Determinazione della base imponibile Irap

di Nicola Santangelo

3 Settembre 2010 09:00

Un'imposta molto discussa l'Irap, per via della dubbia inerenza all'Ires più volte smentita anche dall'Agenzia delle Entrate

Sono tanti gli imprenditori che lamentano la forte relazione tra le imposte sul reddito da lavoro (Irap) e il tributo regionale Ires. Da diverso tempo si sente parlare di abolizione dell’Imposta sul Reddito della Attività Produttive ma a conti fatti tutto resta com’è. Vediamo, allora, di entrare più a fondo nell’argomento individuando il periodo in cui deve essere presentata la dichiarazione Irap e quali sono le imprese interessate.

Tutti i soggetti Irap presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica, effettuato dal contribuente o intermediari abilitati.

La presentazione della dichiarazione dovrà avvenire per persone fisiche, società semplici, società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del T.U.I.R., entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta mentre per i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’art. 73, comma 1, del T.U.I.R. nonché per le Amministrazioni pubbliche di cui alla lett. e-bis) dell’art. 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

L’imposta a debito risultante dalla dichiarazione e i relativi acconti devono essere versati dal contribuente con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi ossia entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa, da parte delle persone fisiche e delle società di persone, o entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, da parte degli altri soggetti.

Comunque, è possibile differire il versamento di 30 giorni con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi passivi o di rateizzare il versamento con l’applicazione di un interesse annuo del 4%.

Come per le imposte sul reddito, anche per l’Irap è previsto il versamento a titolo di acconto del 99% dell’imposta netta, ma solo per persone fisiche e società di persone. Per gli altri soggetti, invece, la misura dell’acconto è fissata al 100% dell’imposta netta.

Il credito risultante dalla dichiarazione Irap può essere usato in compensazione per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi, o in diminuzione degli acconti Irap.

Calcolo base imponibile

Le voci di bilancio rilevano ai fini Irap sulla base dei valori civilistici e non secondo le regole fiscali. Il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini dell’applicazione dell’Irap, come definito dalla circolare 39/E del 2009 dell’Agenzia delle Entrate, è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili.

Un costo che non attenga all’attività d’impresa ma alla sfera personale degli amministratori o dei soci non può essere dedotto solo perché civilisticamente è stato imputato al conto economico. In questi casi l’Amministrazione finanziaria ha il potere di contestare al contribuente l’assenza di inerenza del costo in questione ai fini della determinazione del valore della produzione rilevante ai fini Irap.

Le nuove disposizioni normative, tuttavia, prevedono che i componenti positivi e negativi classificabili nelle voci del conto economico diverse da quelle che costituiscono base imponibile concorrono alla formazione della base imponibile stessa se correlati a componenti di periodi d’imposta precedenti o successivi (cosiddetto principio di correlazione).

Per le società di capitali ed enti commerciali – escluse banche e assicurazioni – la base imponibile Irap è pari alla differenza tra il “Valore della produzione” e i “Costi della produzione”, tenendo conto che il costo della produzione va opportunamente modificato, rettificandolo in diminuzione per l’importo di alcune voci contabili. Tale importo deve, infatti, risultare al netto di:

  • costi per il personale;
  • svalutazioni delle immobilizzazioni;
  • svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;
  • accantonamenti per rischi e altri accantonamenti.

Il risultato della differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione dovrà, quindi, essere rettificato dai componenti negativi indeducibili quali:

  • spese per i dipendenti;
  • spese per collaboratori;
  • interessi sui canoni leasing (che devono essere desunti dal contratto e non determinati forfetariamente);
  • perdite su crediti;
  • ICI.

In particolare, quest’anno occorre prestare massima attenzione agli ammortamenti: per la determinazione della base imponibile i contribuenti devono focalizzarsi sui valori stanziati in bilancio tenendo presente la deducibilità ridotta delle quote accantonate. I contribuenti che hanno rivalutato gli ammortamenti sia a fini civilistici che con effetti fiscali devono riprendere a tassazione il maggior ammortamento imputato nel conto economico.

Nell’ultimo periodo si vede maturare la volontà di sgravare fiscalmente le imprese del Mezzogiorno attraverso l’azzeramento dell’Irap. La normativa prevede, infatti, l’istituzione di un tributo sostitutivo all’Irap per le imprese avviate dopo l’entrata in vigore del decreto, e quindi l’opportunità di ridurre o azzerare l’imposta sul reddito della attività produttive ovvero disporre di esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative produttive.