Da mercoledì 16 settembre le imprese iscritte al RENTRI emettono il formulario di identificazione dei rifiuti soltanto in formato digitale. Si chiude così il doppio binario aperto dal Milleproroghe a fine 2025, che per sei mesi e mezzo ha lasciato a produttori e detentori la scelta fra carta e xFIR. Il calendario prevede due date ravvicinate ma differenti fra loro, perché le sanzioni sulla trasmissione dei dati al Registro scattano il giorno prima.
In sintesi:
- l’obbligo di emissione e gestione del FIR digitale decorre dal 16 settembre 2026 per i soggetti iscritti al RENTRI, alla scadenza del termine fissato dall’art. 13, comma 5-bis, del D.L. 31 dicembre 2025 n. 200, convertito dalla L. 27 febbraio 2026 n. 26;
- le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari si applicano dal 15 settembre 2026, ai sensi dell’art. 258, comma 10-bis, del D.Lgs. 152/2006;
- gli importi vanno da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi, ai sensi dell’art. 258, comma 10, del D.Lgs. 152/2006;
- le istruzioni di compilazione del formulario e del registro cronologico sono quelle approvate dal decreto direttoriale MASE n. 210 del 31 luglio 2026, pubblicato sul portale RENTRI il 5 agosto.
- FIR digitale dal 16 settembre per iscritti al RENTRI
- Per quali imprese scatta l’obbligo xFIR
- Produttori ammesi al formulario cartaceo
- Emissione e firma del formulario digitale lungo la filiera
- Scadenze FIR per produttori, trasportatori e destinatari
- Sanzioni RENTRI dal 15 settembre sulla trasmissione dei dati
- Istruzioni di compilazione nel decreto direttoriale 210/2026
FIR digitale dal 16 settembre per iscritti al RENTRI
Dal 16 settembre 2026 i soggetti iscritti al RENTRI emettono e gestiscono il formulario di identificazione dei rifiuti esclusivamente in formato digitale. L’art. 13, comma 5-bis, del D.L. 200/2025, convertito dalla L. 26/2026 ed efficace dal 1° marzo 2026, aveva ammesso l’emissione su carta fino al 15 settembre in alternativa alle modalità dell’art. 7, comma 8, del D.M. 4 aprile 2023 n. 59. Esaurito quel termine, il supporto cartaceo esce dalla disponibilità degli operatori iscritti.
Le due date vanno tenute separate, perché produrre effetti diversi. Il 15 settembre riguarda le sanzioni sulla trasmissione dei dati dei formulari al Registro, il 16 settembre riguarda il formato del documento. Un’impresa che il 15 settembre emette ancora un formulario cartaceo è in regola sul formato e già esposta sul fronte della comunicazione dei dati, se non la effettua nei termini. La ricostruzione degli avvisi ministeriali è consultabile sul portale RENTRI.
Per quali imprese scatta l’obbligo xFIR
L’obbligo segue l’iscrizione al Registro: chi è iscritto emette l’xFIR, chi non lo è compila il formulario cartaceo secondo il modello vidimato digitalmente. Il numero di dipendenti da solo non determina nulla, perché rileva soltanto per una delle categorie obbligate.
L’art. 188-bis, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006 individua i soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI: gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, chi raccoglie o trasporta rifiuti pericolosi a titolo professionale, i commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi. Per i rifiuti non pericolosi il rinvio è all’art. 189, comma 3, che chiama in causa enti e imprese con più di dieci dipendenti produttori di scarti da lavorazioni industriali e artigianali, da recupero e smaltimento, da potabilizzazione e depurazione delle acque, da abbattimento fumi, fosse settiche e reti fognarie.
Produttori ammesi al formulario cartaceo
I produttori non iscritti al Registro continuano a compilare il formulario su carta, accedendo all’area riservata dedicata sul portale per la vidimazione e la generazione del modello. La stessa situazione riguarda le imprese uscite dall’obbligo per effetto delle esclusioni introdotte dalla manovra 2026, che dopo la cancellazione tornano alla gestione cartacea.
Il formato scelto in partenza vincola tutti. Se il produttore o detentore emette il formulario in digitale, trasportatori e destinatari devono gestirlo in digitale; se lo emette su carta, l’intera filiera dei rifiuti prosegue sullo stesso supporto. Dal 16 settembre il secondo ramo si chiude per chiunque sia iscritto.

Emissione e firma del formulario digitale lungo la filiera
L’xFIR è un documento informatico unico, sottoscritto con firma digitale in sequenza da produttore o detentore, trasportatore e destinatario. Non nasce come copia elettronica di un modulo cartaceo: il file segue la movimentazione e si arricchisce a ogni fase, fino alla presa in carico del rifiuto a destino.
Il produttore o detentore lo emette e lo sottoscrive prima dell’inizio del trasporto, attraverso il proprio sistema gestionale interoperabile oppure con i servizi di supporto gratuiti del portale. Per agevolare i controlli su strada il trasporto può essere accompagnato da una stampa del formulario digitale, che ha funzione di esibizione e non sostituisce il documento informatico né riporta la movimentazione sul binario cartaceo.
All’arrivo il destinatario registra accettazione o respingimento, indica data e ora e sottoscrive digitalmente. In caso di respingimento totale o parziale il trasporto successivo prosegue con lo stesso formulario, aggiornato con le informazioni sul rifiuto non accettato e con gli estremi dell’eventuale nuovo impianto di destinazione. Chi opera in mobilità deve verificare i dispositivi: dal 5 agosto 2026 l’app RENTRI FIR Digitale funziona soltanto su Android 10 o versioni successive e iOS 16 o versioni successive.
Scadenze FIR per produttori, trasportatori e destinatari
Ogni atto della movimentazione ha un termine proprio, differenziato per soggetto, e la gestione digitale li rende tutti tracciati e verificabili. La tabella raccoglie i termini di legge che governano formulario e registro cronologico.
| Adempimento | Termine |
|---|---|
| Emissione e sottoscrizione digitale del formulario da parte del produttore o detentore | Prima dell’inizio del trasporto |
| Restituzione della copia completa da parte del destinatario | Entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti |
| Annotazione sul registro cronologico per i produttori | Almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico |
| Annotazione per chi effettua raccolta e trasporto | Almeno entro dieci giorni lavorativi dalla consegna all’impianto di destino |
| Annotazione per chi effettua recupero e smaltimento | Entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti |
| Trasmissione al RENTRI dei dati del registro cronologico | Entro la fine del mese successivo a quello dell’annotazione |
| Trasmissione effettuata da soggetto delegato | Entro la fine del secondo mese successivo a quello dell’annotazione |
I termini di annotazione sono fissati dall’art. 190, comma 3, del D.Lgs. 152/2006; le cadenze di trasmissione dei dati dagli artt. 8 e 18 del D.M. 59/2023. La restituzione entro due giorni lavorativi vale in ogni caso, rifiuti pericolosi e non pericolosi, accettazione piena e respingimento compresi, e serve al produttore per chiudere il ciclo documentale della movimentazione.
Sanzioni RENTRI dal 15 settembre sulla trasmissione dei dati
Dal 15 settembre 2026 diventano applicabili le sanzioni amministrative per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari. Il differimento è stabilito dall’art. 258, comma 10-bis, del D.Lgs. 152/2006, inserito dalla L. 26/2026 in sede di prima applicazione della disciplina sulla comunicazione dei dati al Registro.
Gli importi sono quelli del secondo periodo del comma 10 dello stesso articolo: da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi, da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi. Il pagamento avviene a favore del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sul capitolo di bilancio 0/2592/40, secondo le modalità pubblicate sul portale RENTRI il 15 aprile 2026.
La corretta gestione del formulario non esaurisce gli obblighi. Per i rifiuti pericolosi i dati del FIR vanno trasmessi al Registro secondo le tempistiche previste per l’annotazione sul registro cronologico, e sono queste le omissioni colpite dalla nuova decorrenza. Le altre sanzioni della disciplina sui rifiuti, comprese quelle sul trasporto senza formulario o con dati incompleti, continuano ad applicarsi in via ordinaria.
Istruzioni di compilazione nel decreto direttoriale 210/2026
Chi arriva alla scadenza deve lavorare sulle istruzioni di compilazione aggiornate, non su quelle del 2023. Il decreto direttoriale MASE n. 210 del 31 luglio 2026, adottato ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera d) del D.M. 59/2023 e pubblicato sul portale il 5 agosto, ha sostituito le istruzioni approvate con il decreto direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023.
Il provvedimento porta due allegati, uno per il registro cronologico di carico e scarico e uno per il formulario di identificazione del rifiuto. Recepisce le osservazioni raccolte nella consultazione con i portatori di interesse dell’ottobre 2025, corregge errori materiali e trasforma in istruzioni ministeriali i chiarimenti fino a quel momento affidati alle FAQ e alle schede informative del portale.
Il MASE ha inoltre pubblicato i chiarimenti emersi dal tavolo di confronto del 3 luglio 2026, fra cui la gestione delle soste tecniche durante il trasporto: la registrazione separata di inizio e fine sosta è in valutazione tecnica e nel frattempo il Ministero ha annunciato una scheda informativa dedicata, invitando gli operatori a segnalare le casistiche reali. È l’area più esposta a interpretazioni divergenti nei primi mesi di applicazione a regime.