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Cumulo dei periodi assicurativi per pensioni di vecchiaia e invalidità

di Nicola Santangelo

Pubblicato 7 Dicembre 2015
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:38

Con l’articolo 1, comma 239 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è stato introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2013 un nuovo istituto di cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi nonché degli iscritti alla gestione separata di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di una pensione unica. Si tratta di un’opportunità offerta ai soggetti che non siano già titolari di trattamento pensionistico e che non abbiano maturato i requisiti per il diritto alla pensione.

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I soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine di conseguire una pensione unica a condizione che non abbiano maturato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto di cumulo. Con il cumulo dei contributi è consentito ai lavoratori iscritti presso le forme pensionistiche citate che intendono perfezionare il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito la pensione. Il cumulo deve avere ad oggetto tutti i periodi contributivi accreditati alle gestioni assicurative. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti possono conseguire la pensione di inabilità. Il trattamento di inabilità deve essere liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate. Sarà la gestione di ultima iscrizione a provvedere all’accertamento della sussistenza del prescritto requisito sanitario.