Pensione di reversibilità e stipendio: come evitare il 730 a debito

Risposta di Barbara Weisz

24 Settembre 2026 08:33

Marco chiede:

Posso chiedere al mio datore di lavoro di considerare i redditi che percepirò dalla pensione di reversibilità al fine di applicare a monte l’aliquota massima, al fine di mitigare la spesa da pagare nella dichiarazione dei redditi?

Mio marito percepiva una pensione lorda annua pari a 33.000 euro. Io, coniuge senza figli, ho un reddito annuo attuale da lavoro dipendente pari a euro 32.164. La pensione di reversibilità al 60%, in base al mio reddito verrà decurtata di un ulteriore 40%, corrispondente a circa 1.500 euro lordi mensili.

INPS effettuata le operazioni di conguaglio solo sul reddito in suo possesso quindi con aliquota del 23%, quindi mi troverei con due certificazioni uniche ed obbligato di fare la dichiarazione dei redditi. Il reddito da pensione si somma al reddito da lavoro dipendente, pertanto tutta la somma percepita dalla pensione sarebbe soggetta interamente all aliquota attuale del 33%. Il ragionamento è corretto?

Da una mia stima approssimativa in dichiarazione dei redditi genererebbe un debito di circa 2.000 euro comprensivo delle addizionali (regione Puglia comune di Bari). La somma stimata è verosimile?

Il ragionamento sull’aliquota è corretto. La stima del debito invece è bassa: sommando la pensione di reversibilità allo stipendio, il conguaglio nel 730 supera i 5mila euro di sola IRPEF. Al salto di aliquota si aggiungono la restituzione della doppia detrazione e la perdita dell’ulteriore detrazione del cuneo fiscale.

Il debito si può evitare con due diverse richieste: all’INPS si deve chiedere di applicare l’aliquota più elevata rinunciando alle detrazioni mentre al datore di lavoro si deve chiedere il calcolo delle detrazioni sul reddito complessivo, comprensivo della pensione.

La scelta del sostituto d’imposta nel frontespizio del 730 riguarda invece solo chi trattiene il conguaglio l’anno successivo e non modifica le ritenute mensili.

Pensione e stipendio nel 730 con debito IRPEF

Il calcolo che segue assume che i 32.164 euro indicati siano il reddito imponibile risultante dalla Certificazione Unica e che la pensione sia percepita per l’intero 2026. Il debito nasce perché INPS e datore di lavoro calcolano le ritenute ciascuno sul proprio reddito, come se fosse l’unico: sul reddito complessivo di 46.666,20 euro l’IRPEF netta è di 12.310,41 euro, mentre i due sostituti trattengono in tutto 6.987,93 euro.

La differenza di 5.322,48 euro ha tre origini:

  • l’INPS tassa la pensione al 23% del primo scaglione, mentre nel reddito complessivo quella quota ricade nello scaglione tra 28.000 e 50.000 euro, tassato al 33% dall’art. 11 del TUIR come modificato dall’art. 1, comma 3, della L. n. 199/2025, per circa 1.450 euro;
  • l’INPS riconosce la detrazione per redditi di pensione e il datore quella per lavoro dipendente, che ai sensi dell’art. 13 del TUIR non sono cumulabili, per cui nel 730 spetta solo la più favorevole, pari a 289 euro, e si restituiscono circa 2.890 euro;
  • l’ulteriore detrazione fino a 1.000 euro prevista dall’art. 1, comma 6, della L. n. 207/2024 per i lavoratori dipendenti si azzera a 40.000 euro di reddito complessivo, e il datore l’ha riconosciuta per 979,50 euro.

Il debito quindi non dipende solo dall’aliquota: quasi due terzi derivano dalle detrazioni che ciascun sostituto riconosce come se l’altro reddito non esistesse.

Reversibilità con redditi da lavoro e clausola di salvaguardia

Con 32.164 euro di reddito personale la riduzione formale è del 40%. L’importo pagato è però più alto, per effetto della clausola di salvaguardia dell’art. 1, comma 41, quarto periodo, della L. n. 335/1995. Nel 2026 i limiti di reddito della pensione di reversibilità applicano il taglio del 40% tra 31.816,21 e 39.770,25 euro.

Lei supera la soglia inferiore di soli 347,80 euro.

La norma stabilisce che reddito e pensione ridotta insieme non possono essere inferiori a quanto spetterebbe con un reddito pari al limite massimo della fascia precedente. Con 31.816,20 euro di reddito si applicherebbe il taglio del 25%: la quota del 60% su 33.000 euro, pari a 19.800 euro, scenderebbe a 14.850 euro, per un totale di 46.666,20 euro.

La pensione viene quindi elevata a 14.502,20 euro annui, circa 1.115 euro lordi per tredici mensilità, anziché ai 913 euro che risulterebbero dal taglio pieno del 40%.

Aliquota più elevata e rinuncia detrazioni: richiesta all’INPS

La correzione più efficace riguarda la pensione, che è il reddito tassato meno del dovuto. L’INPS consente ai titolari di prestazioni di chiedere l’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni e il non riconoscimento totale o parziale delle detrazioni dell’art. 13 del TUIR. La richiesta si presenta con il servizio online “Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia”, secondo le istruzioni del Messaggio INPS n. 2916 del 3 ottobre 2025, che ha aperto le domande per il periodo d’imposta 2026 dal 15 ottobre 2025.

La richiesta va rinnovata ogni anno e, in mancanza, l’INPS applica gli scaglioni e le detrazioni sulla sola pensione erogata. È la procedura con cui si sceglie online l’aliquota IRPEF sulla pensione. Nel caso della lettrice, aliquota al 33% e rinuncia alla detrazione portano le ritenute INPS da 1.767 a 4.786 euro l’anno, circa 232 euro in più a rata.

Detrazioni sul reddito complessivo: comunicazione al datore di lavoro

Il datore di lavoro riconosce le detrazioni per lavoro dipendente in base al reddito che eroga, salvo diversa indicazione del dipendente che possiede altri redditi, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E del 5 marzo 2008 (par. 1.1). Nel modulo annuale delle detrazioni la lettrice può quindi dichiarare un reddito complessivo presunto comprensivo della pensione. Il sostituto calcola così la detrazione su 46.666 euro e non applica l’ulteriore detrazione, che l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 4/E del 16 maggio 2025) consente di non ricevere su richiesta del lavoratore.

L’effetto è di circa 2.300 euro di ritenute in più nell’anno, intorno ai 190 euro al mese. Chiedere al datore l’aliquota massima del 43% non serve: nel reddito della lettrice quella aliquota scatta solo oltre 50.000 euro e l’imposta mancante riguarda la pensione. Se la reversibilità è già in pagamento nel 2026, la comunicazione fatta prima del conguaglio di dicembre consente al datore di ricalcolare già quest’anno detrazioni e ulteriore detrazione. L’eventuale restituzione dell’ulteriore detrazione oltre 60 euro avviene in dieci rate.

730 a debito con reversibilità e stipendio: saldo, addizionali e acconti

Senza nessuna richiesta specifica, il 730 dell’anno prossimo le porterebbe un saldo IRPEF di circa 5.320 euro, cui si sommerebbero le addizionali IRPEF; l’addizionale regionale della Puglia è progressiva fino al 3,23% sulla quota tra 28.000 e 50.000 euro. L’addizionale comunale di Bari è dello 0,8%, con esenzione fino a 15.000 euro: la sola pensione vi rientra, quindi l’INPS non tratterrebbe nulla.

Voce (anno 2026) Importo
Pensione di reversibilità dopo la clausola di salvaguardia 14.502,20 euro
Reddito complessivo 46.666,20 euro
IRPEF netta dovuta 12.310,41 euro
Ritenute del datore di lavoro 5.221,13 euro
Ritenute INPS 1.766,80 euro
Saldo IRPEF a debito nel 730 5.322,48 euro
Maggiori addizionali regionale e comunale 391,56 euro
Acconto IRPEF anno successivo, prima rata (40%) 2.128,99 euro
Acconto IRPEF anno successivo, seconda rata a novembre (60%) 3.193,49 euro

L’acconto è la voce che raddoppia l’esborso: sopra 51,65 euro di imposta dovuta si versa il 100% per l’anno successivo, 40% con il saldo e 60% a novembre. Con le due richieste inoltrate e soddisfatte, invece, l’imposta del nuovo anno è già trattenuta alla fonte. In quel caso l’acconto si può ridurre con il metodo previsionale, che espone però a sanzioni se la stima risulta inferiore al dovuto.

Le stime non comprendono ovviamente detrazioni per spese sanitarie o altri oneri, che si possono inserire nel calcolo IRPEF per stimare il proprio saldo.

Per il conguaglio conviene indicare il datore di lavoro come sostituto d’imposta: lo trattiene con la prima retribuzione utile, mentre l’INPS opera sul cedolino da agosto e solo entro i limiti della pensione in pagamento. Nel quadro F si può chiedere la rateizzazione di saldo e prima rata di acconto, con ultima trattenuta entro novembre e un numero di rate che dipende dal mese di invio della dichiarazione. La seconda rata di acconto non è invece rateizzabile.

Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?

Chiedi all'esperto

Risposta di Barbara Weisz