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Riforma forense: tutte le nuove regole e i compensi per avvocati

di Barbara Weisz

6 Ottobre 2026 11:57

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Riforma ordinamento forense, ok dal Governo al decreto Nordio: torna il giuramento e arriva il compenso minimo per avvocati in monocommittenza

Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo che dà attuazione alla riforma forense e sostituisce per intero la legge professionale del 2012. Il testo riscrive le nuove regole per gli avvocati su compensi, forme di esercizio della professione, accesso all’albo e procedimento disciplinare.

Per chi esercita, le novità con l’effetto più diretto sono l’accordo sul compenso, da mettere per iscritto al conferimento dell’incarico, il ritorno del giuramento e una sospensione disciplinare che potrà essere più breve di quella prevista oggi. Per i praticanti cambiano il tirocinio forense, che si potrà svolgere per intero negli uffici legali pubblici, e l’esame di avvocato, con le prove scritte al computer.

Le nuove regole non sono ancora in vigore: lo schema deve ottenere i pareri del Consiglio nazionale forense e delle commissioni parlamentari prima dell’approvazione definitiva.

In sintesi:

  • lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2026 (comunicato stampa n. 191) attua la legge 28 luglio 2026, n. 137 e sostituisce la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  • la legge delega è in vigore dal 16 agosto 2026 e fissa al 16 febbraio 2027 il termine per adottare i decreti, sentito il Consiglio nazionale forense e dopo il parere delle commissioni parlamentari, da rendere in trenta giorni;
  • entro dodici mesi dall’ultimo decreto il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative;
  • la riforma degli altri quindici ordinamenti professionali è inserita a parte nel disegno di legge n. 1663 approvato dal Senato il 3 agosto 2026 e all’esame della Camera.

Decreto di riforma forense: iter attuativo

Lo schema di decreto attuativo riscrive l’intero ordinamento in un solo decreto legislativo, che prende il posto della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Prima dell’approvazione definitiva il testo deve ottenere il parere del Consiglio nazionale forense ed essere trasmesso alle Camere per il parere delle commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere adottato comunque. Se quel termine scade nei trenta giorni precedenti la scadenza della delega o dopo, la delega stessa si allunga di trenta giorni.

Fino alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale continuano ad applicarsi le norme della legge n. 247 del 2012, quindi nessuna delle novità è ancora applicabile. La legge delega assegna al Governo sei mesi dall’entrata in vigore, il 16 agosto 2026, per adottare i decreti.

La riforma non si chiude comunque con i primi decreti. La legge prevede infatti una fase transitoria di dodici mesi dall’entrata in vigore dell’ultimo provvedimento delegato, o dalla scadenza del termine principale se successiva, da esercitare con la stessa procedura. L’assetto definitivo sarà pertanto chiaro nella primavera 2027.

Le novità rispetto alla legge 247

Una parte delle regole presentate è già nella legge n. 247 del 2012, a partire dalla cadenza biennale dei parametri forensi e dalla soglia dei due terzi nelle società tra avvocati; le novità vere e proprie riguardano soprattutto l’accesso alla professione e il procedimento disciplinare.

Istituto Legge n. 247/2012 e schema di decreto
Giuramento L’art. 8 della legge n. 247/2012 prevede l’impegno solenne davanti al consiglio dell’ordine; lo schema reintroduce il giuramento
Accordo sul compenso L’art. 13, comma 2, della legge n. 247/2012 chiede la forma scritta “di regola”; lo schema prevede il compenso pattuito per iscritto al conferimento dell’incarico
Parametri forensi L’art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012 prevede già il decreto del Ministro della giustizia ogni due anni su proposta del CNF; lo schema conferma la cadenza biennale
Capitale delle società tra avvocati L’art. 4-bis, comma 2, lettera a), della legge n. 247/2012 riserva almeno due terzi di capitale e voti ad avvocati, anche insieme a professionisti iscritti in altri albi; lo schema riferisce la soglia agli avvocati
Tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato o l’ufficio legale di un ente pubblico Ammesso per non più di dodici mesi dall’art. 41, comma 6, lettera b), della legge n. 247/2012; lo schema lo consente per l’intera durata
Sospensione disciplinare Da due mesi a cinque anni ai sensi dell’art. 52 della legge n. 247/2012; lo schema riduce la durata minima a un mese
Ricorso al Consiglio nazionale forense Trenta giorni dal deposito della sentenza ai sensi dell’art. 61, comma 1, della legge n. 247/2012; lo schema porta il termine a sessanta giorni dalla notifica, con effetto sospensivo
Riabilitazione Non prevista dalla legge n. 247/2012; lo schema la introduce per le sanzioni diverse dalla radiazione

Giuramento e segreto professionale

Lo schema reintroduce il giuramento dell’avvocato, prestato davanti al consiglio dell’ordine riunito in seduta pubblica al posto dell’impegno solenne del 2012; la mancata prestazione entro sessanta giorni comporta la cancellazione dall’albo.

Il testo afferma la libertà e l’indipendenza dell’avvocato come principio fondante dell’ordinamento forense. Il segreto professionale è qualificato come diritto inviolabile e indisponibile sia dell’assistito sia dell’avvocato, tutelato su qualsiasi supporto, materiale o immateriale, quindi anche per documenti e comunicazioni in formato digitale. Le deroghe sono tassative e riguardano le esigenze di difesa, la prevenzione di delitti gravi, le controversie con il cliente e i procedimenti disciplinari.

Attività riservate agli avvocati e consulenza legale

La delega definisce per la prima volta in modo esplicito il confine delle attività riservate agli avvocati. Sono esclusive dell’iscritto all’albo l’assistenza, la rappresentanza e la difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali, negli arbitrati rituali, nella negoziazione assistita e nella mediazione obbligatoria o demandata dal giudice.

Sulla consulenza legale stragiudiziale il criterio è più articolato, perché la competenza degli avvocati opera quando l’attività è connessa a quella giurisdizionale e si svolge in modo continuativo, sistematico e organizzato, fatte salve le competenze già attribuite per legge ad altre professioni regolamentate. Lo schema di decreto recepisce il criterio con gli stessi requisiti.

Il criterio ha una conseguenza diretta per le imprese. La delega, e con essa lo schema di decreto, dichiara nulla ogni pattuizione che preveda compensi, in qualunque forma, a favore di soggetti non iscritti all’albo per attività di consulenza e assistenza legale connesse all’attività giurisdizionale.

Sono invece consentiti il lavoro subordinato e i contratti di collaborazione continuativa e coordinata aventi a oggetto la consulenza legale nell’interesse esclusivo del datore o del committente, estesi anche alle società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

Le nuove incompatibilità con la professione di avvocato

La materia con l’effetto più immediato sulle scelte individuali è il regime delle incompatibilità con la professione di avvocato, che la delega allarga in modo sensibile. Oggi l’art. 18 della legge n. 247 del 2012 vieta all’avvocato di ricoprire la carica di amministratore unico, consigliere delegato o presidente con poteri individuali di gestione in una società di capitali, con le sole eccezioni delle società che amministrano beni personali o familiari, degli enti e consorzi pubblici e delle società a capitale interamente pubblico.

La delega rovescia l’impostazione e inserisce quelle cariche tra le attività compatibili, e lo schema di decreto rende espressamente compatibili con la professione l’amministrazione di società di capitali e quella di condomini.

Le altre incompatibilità di fondo sono confermate, dal lavoro subordinato o autonomo svolto in via continuativa o professionale al notariato, fino all’esercizio di attività d’impresa in nome proprio o altrui.

Incarico o attività Regime vigente e indirizzo della delega
Amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore con poteri individuali di società di capitali, anche cooperative, di società a capitale pubblico, enti e consorzi Oggi incompatibile ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera c), della legge n. 247/2012, salvo le eccezioni sui beni personali o familiari e sul capitale interamente pubblico; la delega lo rende compatibile (art. 2, comma 1, lettera p, n. 2.4)
Socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone Incompatibile, con salvezza espressa delle società tra avvocati (n. 1.4) e delle società il cui oggetto è limitato all’amministrazione di beni personali o familiari (n. 2.3)
Incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o nelle crisi d’impresa Già ammessi come eccezione al divieto di attività d’impresa; la delega li conferma tra le attività compatibili (n. 2.5)
Amministratore di condominio di edifici Non elencato tra le compatibilità della legge vigente; la delega lo inserisce in modo espresso (n. 2.7)
Agente sportivo, esercizio di attività sportiva per gli iscritti in appositi registri o elenchi, insegnamento dei professionisti della montagna Compatibilità di nuova introduzione (n. 2.8)
Insegnamento o ricerca in materie giuridiche in università, scuole ed enti pubblici di ricerca Compatibile e confermato, fermi i limiti dell’art. 6 della legge n. 240/2010 (n. 2.6)

Il regime attuale continua ad applicarsi fino all’entrata in vigore del decreto, e la violazione comporta la cancellazione dall’albo. Chi ha davanti una proposta di nomina in un organo amministrativo deve quindi ragionare su due orizzonti diversi, quello di oggi, in cui la carica gestoria è preclusa, e quello successivo al decreto, in cui l’incarico diventerà praticabile secondo le modalità che l’attuazione stabilirà.

Società tra avvocati, reti e associazioni professionali

L’esercizio in forma collettiva è organizzato su tre modelli, cioè associazioni professionali, reti professionali e società tra avvocati costituite come società di persone, di capitali o cooperative. L’incarico è sempre personale, con responsabilità illimitata dell’avvocato in solido con la società di appartenenza, e ogni patto contrario è nullo. Sulle reti la delega ammette sia le reti-contratto sia le reti-soggetto dotate di soggettività giuridica, e stabilisce che alle reti multidisciplinari debbano partecipare almeno due avvocati iscritti all’albo, unico caso in cui il contratto di rete può avere a oggetto attività proprie della professione forense.

Cambia anche il rapporto con le società tra professionisti, perché gli avvocati potranno parteciparvi solo per l’esercizio dell’attività di consulenza. Sul fronte opposto la delega stringe i vincoli sui soci non professionisti delle società tra avvocati, dai criteri di ripartizione degli utili al divieto di lavorare in misura prevalente per il socio investitore, materia su cui la riforma incide più a fondo.

Per chi valuta il passaggio da studio associato a struttura societaria conta anche il trattamento fiscale, perché la neutralità fiscale delle operazioni straordinarie degli studi professionali incide sul valore delle quote.

Monocommittenza e collaborazioni continuative

Per favorire l’accesso al lavoro del singolo professionista lo schema di decreto disciplina due forme di rapporto. La monocommittenza è un rapporto continuativo ed esclusivo con un solo committente, con un compenso che non può essere inferiore ai parametri fissati con decreto ministeriale; il contratto è scritto e prevede un preavviso di almeno tre mesi per i rapporti fino a cinque anni e di sei mesi per quelli più lunghi.

La collaborazione continuativa senza esclusività richiede il contratto in forma scritta e prevede la sospensione del rapporto in caso di gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio.

Equo compenso, accordo e parametri forensi

Il compenso dell’avvocato continua a essere liberamente pattuito tra le parti, salvi i casi coperti dalla disciplina sull’equo compenso, e può essere parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’art. 1261 del codice civile e il vincolo di proporzionalità dell’art. 2233. Lo schema di decreto richiede l’accordo scritto al conferimento dell’incarico e un compenso adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione.

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Sui parametri forensi per la liquidazione lo schema conferma la cadenza biennale, con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense. La regola è già nell’art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012, e l’ultimo aggiornamento risale al D.M. 13 agosto 2022, n. 147. I parametri si applicano quando manca la pattuizione scritta e nei casi di liquidazione giudiziale.

Recupero crediti professionali

Lo schema introduce anche strumenti per agevolare il recupero dei crediti professionali, sulla base di due criteri:

  • tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale o arbitrale chiuso con un accordo di qualsiasi natura rispondono in solido del compenso agli avvocati che risultino creditori, salvo diverso accordo tra loro;
  • la delega chiede inoltre di valutare una razionalizzazione dei casi in cui l’ordine rilascia il parere di congruità sugli onorari, e conferma il diritto al rimborso delle spese anticipate e di quelle forfetarie determinate con decreto ministeriale.

Tirocinio forense, esame di Stato e formazione continua

Il tirocinio forense dura diciotto mesi continuativi e si articola nella pratica presso uno studio affiancata dalla frequenza obbligatoria e con profitto, per dodici mesi, di corsi organizzati dalle scuole forensi dei consigli dell’ordine o da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense (nell’esercizio della delega vanno individuati i criteri per istituire le scuole forensi). Lo schema di decreto conferma la durata del corso e consente di svolgere il tirocinio per intero presso l’Avvocatura dello Stato o l’ufficio legale di un ente pubblico.

La formazione a distanza in modalità sincrona è ammessa entro il 40% del monte orario, e il superamento della prova finale diventa condizione per ottenere il certificato di compiuto tirocinio e accedere all’esame. Per i praticanti con ISEE sotto una soglia aggiornata ogni due anni la frequenza è gratuita, e a chi svolge la pratica in uno studio privato spetta il rimborso delle spese autorizzate sostenute per conto dello studio.

L’esame di Stato per avvocato torna a una struttura piena, con sessione unica annuale, due prove scritte e una prova orale. Gli scritti consistono in un parere motivato e in un atto giudiziario, redatti in presenza con videoscrittura e con il solo ausilio dei codici annotati, e lo schema di decreto conferma lo svolgimento delle prove scritte con strumenti informatici. L’orale ruota sulla soluzione di un caso pratico e su quesiti di diritto sostanziale e processuale, con una parte dedicata a ordinamento, deontologia e previdenza forensi.

Sull’aggiornamento professionale l’obbligo diventa annuale, come prevede anche lo schema di decreto, e il mancato assolvimento comporta la sospensione amministrativa dall’albo con effetto immediato, salvo recupero comprovato entro il primo quadrimestre dell’anno successivo.

Ordini forensi e CNF

Il Consiglio nazionale forense e gli ordini circondariali sono qualificati come enti pubblici non economici a carattere associativo, vigilati dal Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria. Presso ciascun consiglio nasce un albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo, nel quale lo schema di decreto iscrive anche gli avvocati degli enti pubblici, con l’indicazione di chi opera in forma collettiva e delle strutture di appartenenza, affiancato da un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e dei provvedimenti su iscrizioni e cancellazioni.

Lo schema istituisce inoltre la figura del consulente legale in diritto estero. I consigli durano tre anni e i consiglieri diventano ineleggibili dopo tre mandati consecutivi, computando anche quelli già svolti, con un sistema elettorale che impone candidature individuali e l’equilibrio tra i sessi.

Sistema disciplinare

Sul versante disciplinare la potestà spetta ai consigli distrettuali di disciplina, che operano in adunanza plenaria o attraverso sezioni giudicanti di tre membri effettivi e due supplenti, senza la partecipazione di consiglieri appartenenti allo stesso ordine del segnalato. L’azione si prescrive in sei anni dal fatto, con un allungamento massimo di un quarto e senza computare i periodi di sospensione del procedimento.

Il sistema si arricchisce di un rito semplificato per le condotte di minima entità, definito con il richiamo verbale opponibile dall’interessato, e dell’istituto della riabilitazione, ottenibile una sola volta da chi è stato condannato in via definitiva a una sanzione diversa dalla radiazione.

Lo schema di decreto riforma infine il procedimento disciplinare: le garanzie difensive dell’incolpato operano fin dalla ricezione della notizia di illecito, sono introdotte l’astensione e la ricusazione dei componenti, la sospensione minima scende a un mese e il ricorso al Consiglio nazionale forense va proposto entro sessanta giorni dalla notifica, con effetto sospensivo.