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Licenziamento in telelavoro: il giudice di competenza

di Noemi Ricci

La sentenza della Cassazione che chiarisce la competenza territoriale del giudice in caso di licenziamento del dipendente in telelavoro.

Sull’eventuale licenziamento del lavoratore da remoto il giudice competente, chiamato a decidere sulle cause che possono nascere in seguito a rapporti di telelavoro, è quello del luogo dove abita il dipendente e non quello della sede dell’azienda, che può anche essere collocata in un’altra città.

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Controversie di lavoro

Il dubbio su dove fare causa, ovvero su quale sia il giudice competente al quale rivolgersi nel caso in cui si intenda impugnare il licenziamento, sorge a fronte del fatto che la normativa prevede che per tutte le controversie in materia di lavoro dipendente e parasubordinato, è sempre competente il giudice del lavoro del tribunale nella cui circoscrizione è sorto il lavoro ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

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Licenziamento in telelavoro

A chiarire la competenza territoriale del tribunale nelle cause relative a controversie di telelavoro è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 3154/2018, con la quale chiarisce che sul licenziamento di chi lavora da casa è competente il giudice del luogo dove risiede il dipendente. Questo perché lo svolgimento delle attività lavorative avviene dall’abitazione del dipendente, dunque quest’ultima deve considerarsi la sede effettiva di lavoro.  I giudici supremi chiariscono inoltre che per radicare la competenza è sufficiente che l’imprenditore disponga in quel luogo di una serie di beni organizzati per l’attività, anche se i locali sono di proprietà altrui o del lavoratore stesso.

Fonte: Sentenza della Cassazione.