente modo: al 90% fra quattro e cinque volte il minimo, 75% per gli importi superiori. Le novità sono contenute nell’articolo 58 del ddl di Bilancio e si applicano automaticamente.

Commissioni tecniche

Viene prevista l’istituzione di due commissioni tecniche, una per studiare la “gravosità delle occupazioni”, l’altra per l’analisi della spesa pubblica in materia previdenziale. La legge (articolo 56 del Ddl di Bilancio, commi 2 e 3) specifica come vengono composte queste commissioni, per istituire le quali sono necessari decreti attuativi della presidenza del Consiglio dei Ministri. L’obiettivo è quello di fornire dati per valutare le politiche previdenziali. Probabilmente, anche in vista di una futura riforma del sistema previdenziale.

Come si vede, infatti, le misure inserite in manovra riguardano la proroga di alcuni specifici strumenti, mentre non c’è un complessivo intervento di riforma pensioni, che resta comunque atteso nei prossimi anni.

Nel frattempo, restano valide tutte le attuali regole su pensione di vecchiaia e pensione anticipata, comprese quelle sulla quota 100, che quindi resta applicabile (come previsto), fino alla fine del 2021.