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Pensione a 59 con Opzione Donna: i licenziamenti ammessi

di Teresa Barone

6 Maggio 2024 08:31

L’INPS chiarisce i requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla pensione anticipata con Opzione Donna 2024, con focus sui casi di esubero.

Con la circolare n. 59/2024, l’INPS ha fornito istruzioni applicative relative ai nuovi requisiti di accesso all’Opzione Donna per ottenere la pensione anticipata. In particolare, si chiariscono le condizioni necessarie nei casi di esubero o licenziamento da imprese in crisi.

Alla luce di quanto definito dalla Legge di Bilancio 2024, infatti, per accedere a questa formula di flessibilità in uscita è necessario possedere requisiti sia anagrafici sia contributivi, ma anche rispettare determinati profili di tutela.

Requisiti ordinari 2024 per Opzione Donna

Possono alla pensione anticipata con Opzione Donna le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, con un’età anagrafica di almeno 61 anni. È anche necessario trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • assistere da almeno sei mesi il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado che sia convivente con handicap grave, o un parente o un affine di secondo grado convivente se i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap abbiano compiuto i settanta anni oppure siano affetti da patologie invalidanti, o deceduti o mancanti;
  • avere una riduzione della capacità lavorativa accertata per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
  • essere lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Pensione a 59 anni per lavoratrici in esubero

Il requisito anagrafico è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. Per le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi, la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli.

Lo sconto anagrafico per la pensione a 59 anni è dunque concesso alle lavoratrici che si ritirano con Opzione Donna in veste di dipendenti o di licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Il tavolo di crisi aziendale deve risultare attivo al 1° gennaio 2024 (data di entrata in vigore della Manovra di bilancio che ha prorogato l’Opzione Donna modificando i requisiti) o risultare attivato in data successiva purché le condizioni richieste risultino attive alla data di presentazione della domanda di pensione:

  • per le dipendenti è necessario che il tavolo risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;
  • per le licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le lavoratrici non abbiano ripreso attività dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.

Come spiega l’INPS, tali condizioni saranno oggetto di verifica (tramite il sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sezione “Crisi d’impresa”).

Decorrenza pensione con requisiti 2024

Per la domanda di pensione anticipata flessibile (c.d. opzione donna) il riferimento normativo è  il seguente: Articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha modifiche l’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

La pensione anticipata viene liquidata con il calcolo e la decorrenza è soggetta al meccanismo della finestra mobile:

  • 12 mesi dalla maturazione dei requisiti, nel caso di dipendenti;
  • 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per le autonome.

Per il comparto Scuola e AFAM le deconze sono fissate al 1° settembre e dal 1° novembre.

Il trattamento può essere conseguito anche successivamente, fermo restando la maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2023 e la sussistenza delle condizioni alla data di presentazione della domanda.