Un avvocato potrà sedere al vertice di una società di capitali senza rinunciare all’albo. È una delle novità della legge 28 luglio 2026, n. 137, che delega il Governo a riscrivere l’ordinamento della professione forense a tredici anni dall’ultima revisione organica. Il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è una legge delega e fissa i criteri direttivi, demandando ai decreti legislativi la riscrittura della legge professionale del 2012. Sarà il loro contenuto a stabilire quando le nuove regole della professione forense diventeranno esigibili, e su alcuni punti la distanza tra criterio delegato e disciplina attuativa può essere ampia.
In sintesi:
- la legge 28 luglio 2026, n. 137 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2026 ed è in vigore dal 16 agosto 2026;
- il Governo deve adottare i decreti legislativi entro sei mesi dall’entrata in vigore, quindi entro il 16 febbraio 2027, su proposta del Ministro della giustizia e sentito il Consiglio nazionale forense;
- gli schemi di decreto vanno trasmessi alle Camere per il parere delle commissioni, da rendere in trenta giorni, con proroga del termine di delega se la scadenza cade a ridosso;
- entro dodici mesi dall’ultimo decreto il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative;
- la riforma degli altri quindici ordinamenti professionali segue un percorso separato, con il disegno di legge n. 1663 approvato dal Senato il 3 agosto 2026 e ora all’esame della Camera.
- Riforma forense in vigore dal 16 agosto, decreti entro febbraio
- Attività riservate agli avvocati, il confine della consulenza legale
- Le nuove incompatibilità con la professione di avvocato
- Società tra avvocati, reti e associazioni professionali
- Equo compenso e nuovi parametri ministeriali
- Tirocinio forense, esame di Stato e formazione continua
- Ordini forensi, CNF e sistema disciplinare
Riforma forense in vigore dal 16 agosto, decreti entro febbraio
Fino all’adozione dei decreti legislativi continuano ad applicarsi le norme della legge 31 dicembre 2012, n. 247, quindi nessuna delle novità è esigibile il 16 agosto. La legge delega si limita a fissare i principi e i criteri direttivi e affida al Governo il compito di riscrivere l’ordinamento entro sei mesi. Il calendario prevede il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi, decorsi i quali il decreto può essere adottato comunque. Se quel termine scade nei trenta giorni precedenti la scadenza della delega o dopo, la delega stessa si allunga di trenta giorni.
La riforma non si chiude con i primi decreti. La legge prevede una fase correttiva di dodici mesi dall’entrata in vigore dell’ultimo provvedimento delegato, o dalla scadenza del termine principale se successiva, da esercitare con la stessa procedura. Per gli studi significa che l’assetto definitivo sarà leggibile non prima della primavera del 2027, e che le disposizioni transitorie dei singoli decreti saranno il riferimento da controllare per capire quando ciascuna novità produce effetti.
Attività riservate agli avvocati, il confine della consulenza legale
La delega definisce per la prima volta in modo esplicito il confine delle attività riservate agli avvocati. Sono esclusive dell’iscritto all’albo l’assistenza, la rappresentanza e la difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali, negli arbitrati rituali, nella negoziazione assistita e nella mediazione obbligatoria o demandata dal giudice. Sulla consulenza legale stragiudiziale il criterio è più articolato, perché la competenza degli avvocati opera quando l’attività è connessa a quella giurisdizionale e si svolge in modo continuativo, sistematico e organizzato, fatte salve le competenze già attribuite per legge ad altre professioni regolamentate.
Il criterio ha una conseguenza diretta per le imprese. La delega dichiara nulla ogni pattuizione che preveda compensi, in qualunque forma, a favore di soggetti non iscritti all’albo per attività di consulenza e assistenza legale connesse all’attività giurisdizionale. Sono invece consentiti il lavoro subordinato e i contratti di collaborazione continuativa e coordinata aventi a oggetto la consulenza legale nell’interesse esclusivo del datore o del committente, estesi anche alle società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
Le nuove incompatibilità con la professione di avvocato
La materia con l’effetto più immediato sulle scelte individuali è il regime delle incompatibilità con la professione di avvocato, che la delega allarga in modo sensibile. Oggi l’art. 18 della legge n. 247 del 2012 vieta all’avvocato di ricoprire la carica di amministratore unico, consigliere delegato o presidente con poteri individuali di gestione in una società di capitali, con le sole eccezioni delle società che amministrano beni personali o familiari, degli enti e consorzi pubblici e delle società a capitale interamente pubblico. La delega rovescia l’impostazione e inserisce quelle cariche tra le attività compatibili.
Le altre incompatibilità di fondo sono confermate, dal lavoro subordinato o autonomo svolto in via continuativa o professionale al notariato, fino all’esercizio di attività d’impresa in nome proprio o altrui.
| Incarico o attività | Regime vigente e indirizzo della delega |
|---|---|
| Amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore con poteri individuali di società di capitali, anche cooperative, di società a capitale pubblico, enti e consorzi | Oggi incompatibile ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera c), della legge n. 247/2012, salvo le eccezioni sui beni personali o familiari e sul capitale interamente pubblico; la delega lo rende compatibile (art. 2, comma 1, lettera p, n. 2.4) |
| Socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone | Incompatibile, con salvezza espressa delle società tra avvocati (n. 1.4) e delle società il cui oggetto è limitato all’amministrazione di beni personali o familiari (n. 2.3) |
| Incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o nelle crisi d’impresa | Già ammessi come eccezione al divieto di attività d’impresa; la delega li conferma tra le attività compatibili (n. 2.5) |
| Amministratore di condominio di edifici | Non elencato tra le compatibilità della legge vigente; la delega lo inserisce in modo espresso (n. 2.7) |
| Agente sportivo, esercizio di attività sportiva per gli iscritti in appositi registri o elenchi, insegnamento dei professionisti della montagna | Compatibilità di nuova introduzione (n. 2.8) |
| Insegnamento o ricerca in materie giuridiche in università, scuole ed enti pubblici di ricerca | Compatibile e confermato, fermi i limiti dell’art. 6 della legge n. 240/2010 (n. 2.6) |
Il regime attuale continua ad applicarsi fino ai decreti, e la violazione comporta la cancellazione dall’albo. Chi ha davanti una proposta di nomina in un organo amministrativo deve quindi ragionare su due orizzonti distinti, quello di oggi, in cui la carica gestoria è preclusa, e quello successivo ai decreti, in cui l’incarico diventerà praticabile secondo le modalità che l’attuazione stabilirà.
Società tra avvocati, reti e associazioni professionali
L’esercizio in forma collettiva è organizzato su tre modelli, cioè associazioni professionali, reti professionali e società tra avvocati costituite come società di persone, di capitali o cooperative. L’incarico è sempre personale, con responsabilità illimitata dell’avvocato in solido con la società di appartenenza, e ogni patto contrario è nullo. Sulle reti la delega ammette sia le reti-contratto sia le reti-soggetto dotate di soggettività giuridica, e stabilisce che alle reti multidisciplinari debbano partecipare almeno due avvocati iscritti all’albo, unico caso in cui il contratto di rete può avere a oggetto attività proprie della professione forense.
Cambia anche il rapporto con le società tra professionisti, perché gli avvocati potranno parteciparvi solo per l’esercizio dell’attività di consulenza. Sul fronte opposto la delega stringe i vincoli sui soci non professionisti delle società tra avvocati, dai criteri di ripartizione degli utili al divieto di lavorare in misura prevalente per il socio investitore, materia su cui la riforma incide più a fondo.
Per chi valuta il passaggio da studio associato a struttura societaria conta anche il trattamento fiscale, perché la neutralità fiscale delle operazioni straordinarie degli studi professionali incide sul valore delle quote.
Equo compenso e nuovi parametri ministeriali
Il compenso dell’avvocato continua a essere liberamente pattuito tra le parti, salvi i casi coperti dalla disciplina sull’equo compenso, e può essere parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’art. 1261 del codice civile e il vincolo di proporzionalità dell’art. 2233. I parametri ministeriali per la liquidazione passano a una cadenza biennale, con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense, applicabili quando manca una pattuizione scritta o consensuale e nei casi di liquidazione giudiziale.
Due criteri incidono sul recupero dei crediti professionali:
- tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale o arbitrale chiuso con un accordo di qualsiasi natura rispondono in solido del compenso agli avvocati che risultino creditori, salvo diverso accordo tra loro;
- la delega chiede inoltre di valutare una razionalizzazione dei casi in cui l’ordine rilascia il parere di congruità sugli onorari, e conferma il diritto al rimborso delle spese anticipate e di quelle forfetarie determinate con decreto ministeriale.
Tirocinio forense, esame di Stato e formazione continua
Il tirocinio forense dura diciotto mesi continuativi e si articola nella pratica presso uno studio affiancata dalla frequenza obbligatoria e con profitto, per dodici mesi, di corsi organizzati dalle scuole forensi dei consigli dell’ordine o da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense (nell’esercizio della delega vanno individuati i criteri per istituire le scuole forensi).
La formazione a distanza in modalità sincrona è ammessa entro il 40% del monte orario, e il superamento della prova finale diventa condizione per ottenere il certificato di compiuto tirocinio e accedere all’esame. Per i praticanti con ISEE sotto una soglia aggiornata ogni due anni la frequenza è gratuita, e a chi svolge la pratica in uno studio privato spetta il rimborso delle spese autorizzate sostenute per conto dello studio.
L’esame di Stato per avvocato torna a una struttura piena, con sessione unica annuale, due prove scritte e una prova orale. Gli scritti consistono in un parere motivato e in un atto giudiziario, redatti in presenza con videoscrittura e con il solo ausilio dei codici annotati. L’orale ruota sulla soluzione di un caso pratico e su quesiti di diritto sostanziale e processuale, con una parte dedicata a ordinamento, deontologia e previdenza forensi.
Sull’aggiornamento professionale l’obbligo diventa annuale e il mancato assolvimento comporta la sospensione amministrativa dall’albo con effetto immediato, salvo recupero comprovato entro il primo quadrimestre dell’anno successivo.
Ordini forensi, CNF e sistema disciplinare
Il Consiglio nazionale forense e gli ordini circondariali sono qualificati come enti pubblici non economici a carattere associativo, vigilati dal Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria. Presso ciascun consiglio nasce un albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo, con l’indicazione di chi opera in forma collettiva e delle strutture di appartenenza, affiancato da un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e dei provvedimenti su iscrizioni e cancellazioni. I consigli durano tre anni e i consiglieri diventano ineleggibili dopo tre mandati consecutivi, con un sistema elettorale che impone candidature individuali e l’equilibrio tra i sessi.
Sul versante disciplinare la potestà spetta ai consigli distrettuali di disciplina, che operano in adunanza plenaria o attraverso sezioni giudicanti di tre membri effettivi e due supplenti, senza la partecipazione di consiglieri appartenenti allo stesso ordine del segnalato. L’azione si prescrive in sei anni dal fatto, con un allungamento massimo di un quarto e senza computare i periodi di sospensione del procedimento. Il sistema si arricchisce di un rito semplificato per le condotte di minima entità, definito con il richiamo verbale opponibile dall’interessato, e dell’istituto della riabilitazione, ottenibile una sola volta da chi è stato condannato in via definitiva a una sanzione diversa dalla radiazione.