Fondo perduto perequativo: scadenza domande e codice tributo per F24

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 17 Dicembre 2021
Aggiornato 22 Marzo 2022 14:51

Contributo a fondo perduto perequativo di fine anno: domanda di ristoro Covid entro il 28 dicembre, online il codice tributo per l'F24 per la fruizione.

La procedura di inoltro domanda per la fruizione del contributo a fondo perduto perequativo, introdotto dal Decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021) integrativo dei ristori automatici Covid già erogati, resta aperta fino al 28 dicembre 2021. Nel frattempo, è stato istituito il codice tributo per fruire del bonus tramite modello F24: è il 695” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”.

Contributo perequativo: come si calcola

Si applicano cinque aliquote percentuali a seconda dei ricavi del beneficiario e della differenza tra il risultato economico d‘esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita degli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti.

Le aliquote per il ristoro

Le percentuali, stabilite con decreto MiSE del 12 novembre 2021, sono:

  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro;
  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro;
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;
  • 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di euro.

Il contributo perequativo spetta se il risultato economico d’esercizio (non il fatturato) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019. Il contributo non spetta se l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già riconosciuti è uguale o superiore alla differenza tra il risultato al 31 dicembre 2019 e quello al 31 dicembre 2020. Ad ogni modo, l’importo massimo è 150.000 euro.

I beneficiari del Cfp perequativo

Il contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro. Il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, per lo svolgimento di attività commerciali. Sono esclusi gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

Come fare domanda di contributo

I richiedenti devono inviare l’istanza mediante i canali telematici dell’Agenzia, tra il 29 novembre e il 28 dicembre 2021 o tramite il servizio web nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito delle Entrate a partire dal 30 novembre e sempre fino al 28 dicembre. Online anche la Guida delle Entrate al Cfp perequativo, con esempi specifici di calcolo, istruzioni e regole per l’utilizzo del contributo.

=> Scarica la Guida al Contributo Perequativo

L’istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre.

Accredito del bonus

Il contributo è erogato dall’Agenzia delle Entrate con accredito su conto corrente bancario o postale intestato al richiedente. Si può optare anche (in maniera irrevocabile) per un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

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