RENTRI, chi è obbligato all’iscrizione e chi è escluso dal Registro

di Barbara Weisz

Pubblicato 19 Novembre 2025
Aggiornato 7 Settembre 2026 16:20

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Obbligo di iscrizione per produttori di rifiuti pericolosi e gestori, esclusioni della manovra 2026 e contributi annuali per classe di operatore

L’articolo 1, comma 789, della legge 199/2025 ha riscritto la norma che individua i soggetti tenuti al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e ha lasciato fuori consorzi, piccoli imprenditori agricoli e attività di servizio alla persona. Per chi era già iscritto e non ha chiesto la cancellazione entro il 30 marzo 2026 il sistema mantiene l’iscrizione su base volontaria, con il contributo annuale che continua a essere dovuto.

In sintesi:

  • sono tenuti all’iscrizione gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, i trasportatori professionali, i commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi, ai sensi dell’art. 188-bis, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006;
  • per i rifiuti non pericolosi l’obbligo riguarda i soggetti dell’art. 189, comma 3, ossia enti e imprese con più di dieci dipendenti produttori di scarti da lavorazioni industriali e artigianali, recupero e smaltimento, potabilizzazione e depurazione delle acque, abbattimento fumi, fosse settiche e reti fognarie;
  • le esclusioni sono state introdotte dall’art. 1, comma 789, della L. 30 dicembre 2025 n. 199 e riguardano i Consorzi dell’art. 237, comma 1, e i produttori cui si applicano l’art. 190, commi 5 e 6;
  • il contributo annuale per unità locale va da 15 a 100 euro nel primo anno e da 10 a 60 euro dalle annualità successive, con versamento entro il 30 aprile ai sensi dell’art. 14 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59.

Soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI

L’obbligo di iscrizione segue la tipologia di rifiuto e il ruolo nella filiera, non la sola dimensione dell’impresa. L’art. 188-bis, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, nel testo sostituito dalla manovra 2026, chiama al Registro gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, chi raccoglie o trasporta rifiuti pericolosi a titolo professionale, i commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi.

La soglia dimensionale rileva solo per i rifiuti non pericolosi, attraverso il rinvio all’art. 189, comma 3, dello stesso decreto. Sono coinvolti enti e imprese con più di dieci dipendenti che producono scarti da lavorazioni industriali e artigianali, da attività di recupero e smaltimento, da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque, da depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, da fosse settiche e reti fognarie. Il numero di dipendenti si conta al 31 dicembre dell’anno precedente e riguarda l’intera impresa, non la singola unità locale.

La terza e ultima finestra di iscrizione si è aperta il 15 dicembre 2025 e si è chiusa il 13 febbraio 2026. Riguardava imprese ed enti fino a dieci dipendenti produttori di rifiuti pericolosi, produttori individuali non costituiti in forma di ente o impresa come i liberi professionisti, e gli altri soggetti fino a quel momento fuori dall’obbligo. Chi avvia dopo tali termini un’attività soggetta all’obbligo si iscrive prima della prima annotazione sul registro cronologico.

Categorie escluse dal RENTRI dopo la manovra 2026

Le esclusioni sono elencate nel testo dell’art. 188-bis, comma 3-bis, riscritto dall’art. 1, comma 789, della legge 199/2025 e in vigore dal 1° gennaio 2026. Il rinvio è ai Consorzi e ai sistemi di gestione in forma individuale o collettiva dell’art. 237, comma 1, e ai produttori cui si applicano i commi 5 e 6 dell’art. 190.

Il comma 5 raccoglie tre categorie:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice civile con volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro;
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 212, comma 8;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti.

Il comma 6 riguarda invece chi produce rifiuti pericolosi e accede comunque a un regime semplificato di tenuta del registro:

  • gli imprenditori agricoli dell’art. 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • i soggetti che esercitano attività ricadenti nei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02, ossia saloni di barbiere e parrucchiere, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing, anche per i rifiuti con codice EER 18.01.03 relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
  • i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

L’esclusione dal RENTRI di imprese agricole, estetisti e parrucchieri copre anche i rifiuti pericolosi con codice EER 18.01.03 e si regge sul regime alternativo di tenuta del registro previsto dall’art. 190, comma 6. Gli enti e le imprese produttori iniziali che raccolgono e trasportano i propri rifiuti si iscrivono comunque quando obbligati nella qualifica di produttore, e la verifica va fatta su quella posizione.

Cancellazione degli esclusi e iscrizione volontaria

Gli operatori usciti dall’obbligo che risultavano già iscritti dovevano presentare una pratica di cancellazione dall’area operatori del portale entro il 30 marzo 2026. Il RENTRI ha chiarito che la cancellazione richiesta dai soggetti esclusi produce effetto immediato, perché fuori dalle ipotesi ordinarie di cessazione.

Chi non ha presentato la pratica viene considerato iscritto in modalità volontaria, con tutti gli adempimenti e i costi che l’iscrizione porta con sé, contributo annuale compreso. La stessa possibilità resta aperta in positivo: i soggetti non obbligati possono iscriversi volontariamente al Registro, scelta che ha senso per chi opera in filiere dove i committenti chiedono tracciabilità digitale end to end. Il quadro aggiornato delle esclusioni è pubblicato sul portale RENTRI.

Contributi e diritti di segreteria per l’iscrizione al RENTRI

All’iscrizione sono dovuti due versamenti distinti per ciascuna unità locale, il diritto di segreteria e il contributo annuale. Il diritto di segreteria è pari a 10 euro e va corrisposto sia con la domanda di iscrizione sia con ogni successiva domanda di variazione.

Il contributo annuale è graduato per classe di operatore e scende dal secondo anno, con versamento entro il 30 aprile di ciascun anno ai sensi dell’art. 14 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59.

Classe di operatore Contributo per unità locale
Produttori iniziali con più di 50 dipendenti, trasportatori, impianti di trattamento, intermediari, consorzi e soggetti delegati 100 euro all’iscrizione, 60 euro dalle annualità successive
Produttori iniziali con un numero di dipendenti da 11 a 50 50 euro all’iscrizione, 30 euro dalle annualità successive
Tutti gli altri produttori di rifiuti tenuti all’iscrizione 15 euro all’iscrizione, 10 euro dalle annualità successive

I versamenti passano esclusivamente dalla piattaforma PagoPA resa disponibile nell’area riservata del portale, in modalità online oppure con avviso di pagamento presso gli esercizi convenzionati. Pagamenti effettuati con canali diversi non vengono riconosciuti, e l’omissione del contributo può portare alla sospensione dell’accesso ai servizi del Registro.

Obblighi digitali che seguono l’iscrizione

L’iscrizione al Registro apre una serie di adempimenti che riguardano l’intero ciclo di gestione del rifiuto. Il registro cronologico di carico e scarico va tenuto in forma digitale a partire dalla data di iscrizione, con vidimazione digitale e trasmissione mensile dei dati al RENTRI entro la fine del mese successivo all’annotazione.

A questi si aggiungono la conservazione digitale a norma dei documenti, l’interoperabilità dei sistemi gestionali con la piattaforma e la gestione del formulario di identificazione dei rifiuti. Il formulario segue un calendario proprio, che la legge 26/2026 ha modificato rispetto alle previsioni originarie del regolamento.

Delega degli adempimenti a soggetti terzi

Gli operatori possono affidare la gestione degli adempimenti a un soggetto delegato, secondo quanto previsto dall’art. 18 del D.M. 59/2023. La delega copre l’iscrizione, l’annotazione delle operazioni di carico e scarico e la trasmissione dei dati al Registro per conto del produttore.

La scelta ha due effetti da mettere in conto prima di procedere. Il termine per la trasmissione dei dati del registro cronologico si allunga alla fine del secondo mese successivo all’annotazione, invece della fine del mese successivo. I soggetti delegati rientrano inoltre nella classe contributiva più alta, con 100 euro all’iscrizione e 60 euro dalle annualità successive per ciascuna unità locale.