Breve guida al Quinto Conto Energia, che entra in vigore il 27 agosto 2012 trascinandosi dietro i tanti dubbi interpretativi sulla nuova disciplina per gli incentivi al Fotovoltaico riservati a imprese e operatori della filiera.
Vediamo di riassumere i punti salienti del decreto Quinto Conto Energia, per l’ammissione degli impianti di produzione di energia rinnovabile da solare fotovoltaico alle tariffe incentivanti 2012.
Costo indicativo cumulato
Il limite imposto per il costo indicativo annuo cumulato per tutti i Conti Energia, è di 6,7 miliardi di euro l’anno. Questo significa che l’impegno finanziario del Quinto Conto Energia ammonta a circa 700 milioni di euro.
Entrata in vigore del Quinto Conto Energia
L’entrata in vigore del Quinto Conto Energia è prevista per il 27 agosto 2012, essendo stato raggiunto il limite dei 6 miliardi di euro previsto per il Quarto Conto Energia. Ad annunciarlo era stata la delibera n. 292/2012/R/efr dell’AEEG (Autorità per l’energia elettrica e il gas).
Il Quinto Conto Energia resterà in vigore fino al raggiungimento del predetto limite di 6,7 miliardi di euro annui, in molti ipotizzano che la sua durata sarà limitata nel tempo, forse solo un mese.
Permanenza del Quarto Conto Energia
Il Quarto Conto Energia continuerà ad applicarsi in caso di:
- impianti realizzati su edifici di pubbliche amministrazioni ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012;
- piccoli impianti, impianti con tecnologie innovative e impianti a concentrazione che entrino in esercizio prima del 27 agosto 2012;
- grandi impianti iscritti in registri del Quarto Conto Energia in regola con i termini per la certificazione della fine dei lavori.
Registro degli impianti
Per ottenere gli incentivi previsti dal Quinto Conto Energia sarà necessario iscriversi al registro degli impianti, tranne per gli impianti esonerati:
- integrati innovativi;
- a concentrazione;
- realizzati da amministrazioni pubbliche;
- con potenza fino a 12 kW;
- con potenza fino a 20 kW ma solo se si accetta una riduzione dell’incentivazione del 20%;
- realizzati su tetti in sostituzione di tetti in amianto, con potenza fino a 50 kW.
I limiti di costo per ciascun registro, che viene aperto ogni 6 mesi, sono fissati a:
- 140 milioni di euro per il primo registro;
- 120 milioni di euro per il secondo registro;
- 80 milioni di euro per tutti gli altri fino al limite di costo indicativo cumulato annuo.
Per la registrazione vengono stabiliti degli ordini di priorità a seconda che gli impianti siano:
- su edifici con classe energetica D o superiore in sostituzione di coperture in amianto;
- su edifici con classe energetica D o superiore;
- su tetti in sostituzione di coperture in amianto;
- con componenti esclusivamente Made in UE;
- in siti contaminati;
- su terreni del demanio militare;
- in discariche esaurite,
- in cave dimesse;
- su miniere esaurite;
- con potenza inferiore a 200 kW asserviti ad attività produttive;
- su edifici (esclusi i fabbricati rurali, le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee);
- su serre;
- su pergole;
- su tettoie;
- su pensiline;
- su barriere acustiche.
Per il primo registro verrà data priorità agli impianti già in esercizio e verranno applicati i criteri del Quarto Conto Energia.
Una volta effettuata la registrazione questa resterà valida un anno a partire dalla data di pubblicazione del registro fino alla data di entrata in esercizio dell’impianto, ovvero del primo parallelo dell’impianto col sistema elettrico.
È cedibile la registrazione di impianti già costruiti ed operanti, quindi successivamente all’entrata in esercizio dell’impianto, anche se prima della conferma della tariffa incentivante.
Tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia
Agli impianti con potenza fino a 1 MW rientranti nel Quinto Conto Energia verrà concesso un incentivo che prevede una tariffa onnicomprensiva, mentre l’energia elettrica prodotta viene ceduta al GSE.
In caso di impianti di potenza superiore a 1 MW si passa ad una tariffa premiale che prevede il pagamento dell’energia elettrica prodotta senza che venga ceduta in proprietà al GSE.
Per gli impianti in autoconsumo, invece, è prevista una tariffa sui generis a seconda che si tratti di impianti su pergole, serre, tettoie, pensiline, barriere acustiche o fabbricati rurali.