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PEC obbligatoria per patente e auto fuori dal nuovo Codice della Strada

di Teresa Barone

31 Agosto 2026 11:28

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Il domicilio digitale non è richiesto per patente, immatricolazione e revisione, mentre altre tre pratiche del testo base non sono citate dal ministero

La PEC non serve per il rilascio e il rinnovo della patente, né per l’immatricolazione e per la revisione di un veicolo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha escluso che il nuovo Codice della Strada subordini quelle pratiche al possesso di un domicilio digitale (l’ipotesi di PEC obbligatoria era comparsa nel testo base della riforma, in consultazione fino al 13 settembre). Sul trasferimento di proprietà e sull’aggiornamento dei documenti del veicolo, invece, il ministero non si è espresso.

In sintesi:

  • società e imprese individuali hanno già l’obbligo di domicilio digitale ai sensi dell’art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008 e dell’art. 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012;
  • i privati possono eleggere il proprio domicilio digitale su base volontaria iscrivendo la casella PEC nell’INAD;
  • le spese di accertamento e notificazione dei verbali sono a carico di chi paga la sanzione, ai sensi dell’art. 201, comma 4, del Codice della Strada.

Niente PEC obbligatoria per patente e pratiche auto

Nessuna condizione di PEC obbligatoria è prevista per la patente e per le pratiche sul veicolo, secondo la nota diffusa dal ministero il 22 agosto 2026. Il documento riporta la posizione del ministro Matteo Salvini, per cui la proposta «non sarà inserita nel nuovo Codice della strada», e la colloca fra le numerose ipotesi arrivate al MIT nel confronto con oltre cento fra associazioni di settore, tecnici, professionisti, sindacati e imprese.

La smentita ha valore politico e non normativo. Il testo base della riforma non è stato reso pubblico nella sua interezza e la versione definitiva sarà scritta dal ministero solo dopo la chiusura della consultazione, quindi l’esclusione dell’obbligo di PEC sarà verificabile soltanto sul testo finale.

Pratiche auto legate al domicilio digitale

Nel testo base della riforma il domicilio digitale figurava come requisito per una serie di operazioni sul veicolo e sul titolo di guida. Le ricostruzioni degli operatori che hanno ricevuto i materiali di lavoro indicano due previsioni diverse: una riferita ai veicoli immatricolati in Italia o iscritti al Registro dei veicoli esteri e una ai titolari di patente, con l’obbligo di mantenere il recapito certificato costantemente attivo per consentire alla Pubblica Amministrazione di notificare le comunicazioni sul veicolo e sulla patente di guida.

Secondo quelle stesse ricostruzioni, il domicilio digitale su INAD sarebbe servito per:

  • il rilascio e il rinnovo della patente di guida;
  • l’immatricolazione di un veicolo nuovo;
  • la revisione periodica;
  • il trasferimento di proprietà, con l’obbligo esteso anche al venditore;
  • l’aggiornamento della carta di circolazione;
  • la reimmatricolazione e la nazionalizzazione del veicolo;
  • l’iscrizione al Registro dei veicoli esteri.

Ebbene, nessuna di queste indicazioni è comunque verificabile su un documento ufficiale: il ministero ha trasmesso i materiali ai soggetti coinvolti nella consultazione senza pubblicarli.

Operazioni escluse dall’obbligo

La nota del MIT nomina quattro operazioni (mentre le ricostruzioni del testo base ne indicano almeno sette) sicuramente escluse. Da capire quindi quale sarà il destino delle pratiche di trasferimento e di aggiornamento documentale del veicolo, sulle quali il ministero non si è espresso.

Operazione Nota MIT del 22 agosto 2026
Rilascio e rinnovo della patente Esclusa espressamente
Immatricolazione del veicolo Esclusa espressamente
Revisione periodica Esclusa espressamente
Trasferimento di proprietà Non citata
Aggiornamento della carta di circolazione Non citata
Reimmatricolazione e nazionalizzazione Non citata
Iscrizione al Registro dei veicoli esteri Non citata

L’asimmetria non implica che l’obbligo sopravviva per le operazioni non nominate. Segnala che la smentita, per come è formulata, non le riguarda, e che il controllo sarà possibile solo sul testo definitivo atteso dopo la chiusura della consultazione pubblica.

Domicilio digitale per imprese e amministratori

Per le imprese e per i loro amministratori il domicilio digitale è già obbligatorio a prescindere dal Codice della Strada. L’art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009, impone alle imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio recapito certificato nel registro delle imprese, e l’art. 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, ha esteso l’obbligo di PEC alle imprese individuali.

Sugli amministratori la disciplina è cambiata due volte in un anno. L’art. 1, comma 860, della L. n. 207/2024 ha esteso l’obbligo agli amministratori di imprese costituite in forma societaria; l’art. 13, comma 3, del D.L. n. 159/2025 ha poi ristretto la platea all’amministratore unico, all’amministratore delegato o, in mancanza, al presidente del consiglio di amministrazione, ha fissato al 31 dicembre 2025 il termine di comunicazione per le imprese già iscritte e ha stabilito che il domicilio digitale dell’amministratore non coincida con quello dell’impresa.

Per una società con veicoli intestati, quindi, l’ipotesi caduta non avrebbe introdotto un adempimento aggiuntivo, perché il recapito certificato è già in registro imprese e le notifiche sui mezzi aziendali arrivano lì. L’effetto si sarebbe scaricato sulle persone fisiche prive di casella certificata, che oggi possono eleggere il domicilio digitale con PEC su INAD su base volontaria.

Notifica dei verbali e spese a carico del destinatario

Le spese di accertamento e notificazione dei verbali sono a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione, ai sensi dell’art. 201, comma 4, del Codice della Strada. Il domicilio digitale ha quindi un effetto economico diretto, perché la notifica per raccomandata costa più di quella digitale e l’importo si somma alla multa.

Gli importi non sono uniformi sul territorio. Ciascun ente determina la voce in base alle tariffe applicate e le rilevazioni sui verbali comunali mostrano differenze marcate fra notifica cartacea, notifica a mezzo messo comunale e notifica via PEC. Chi ha eletto un recapito certificato riceve su quel canale gli atti della Pubblica Amministrazione, verbali del Codice della Strada compresi, anche attraverso la piattaforma nazionale delle notifiche digitali.

Consultazione fino al 13 settembre

La consultazione sul testo base si chiude il 13 settembre 2026 e ciascun soggetto coinvolto può trasmettere osservazioni e fino a cinque proposte di modifica mirate. Il testo è stato illustrato il 21 luglio 2026 in un incontro al ministero presieduto dal ministro Salvini e i materiali di lavoro sono stati inviati nel mese di agosto a oltre cento fra associazioni, enti e operatori professionali, incluse le associazioni delle vittime della strada.

I tempi della riforma

Il calendario successivo non è definito. La delega alla riforma del Codice della Strada nasce dall’art. 35 della L. n. 177/2024, in vigore dal 14 dicembre 2024, con un termine iniziale di dodici mesi portato poi a diciotto; il disegno di legge che allunga ulteriormente il termine, approvato dalla Camera il 3 marzo 2026 e modificato dal Senato, è tornato all’esame della Camera e non è ancora legge. La scadenza dell’ottobre 2026 indicata da più ricostruzioni dipende quindi da un provvedimento non perfezionato.

L’entrata in vigore non arriverà prima del 2027. Il nuovo codice sarà organizzato in otto titoli con i contenuti tecnici rinviati a regolamenti attuativi, e diverse regole saranno inapplicabili finché quei decreti non saranno pubblicati. Fino ad allora nessuno sportello può respingere una pratica sull’auto o sulla patente per mancanza di un recapito certificato.